La Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" continene una norma con la riduzione dei termini di autotutela per gli atti della PA, vediamo i dettagli.
Ti potrebbero interessare i seguenti eBook e Libri di carta:
- Guida pratica alla redazione di un ricorso tributario | eBook
- Il processo tributario | eBook
- Formulario sul primo Grado del Contenzioso tributario
- L'Autotutela per sistemare la propria posizione fiscale
- Disciplina del sequestro e confisca nei reati tributari
- Il contenzioso ereditario - Libro carta
- Il contenzioso contributivo con l'INPS
Ti segnaliamo anche il Corso Online ON DEMAND | AdER e intimazioni di pagamento: cosa sapere per un ricorso efficace in primo grado
Nel Focus "Difendersi dal Fisco" ebook, libri, formulari per aiutarti a gestire il contenzioso.
1) Ridotto i termini dell'autotutela nella Legge sulle semplificazioni
L’articolo 1 riduce da dodici a sei mesi il termine entro il quale lepubbliche amministrazioni possano procedere all’annullamento di ufficio
dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
A tal fine, la disposizione modifica l’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale, nell’ambito dei procedimenti di autotutela della pubblica amministrazione, l’annullamento d’ufficio, con il quale l’amministrazione rimuove il provvedimento di primo grado.
L’annullamento può essere disposto dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento o da altro organo previsto dalla legge.
Come evidenzia il dossier alla legge, secondo la giurisprudenza consolidata, che è stata recepita nella legge n. 241/1990 con la riforma del 2005, i presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, che ha effetti ex tunc, sono:
- l’illegittimità originaria del provvedimento, ex art. 21-octies comma 1 della legge 241/1990, ossia nei casi classici di provvedimento illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza;
- l’interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità;
- l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari.
Ne risulta che l’annullamento è provvedimento discrezionale, chiamato a ponderare l’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento invalido con gli altri interessi dei soggetti coinvolti.
L’esercizio di questo potere discrezionale non esime l’amministrazione dal dare conto della sussistenza dei menzionati presupposti. Ai sensi dell’art. 21 nonies, co. 1, della L. 241 del 1990 l’annullamento d’ufficio va adottato «entro un termine ragionevole», decorso il quale
l’amministrazione decade dal potere. Ciò a garanzia della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento legittimo di coloro ai quali ilmprovvedimento di primo grado da eliminare abbia recato vantaggio.
Per eliminare incertezze nei rapporti giuridici rispetto alla valutazione discrezionale della ragionevolezza del termine, la legge n. 124 del 2015 (art. 6) aveva specificato che tale termine non fosse comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione del provvedimento di primo grado per i casi di annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, anche ove si tratti di provvedimenti formatisi a seguito di silenzio-assenso.
Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con il D.L. n. 77 del 2021 (art. 63, co. 1) disponendo una riduzione del termine da diciotto a dodici mesi, al fine di “consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l’interesse pubblico”.
Con la disposizione in esame, il limite temporale massimo per procedere all’annullamento d’ufficio viene ulteriormente ridotto a sei mesi.
In base alla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge l’ulteriore riduzione risponde all’esigenza di salvaguardare il legittimo affidamento ingenerato nei destinatari del provvedimento.
Conseguentemente, per ragioni di coerenza interna del testo normativo, si modifica il riferimento al termine, da dodici a sei mesi, anche al comma 2-bis dell’articolo 21-nonies della L. 241/1990 il quale dispone che l’esercizio del potere di autotutela potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l’adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato.
Ti potrebbero interessare i seguenti eBook e Libri di carta:
- Guida pratica alla redazione di un ricorso tributario | eBook
- Il processo tributario | eBook
- Formulario sul primo Grado del Contenzioso tributario
- L'Autotutela per sistemare la propria posizione fiscale
- Disciplina del sequestro e confisca nei reati tributari
- Il contenzioso ereditario - Libro carta
- Il contenzioso contributivo con l'INPS
Ti segnaliamo anche il Corso Online ON DEMAND | AdER e intimazioni di pagamento: cosa sapere per un ricorso efficace in primo grado
Nel Focus "Difendersi dal Fisco" ebook, libri, formulari per aiutarti a gestire il contenzioso.