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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2022/
RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2022
E stata pubblicata in Gazzetta la Legge di Riforma del processo tributario. Approvata definitivamente il 9 agosto pubblicata in GU del 31 agosto 2022 n. 130 la riforma entra in vigore il 16 settembre con una articolata decorrenza.
Vedi l'articolo dell'avv. Villani Riforma Giustizia Tributaria in Gazzetta: le principali decorrenze delle norme
In sintesi le principali novità a cura del dott. Sergio Mogorovich
La legge di riforma del processo tributario modifica la denominazione e l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria di cui al d.lgs. 31.12.1992, n. 545, introducendo anche la figura del giudice monocratico e del magistrato.
La nuova denominazione delle commissioni tributarie
Sia al d.lgs. 31.12.1995, n. 545, sia al d.lgs 31.12.1992, n. 546, la denominazione “commissione tributaria” è sostituita con “corte di giustizia tributaria”.
La nuova denominazione degli organi giudicanti
Vecchia denominazione | Nuova denominazione |
Commissione tributaria provinciale
Commissione tributaria regionale
Corte di cassazione | Corte di giustizia tributaria di primo grado
Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Corte di cassazione-sezione tributaria |
Una significativa novità è rappresentata dal fatto che presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata di trattare in maniera esclusiva le controversie in materia tributaria. In tale ambito, il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi finalizzati a stabilizzare gli orientamenti di legittimità e ad agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la stessa sezione.
La giurisdizione tributaria
La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudizi tributari nominati presso le corti di giustizia di 1° e 2° grado presenti nel ruolo unico nazionale. I magistrati tributari saranno assunti soltanto per concorso pubblico (448 unità in primo grado e 128 in secondo), a decorrere dal 2024.
A ciascuna sezione della corte di giustizia tributaria è assegnato un presidente, un vicepresidente e due magistrati o giudici tributari (e non più “non meno di quattro giudici tributari”).
Il concorso
L’esame si articola in:
a) una prova scritta finalizzata a verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato che consiste nello svolgimento di due elaborati teorici vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario;
b) una prova orale che verte su:
Possono partecipare al concorso i laureati in giurisprudenza con diploma di laurea conseguito con corso universitario di durata non inferiore a quatto anni ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. Inoltre, è necessario:
I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado
Sono nominati tra i magistrati tributari di cui all’art. 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all’art. 1-bis, comma 1.
La formazione continua
L’art. 5-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 545, prevede, con cadenza periodica, la formazione continua e l’aggiornamento dei giudici e dei magistrati tributari, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
Il giudice monocratico
I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico ma soltanto nei casi previsti dall’art. 4-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.
La procedura è ammessa soltanto se:
Nel procedimento si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate, le disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale.
Se il giudice in composizione monocratica o collegiale rileva che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione.
L’età dei giudici tributari
Alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, l’interessato non deve avere un’età superiore a 67 anni.
La cessazione dell’incarico avviene al concepimento dell’età di 70 anni, a decorrere dal 1°.1.2027. Dal 2023 al 2026 è prevista una fase transitoria a partire dai 74 a 71 anni.
Il compenso
Ai magistrati tributari reclutati per concorso si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Il compenso dei giudici tributari non può superare in ogni caso l’importo di 72.000 euro lordi l’anno.
I giudici tributari non vincitori di concorso continuano a percepire il compenso fisso mensile e un emolumento aggiuntivo per ogni ricorso definito ai sensi del d.m. 5.2.2016.
Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
E’ istituto, con carattere di autonomia e indipendenza l’Ufficio ispettivo, che, con il semplice supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, potrà agire, nonché l’Ufficio del massimario nazionale. E’ abrogato l’art. 40 del d.lgs. 31.12.1992, n. 545.
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