A norma dell’articolo 1 comma 788 Legge 27 dicembre 2006 numero 296 “a decorrere dal 1° gennaio 2007” i lavoratori autonomi occasionali iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata hanno diritto ad “un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS”, entro un limite massimo di giornate pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, non inferiore a venti giorni nell’arco di ciascun anno solare “con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni”.
Al contrario, per le malattie che configurino una continuazione o una ricaduta rispetto ad un precedente evento (di durata inferiore a quattro giorni) l’indennizzo (Circolare INPS 13 maggio 2013 numero 77) è “previsto per l’intera durata dell’evento, compresi i primi 3 giorni”.
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1) Requisiti di accesso e funzionamento dell’indennità
L’indennità di malattia viene corrisposta a condizione che:
- risulti accreditato almeno un mese di contribuzione nella Gestione Separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio della malattia;
- il reddito individuale imponibile ai fini INPS (totalizzato nell’anno solare che precede quello di inizio dell’evento) non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo;
- vi sia un’effettiva astensione dall’attività lavorativa, in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso.
In merito all’accreditamento di un mese di contribuzione alla Gestione Separata, il limite si determina applicando l’aliquota contributiva (33,72%) al minimale di reddito 2024 (rapportato a mese) fissato in euro 18.415,00.
L’indennità di malattia spetta entro il limite massimo di giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro. Con quest’ultimo termine deve intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nei “dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia” (Circolare INPS numero 77).
Pertanto, il numero di giorni indennizzabili dall’INPS, per le malattie che si verificano in uno stesso anno solare, non potrà superare il limite massimo annuale di 61 giorni pari ad 1/6 di 365.
Per coloro che non possono vantare periodi lavorativi superiori a centoventi giorni, il limite annuale è ridotto a venti giornate.
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Tutte le giornate di malattia, comprese le festività, sono indennizzabili dall’INPS sino al raggiungimento del limite previsto per evento o anno solare.
L’importo riconosciuto dalla Gestione Separata è determinato in misura pari ad una percentuale graduata in funzione dei mesi di contribuzione totalizzati nell’anno precedente l’evento morboso, equivalente a:
- 8% se i mesi di contribuzione (anche non continuativi) nel periodo di riferimento sono compresi tra uno e quattro;
- 12% se i mesi di contribuzione sono compresi tra cinque e otto;
- 16% se i mesi di contribuzione sono compresi tra nove e dodici.
Una volta individuata la percentuale questa dev’essere applicata sul massimale contributivo in vigore per l’anno di inizio della malattia, corrispondente ad euro 120.607 per il 2025 (Circolare INPS 30 gennaio 2025, numero 27).
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2) Certificazione di malattia
Alla stregua di quanto previsto per lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, anche i lavoratori autonomi occasionali, al verificarsi dell’evento morboso, sono tenuti a recarsi dal medico curante per:
- il rilascio di una copia cartacea del certificato di malattia;
- l’invio telematico (da parte del medico) all’INPS del certificato di malattia.
Competenti all’invio telematico sono anche le strutture ospedaliere nei casi di rilascio dei certificati di ricovero e malattia.
Al fine di gestire correttamente le ricadute / continuazioni, il documento a riprova della malattia (come ricordato dalla Circolare INPS numero 77) è necessario che venga trasmesso “anche in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni” per i quali non è riconosciuta l’indennità.
A trasmissione avvenuta, il certificato (con la sola prognosi) è a disposizione del committente, il quale potrà prenderne visione sul portale INPS.
In caso di malfunzionamento informatico o comunque di impossibilità del medico nell’inviare il certificato all’INPS il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal rilascio dello stesso a consegnare:
- una copia cartacea del certificato di malattia alla struttura INPS territorialmente competente;
- l’attestato di malattia (cartaceo) al committente, privo della diagnosi.
Eventuali omissioni nell’invio della documentazione comportano la perdita dell’indennità, per ogni giorno di ritardo oltre il termine previsto.
Un’eccezione è rappresentata dai certificati di ricovero (ma non di eventuali malattie post ricovero): per queste ipotesi la consegna può avvenire anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine prescrizionale di un anno.
