Dapprima il d.lgs. 30.12.2023, n. 220, e successivamente il d.lgs. 12.6.2025, n. 81, hanno appesantito gli obblighi del difensore tributario intervenendo il primo sull’art. 12 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e il secondo sul successivo art. 25-bis (nonché sull’art. 72 del d.lgs. 14.11.2024, n. 175, che entrerà in vigore dal 1.1.2026)
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1) L’incarico dato al difensore
L’incarico al difensore va conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo.
In questo caso “la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso professionista salvo che il conferente apponga la sua firma digitale” (art. 12, comma 7, prima parte)
Quando il contribuente conferisce la procura al difensore su supporto cartaceo “ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, con l’inserimento della relativa dichiarazione” (art. 12, comma 7, seconda parte).
A completamento, il successivo nuovo comma 7-bis afferma che “la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata insieme all’atto cui la stessa si riferisce” (comma 7-bis).
In sostanza, il difensore deve attestare la conformità all’originale della procura alle liti che è stata raccolta in via analogica.
All’atto pratico, la procura è firmata dal contribuente e l’atto così formato è sottoscritto dal difensore che attesta la firma del cliente dichiarandone la verità.
Per effetto delle suddette modifiche la procura viene scansionata in formato PDF/A e quindi notificata telematicamente all’ufficio impositore unitamente al ricorso e successivamente depositata presso la Corte di giustizia, osservando l’art. 22, comma 2, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82.
Questa norma afferma che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto informatico “hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”, che, ai sensi dell’art. 25-bis è il difensore che deve sottostare ad una duplice attestazione.
Ma il comma 3 dell’art. 22 afferma che “le copie per immagine su supporto informatico di documenti formati in originale su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità all’originale non è espressamente riconosciuta”.
L’inosservanza del precetto potrebbe avere effetto sulla liquidazione delle spese che possono essere compensate in caso di vittoria
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2) L’estensione dell’attestazione di conformità
Piccola, ma molto importante è la modifica apportata dall’art. 16 del d.lgs. 12.6.2025, n. 81, al comma 5-bis, secondo periodo, dell’art. 25-bis sul potere di certificazione di conformità.
Più in particolare, il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica anche per immagine:
- fino al 12.6.2025,, “munita di attestazione di conformità all’originale”;
- dal 13.6.202 “munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”
Per effetto della modifica il difensore deve attestare la conformità del documento depositato con il documento cartaceo posseduto ma non sarebbe obbligato a verificare l’originale.
Ma, secondo le regole processuali, se i documenti cartacei sono depositati con modalità digitale è necessario provvedere all’attestazione di corrispondenza del documento analogico con quello presente nel fascicolo predisposto su apposito documento che riproduca l’attestazione per tutti i documenti.