Con il d.m. 24.11.2025 sono state disciplinate le regole per le udienze da remoto cui all’art. 34-bis del d.lgs. 31,12,1992, n. 546 (e dal 1°,1,2027, art. 83 del d.lgs. 14.11.2025, n. 175), secondo cui:
a) i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria possono partecipare alle udienze trattate in camera di consiglio e in pubblica udienza da remoto;
b) la discussione da remoto è chiesta nel primo atto difensivo o con apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di 10 giorni liberi prima della data di trattazione ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione;
c) la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell’udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento;
d) nel verbale di udienza viene dato atto della modalità con cui è accertata l’identità dei partecipanti e della loro volontà di parteciparvi;
e) i verbali e le decisioni deliberate si considerano formati a assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio della corte di giustizia in cui il ricorso è stato trattato ed è considerato aula di udienza.
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1) Gli strumenti di videoconferenza
Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando la piattaforma Microsoft Teams (art.2).
Per i collegamenti da remoto è necessario osservare le specifiche tecnico-operative che sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento della giustizia tributaria (art. 5)
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2) Lo svolgimento delle udienze
La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità che assicurino la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, regola posta a garanzia sia della partecipazione sia del contraddittorio.
Almeno tre giorni prima dell’udienza, la segreteria della corte di giustizia invia all’indirizzo PEC della parte che ha richiesto il collegamento da remoto una comunicazione contenente il link per partecipare all’udienza e l’avviso dell’ora di convocazione. Il link è diverso per ciascuna udienza e strettamente personale per cui non può esser ceduto a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore.
I magistrati, i giudici tributari e i segretari di sezione utilizzano il link che è stato inviato agli indirizzi PEC istituzionale.
All'udienza pubblica o camerale, il presidente del collegio o il giudice monocratico, assistito dal segretario, verifica la funzionalità del collegamento.
E’ vietato registrare, con ogni strumento e da parte di chiunque, le udienze pubbliche e in camera di consiglio, nonché della camera di consiglio da remota tenuta dai soli magistrati o giudici tributari per la decisione della controversia. Il divieto è esteso anche all’uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi di videoconferenza e di altri strumenti che possono conservare tracce delle dichiarazioni e delle opinioni che sono espresse durante le udienze o le camere di consiglio, nonché il deposito di documenti tramite la piattaforma di videoconferenza.
Al momento del collegamento e prima di procedere con la discussione, i difensori o le parti che si difendono personalmente dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accadrà nel corso dell’udienza o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti che non sono ammessi ad assistere alla riunione e si impegnano a non effettuare registrazioni..
Il presidente o il giudice monocratico rinviano l’udienza nel caso di mancato funzionamento del collegamento, mediante comunicazione all’indirizzo PEC delle parti.
3) Il processo verbale di udienza
Nel verbale di udienza digitale, che è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale del presidente o del giudice monocratico, viene dato atto delle modalità di accertamento dell’identità dei soggetti che sono ammessi a partecipare al collegamento, previa, ove necessario, l’esibizione del documento di identità, e della volontà di partecipare all’udienza da remoto.
Non si dà luogo all’annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei partecipanti all’udienza nel rispetto del principio di dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”), di cui all’art. 5, paragrafo 1. lett. c), del regolamento (UE) n. 2016/679.
Nel verbale di udienza digitale si dà atto che la camera di consiglio o l’udienza si sono svolte in videoconferenza con le modalità indicate all’art. 3 e che le dichiarazioni delle parti sono state rese ai sensi del comma 5 del medesimo art. 3.
Nel caso di indisponibilità del SIGIT, il verbale è redatto in formato analogico per cui il segretario della sezione ne crea la copia informatica, ne attesta la conformità all’originale e lo inserisce nel fascicolo informatico.
4) Le regole operative
Richiesta di udienza da remoto | nel ricorso o con istanza notificata alla controparte almeno 10 giorni prima della trattazione |
Segreteria | almeno tre giorni prima dell’udienza il invia link nominativo alle parti indicando l’ora della riunione |
Piattaforma | Microsoft Teams |
Contenuto del verbale | identificazione dei partecipanti divieto di registrazione delle udienze e di messaggistica istantanea divieto di audizione e visione di terzi delle udienze |
Decorrenza |
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