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In caso di malattia insorta in un paese dell’Unione Europea, si applica la legislazione dello stato in cui l’assicurato risiede. Di conseguenza, è fatto obbligo al lavoratore di trasmettere il certificato di malattia, entro due giorni dal rilascio, all’INPS ed al committente.
In alternativa ci si può rivolgere all’autorità locale per l’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e la compilazione del certificato da trasmettere poi all’istituzione INPS competente.
Al contrario, per le malattie insorte in paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi che regolano la materia ovvero in stati extra-UE, il certificato dev’essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e successivamente inoltrato alle sedi INPS competenti (anche dopo il rientro in Italia).
È opportuno precisare che la “legalizzazione” non si limita alla firma del traduttore abilitato, essendo necessaria un’attestazione circa la validità del documento, ad esempio attraverso un timbro della rappresentanza italiana all’estero.
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3) Trasmissione della domanda telematica all’INPS
L’invio del certificato di malattia all’INPS non esonera il lavoratore a presentare apposita domanda di indennità all’Istituto:
- entro il termine prescrizionale di un anno a decorrere dal giorno successivo la fine della malattia;
- in via telematica attraverso il portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Malattia e degenza ospedaliera per iscritti alla Gestione Separata” per i soggetti in possesso delle credenziali SPID di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS).
Alla domanda dev’essere inoltre allegata la documentazione a riprova della prestazione di lavoro autonomo occasionale (ad esempio uno o più contratti) oltre alle dichiarazioni fiscali (Certificazione unica e / o dichiarazione dei redditi).
In alternativa, la richiesta può essere trasmessa:
- tramite il contact center dell’Istituto raggiungibile al numero 803.164 (da rete fissa) ovvero 06.164.164 (da rete mobile);
- rivolgendosi a patronati ed intermediari INPS.
In capo al committente è previsto il divieto di controllare lo stato di malattia del lavoratore. L’attività in questione può essere svolta soltanto da apposite strutture sanitarie pubbliche (ASL e INPS).
Grazie all’entrata in vigore dal 1° settembre 2017 del polo unico per le visite fiscali, l’Istituto ha competenza esclusiva in materia di Visite Mediche di Controllo (VMC), tanto su richiesta dei datori di lavoro o dei committenti che d’ufficio.
Relativamente agli eventi di durata inferiore a quattro giorni, la visita di controllo può avvenire esclusivamente dietro richiesta del committente (e non d’ufficio).
L’istanza dev’essere inoltrata in via telematica (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS) collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)”.
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4) Reperibilità
Oltre all’invio del certificato medico ed alla domanda di indennità inoltrata all’INPS, l’interessato deve rendersi reperibile durante le fasce orarie previste dalla legge, in modo da consentire i controlli dell’INPS sull’effettiva temporanea incapacità lavorativa.
Le fasce di reperibilità interessano tutti i giorni indicati nella certificazione di malattia, compresi sabati, domeniche e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Le stesse non si applicano in caso di assenza per:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
L’INPS può comunque effettuare controlli sulla correttezza della certificazione, eventualmente dietro segnalazione dell’azienda.
È opportuno precisare che per:
- “grave patologia” si intende uno stato morboso straordinario, isolato o compreso in un decorso cronico;
- nel concetto di “terapie salvavita” rientrano le cure indispensabili a tenere in vita una persona, indipendenti dalla tipologia di farmaco utilizzato.
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5) Per saperne di più
Il presente approfondimento è tratto dall’eBook “Lavoro autonomo occasionale”, appena aggiornato con la recente Circolare INPS 27/2025.
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Il volume chiarisce anche gli adempimenti derivanti dalle recenti novità normative, con particolare attenzione:
- agli obblighi di comunicazione preventiva;
- alla copertura previdenziale nella Gestione Separata;
- alle prestazioni INPS riconosciute (malattia, maternità, congedo parentale);
- alle distinzioni rispetto ad altre forme contrattuali come co.co.co., lavoro subordinato e prestazioni occasionali ex articolo 54-bis del DL 50/2017.
Questa guida è uno strumento fondamentale per evitare errori nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale e per prevenire contestazioni ispettive. Utilissimo anche per studi professionali, enti no-profit, imprese agricole e PMI che vogliono operare in piena regola e con consapevolezza.
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