Pubblicata la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 con le aliquote contributive, i minimali e i massimali di reddito applicabili per l’anno 2026 ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il documento assume rilievo operativo per datori di lavoro, committenti pubblici e privati e consulenti, chiamati ad applicare correttamente le percentuali contributive nei diversi casi :
- parasubordinati,
- professionisti,
- lavoro sportivo,
- nuove categorie obbligate: magistrati onorari ,addetti alle corse ippiche, assegnisti di ricerca.
Vengono fornite come ogni anno le istruzioni per i versamenti e l’esposizione contributiva nei flussi e nei modelli di pagamento. Ecco una sintesi
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1) Aliquote 2026 per collaboratori, assimilati e nuove categorie
Per i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate prive di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionate, l’aliquota IVS resta fissata al 33%, cui si sommano le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale complessivo del 35,03%. Restano escluse dalla contribuzione DIS-COLL alcune tipologie specifiche, per le quali il totale si ferma al 33,72%.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota IVS è confermata al 24%, con applicazione delle sole aliquote aggiuntive previste.
La circolare conferma inoltre le regole contributive per categorie particolari, tra cui:
- magistrati onorari del contingente a esaurimento che esercitano le funzioni in via non esclusiva;
- addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali l’obbligo contributivo opera oltre la soglia di 5.000 euro annui, con imponibile ridotto al 50% fino al 31 dicembre 2027;
- collaborazioni emergenziali e fattispecie speciali già disciplinate come lavoro sportivo e assegni di ricerca
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2) Minimali e massimali - Tabella completa
Per il 2026 il massimale di reddito imponibile ai fini della Gestione separata è fissato a 122.295 euro.
Le aliquote contributive si applicano quindi fino al raggiungimento di tale soglia.
Il minimale di reddito è pari a 18.808 euro, con effetti diretti sull’accredito contributivo annuo: al di sotto di tale importo l’accredito avviene in misura proporzionale.
| Categoria di contribuente | Aliquota complessiva | Contributo minimo annuo | Quota ai fini pensionistici |
|---|---|---|---|
| Pensionati o soggetti assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria | 24% | 4.513,92 euro | 4.513,92 euro |
| Magistrati onorari non esclusivi con altra copertura previdenziale | 26,03% | 4.895,72 euro | 4.513,92 euro |
| Professionisti iscritti alla Gestione separata senza altra copertura previdenziale | 26,07% | 4.903,25 euro | 4.702,00 euro |
| Lavoratori autonomi con aliquota maggiorata (prestazioni non pensionistiche) | 27,03% | 5.083,80 euro | 4.702,00 euro |
| Collaboratori coordinati e continuativi senza altra copertura previdenziale | 33,72% | 6.342,06 euro | 6.206,64 euro |
| Collaboratori, assegnisti, dottorandi e incarichi di ricerca con DIS-COLL | 35,03% | 6.588,44 euro | 6.206,64 euro |
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3) Lavoro sportivo dilettantistico e professionisti
Per il lavoro sportivo nel settore dilettantistico, il 2026 conferma un regime contributivo differenziato. I collaboratori sportivi iscritti alla Gestione separata e privi di altra copertura previdenziale applicano l’aliquota IVS del 25%, dovuta solo sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione pensionistica è calcolata sul 50% dell’imponibile. Le aliquote aggiuntive (maternità, malattia, DIS-COLL) pari complessivamente al 2,03% si applicano invece sull’intero compenso eccedente la franchigia.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA e non assicurati ad altre gestioni, l’aliquota complessiva 2026 è pari al 26,07%, risultante dalla somma del 25% IVS e delle aliquote aggiuntive (0,72% per prestazioni assistenziali e 0,35% per ISCRO). Anche in questo caso, per pensionati o soggetti con altra copertura previdenziale resta ferma l’aliquota del 24%.
| Soggetto | Aliquota IVS | Aliquote aggiuntive | Totale |
|---|---|---|---|
| Professionisti senza altra copertura | 25% | 1,07% | 26,07% |
| Professionisti pensionati o assicurati | 24% | — | 24% |
| Collaboratori sportivi dilettantistici | 25% (su 50% imponibile) | 2,03% | Variabile |
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4) Gestione operativa dei versamenti
La circolare ribadisce che, per i rapporti di collaborazione, l’onere contributivo è ripartito per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, cui spetta l’obbligo del versamento entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso, tramite modello F24 (o F24 EP per le pubbliche amministrazioni). Per i professionisti, invece, il versamento resta integralmente a carico del contribuente e segue le scadenze fiscali ordinarie (saldo e acconti).
Va anche ricordato che i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026, per il principio di cassa allargato, tsi considerano riferiti al periodo d’imposta precedente e scontano quindi le aliquote contributive 2025.
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5) Esposizione Uniemens e scadenze
La circolare n. 8/2026 conferma che i contributi dovuti alla Gestione separata devono essere esposti nel flusso Uniemens secondo le regole ordinarie già in vigore per ciascuna tipologia di rapporto:
Per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, l’esposizione resta in capo al committente, che indica nel flusso Uniemens:
- il codice tipo rapporto previsto per la specifica fattispecie;
- l’imponibile contributivo;
- l’aliquota applicata (IVS e aliquote aggiuntive);
- la quota a carico del collaboratore e quella a carico del committente.
Il versamento resta effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.
Per il lavoro sportivo dilettantistico, la circolare richiama espressamente le istruzioni operative già fornite con la circolare INPS n. 88/2023, che disciplinano:
- l’esposizione separata delle quote pensionistiche e delle prestazioni non pensionistiche;
- l’applicazione della franchigia di 5.000 euro annui;
- il calcolo della contribuzione IVS sul 50% dell’imponibile fino al 31 dicembre 2027;
- l’utilizzo dei codici Uniemens dedicati alle collaborazioni sportive e amministrativo-gestionali.
Per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, l’esposizione contributiva avviene come indicato nella circolare 142 2025 con indicazione:
- del codice rapporto specifico;
- dell’imponibile eccedente la franchigia di 5.000 euro;
- dell’aliquota IVS del 25% (o 24% in presenza di altra copertura previdenziale);
- delle eventuali aliquote aggiuntive per prestazioni non pensionistiche.