Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la circolare direttoriale 544 del 24 febbraio 2026 pubblicata in Gazzetta il 18 marzo , interviene sulla disciplina dei finanziamenti agevolati destinati alle PMI vittime di mancati pagamenti, introducendo modifiche operative rilevanti rispetto alla precedente circolare del 7 agosto 2019.
L’aggiornamento si rende necessario sia per adeguare il quadro normativo europeo in materia di aiuti “de minimis”, sia per gestire la cessazione della piattaforma informatica precedentemente utilizzata per l’invio delle domande. Le nuove disposizioni incidono in modo diretto sulle modalità di presentazione delle istanze e sugli adempimenti richiesti a imprese e professionisti, imponendo un approccio più strutturato e formale.
Giova sottolineare subito che i fondi disponibili al 1 gennaio 2026 erano pari a circa 22 milioni di euro e che le domande saranno accolte in ordine cronologico di presentazione.
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1) Il quadro normativo e i soggetti beneficiari
Le norme sui finanziamenti per PMI vittime di mancati pagamenti sono disciplinate dal Fondo per il credito alle PMI e professionisti vittime di mancati pagamenti, istituito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il fondo sostiene PMI e professionisti in crisi di liquidità per crediti non pagati da debitori imputati di reati specifici come estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e vari reati fallimentari (artt. 216-225 legge fallimentare).
I criteri operativi sono stati definiti dal Decreto ministeriale 17 ottobre 2016, modificato dall'art. 19-ter della Legge n. 58/2019.
Soggetti beneficiari
Possono accedere PMI iscritte al Registro imprese (non in liquidazione o procedure concorsuali, eccetto concordato in continuità) e professionisti iscritti a ordini o associazioni ex L. 4/2013, che siano parti offese in procedimento penale anteriore alla domanda, con crediti non incassati ≥20% del totale verso clienti e capacità di rimborso.
Il debitore deve essere imputato o condannato per i reati indicati; per società, il procedimento è a carico del legale rappresentante.
Caratteristiche dell' agevolazione
Si ricorda che l'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, fino a €500.000 (limite crediti documentati nel procedimento penale), con durata da 3 a 10 anni (preammortamento max 2 anni), nei limiti dei regolamenti de minimis UE (nn. 2831/2023, 1408/2013, 717/2014).
Ora con la circolare 244 2026 viene recepita la sostituzione del precedente regolamento (UE) n. 1407/2013 con il nuovo regolamento (UE) n. 2023/2831, che ridefinisce i limiti e le condizioni degli aiuti “de minimis”. Restano inoltre applicabili le discipline specifiche per i settori della pesca e dell’agricoltura, con i relativi regolamenti europei.
Le agevolazioni continuano a essere concesse nel rispetto dei massimali di aiuto espressi in equivalente sovvenzione lordo (ESL), differenziati per settore di attività.
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2) Istruzioni passo passo sulla nuova procedura di domanda
La nuova procedura definisce in modo puntuale le modalità di presentazione delle domande di finanziamento agevolato.
I passi per la domanda
- Scaricare lo schema di domanda dal sito MiMIT
- Compilare in formato digitale come Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN, DPR 445/2000).
- Firma digitalmente il documento e allega: atti del procedimento penale/concorsuale, dichiarazione de minimis (Reg. UE 2023/2831 ecc.), prove capacità rimborso.
- Inviare tutto via PEC a [email protected].it dal legale rappresentante; le domande sono gestite in ordine cronologico.
- Il MiMIT verifica requisiti e notifica esito; è possibile l' anticipo del 50% dopo conferma da parte degli uffici giudiziari.
Per assistenza fare riferimento alla Divisione V MiMIT, tel. 06 5492 7834 o alle PEC dedicate.
| Elemento | Nuova regola operativa |
|---|---|
| Modalità di invio | Esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] |
| Formato domanda | Digitale, secondo modello ufficiale disponibile sul sito MIMIT |
| Firma | Firma digitale obbligatoria, pena improcedibilità |
| PEC impresa | Deve essere attiva e registrata nel Registro imprese |
| Numero domande | Una sola domanda per soggetto beneficiario |
| Professionisti | Obbligo di allegare attestazione di iscrizione o certificazione ex legge n. 4/2013 |
| Obblighi informativi | Comunicazione di eventuali ulteriori aiuti “de minimis” prima dell’ammissione |
La circolare precisa che la circolare del 2019v continua a rappresentare il riferimento operativo per gli aspetti non aggiornati.
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