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TRIBUTI LOCALI E FEDERALISMO FISCALE E TUTTE LE NOVITÀ DEL DLGS: IL TESTO BOLLINATO

Tributi locali e federalismo fiscale e tutte le novità del dlgs: il testo bollinato

Semplificazioni, maggiore autonomia agli enti locali e incentivi per i contribuenti: cosa cambia per IMU, TARI, imposta di soggiorno e tassa auto

Forma Giuridica: Varie
Numero del 09/05/2025
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblichiamo il testo bollinato del decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali approvato, in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 maggio 2025.

Il testo, previsto dalla legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), si inserisce nel percorso di attuazione del federalismo fiscale regionale e introduce profondi interventi di semplificazione e razionalizzazione, destinati a impattare in modo rilevante sul sistema dei tributi locali.

L’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare l’autonomia finanziaria di Regioni, Province e Comuni e allo stesso tempo alleggerire il carico burocratico per contribuenti e imprese, favorendo l’adempimento spontaneo.

1) Rafforzamento della collaborazione tra enti e contribuenti

Il decreto introduce misure innovative per migliorare il rapporto tra fisco locale e cittadini. Gli enti territoriali dovranno:

  • fornire informazioni chiare e tempestive sulle norme tributarie;
  • attivare strumenti di assistenza e consulenza giuridica;
  • semplificare gli adempimenti e ridurre il rischio di errori;
  • introdurre forme premiali, come sconti su tributi per chi paga con addebito diretto su conto corrente;
  • garantire rimborsi rapidi e trattamenti paritari a prescindere dalla modalità di riscossione.

L’intento è favorire un clima di fiducia tra fisco e contribuente, sul modello già attuato a livello statale.

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2) Compliance e definizione agevolata anche per i tributi locali

In linea con la riforma nazionale, il decreto estende agli enti locali gli strumenti di "compliance", con la possibilità di inviare lettere bonarie e avvisi per correggere errori o omissioni prima degli accertamenti. I contribuenti potranno regolarizzarsi con sanzioni ridotte e senza contenzioso.

Inoltre, viene riconosciuta agli enti territoriali la facoltà di introdurre forme autonome di definizione agevolata, con riduzioni di sanzioni e interessi anche per crediti difficilmente esigibili, procedure pendenti o controversie tributarie già in corso.

3) Novità per la riscossione: arriva l’accertamento esecutivo per i tributi regionali

Come già previsto per i tributi statali e comunali, anche le Regioni potranno utilizzare l’accertamento esecutivo: un atto unico che vale come titolo per la riscossione forzata, senza passare per cartella o ingiunzione fiscale. L’atto includerà l’intimazione al pagamento entro i termini di legge, riducendo così i tempi di incasso e favorendo una riscossione più efficace.

Si prevede che, in assenza di un’apposita disciplina legislativa regionale, le regioni o i soggetti affidatari, su richiesta del debitore, concedono la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

  • fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; 
  • da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; 
  • da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; 
  •  da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; 
  •  da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; 
  • oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

La misura sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2027, ma ogni Regione potrà anticiparne l’entrata in vigore.

4) IMU, TARI e imposta di soggiorno: sanzioni più proporzionate

Nel settore dei tributi comunali, il decreto prevede una riforma del sistema sanzionatorio, con sanzioni amministrative più proporzionate e coerenti:

  • Sanzione piena del 100% per l’omessa dichiarazione IMU, TARI e imposta di soggiorno (con minimo 50 euro);
  • Sanzione ridotta al 40% per la dichiarazione infedele;
  • Procedure uniformi anche per il contributo di sbarco.

Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applicheranno solo alle violazioni commesse dopo tale data.

5) Semplificazioni per la tassa automobilistica e principio di territorialità

Numerose novità riguardano la gestione della tassa automobilistica regionale:

  • sarà considerata tributo proprio derivato con maggiore autonomia impositiva, potenziando il potere normativo delle Regioni;
  • il pagamento sarà annuale, in un’unica soluzione, basato sul mese di immatricolazione;
  • le Regioni riceveranno il gettito in base al luogo della gestione ordinaria, non solo alla sede legale (principio di territorialità);
  • viene semplificata la procedura per l’interruzione del tributo in caso di cessione del veicolo a un rivenditore.

Le norme chiariscono anche che il fermo amministrativo non sospende l’obbligo di pagamento della tassa.

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Allegato

Dlgs Tributi locali | Testo bollinato
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