Ancora una modifica al processo tributario. Il d.l. PNRR n. 19 del 2026 interviene sul testo dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, in vigore fino al 31.12.2026, e dell’art. 49, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 175 del 2024, in vigore dal 1.1.2027.
In sostanza, relativamente ai ricorsi notificati dal 2.5.2026 il giudice monocratico in primo grado ha la competenza a decidere sulle cause di valore della controversia fino a € 10.000, mentre fino a tale data il valore è di € 5.000.
I risvolti di questo intervento si sostanziano con l’attribuzione di un maggior numero di controversie di modico valore al giudice monocratico, riservando le cause più complesse alla corte di giustizia in forma collegiale.
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1) Processo tributario: novità per il giudice unico
Il valore della lite è determinato per le controversie:
a) contro l’atto impositivo, dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni;
b) contro l’atto di irrogazione delle sanzioni, la somma delle sanzioni che sono state irrogate;
c) contro il rifiuto espresso o tacito alla restituzione del tributo, l’importo del tributo al netto degli interessi e degli accessori.
Inoltre si tiene conto anche dell’imposta virtuale che va conteggiata a seguito delle rettifiche di perdite.
Le controversie di valore indeterminabile sono escluse dalla competenza del giudice monocratico ma sempre trattate dalla corte di giustizia in forma collegiale.
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2) Processo tributario: nuove regole per il giudice unico, il procedimento
Se la controversia è affidata al giudice monocratico vanno osservate le disposizioni vigenti relative ai giudizi in forma collegiale, in quanto applicabili e ove non derogate.
La sospensione dell’atto impugnato
Il giudice monocratico è competente a decidere anche in materia di sospensione dell’atto impugnato.
Dopo aver sentito le parti in camera di consiglio e deliberato in merito, il giudice monocratico provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell’istanza.
L’ordinanza è comunicata immediatamente alle parti.
L’ordinanza cautelare è impugnabile soltanto con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale.
L’atto va notificato alle altre parti costituite entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla usa comunicazione fatta dalla segreteria.
L’ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile.