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CARBURANTI: STOP ALLE SPECULAZIONI E AIUTI A IMPRESE E AUTOTRASPORTO CON IL DL 33/2026

Carburanti: stop alle speculazioni e aiuti a imprese e autotrasporto con il DL 33/2026

Prezzi controllati, accise ridotte e crediti d’imposta: tutte le novità del decreto contro il caro benzina

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 33 del 18/03/2026
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato in GU n. 64 del 18.03.2025, il Decreto legge del 18 marzo 2026 n. 33 che introduce una serie di misure urgenti per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti e i fenomeni speculativi lungo la filiera, prevedendo al tempo stesso interventi fiscali e contributivi a favore di imprese e settori particolarmente colpiti, come autotrasporto e pesca.

Il provvedimento, in vigore dal 19 marzo 2026, nasce in risposta alle tensioni dei mercati energetici internazionali e mira a garantire maggiore trasparenza, controllo e sostegno economico.

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1) Controlli rafforzati contro le speculazioni sui carburanti

Uno dei punti centrali del decreto riguarda il contrasto alle manovre speculative. L'articolo 1 stabilisce che le società petrolifere e gli operatori della distribuzione siano ora obbligati a:

  • comunicare giornalmente i prezzi consigliati agli esercenti;
  • pubblicare tali prezzi sui propri siti internet;
  • trasmettere i dati al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all’Antitrust.

In caso di violazione è prevista una sanzione pari allo 0,1% del fatturato giornaliero.

Un’importante novità operativa riguarda anche i distributori, i prezzi comunicati non possono essere aumentati nell’arco della stessa giornata.

Inoltre, viene introdotto un sistema di monitoraggio rafforzato:

  • il Garante individua eventuali anomalie tra prezzi alla pompa e quotazioni internazionali;
  • in caso di scostamenti sospetti, interviene la Guardia di Finanza con controlli lungo tutta la filiera;
  • se emergono ipotesi di reato, gli atti sono trasmessi all’autorità giudiziaria per verificare la configurabilità del reato di manovre speculative su merci.

Queste misure hanno carattere temporaneo e si applicano per 3 mesi.

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2) Taglio temporaneo delle accise sui carburanti

L’articolo 2 del decreto interviene sulle accise con l’obiettivo di contenere gli effetti economici derivanti dall’eccezionale aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

In particolare, viene prevista una rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa applicate ai principali carburanti per autotrazione, già disciplinate dal Testo unico accise (D.lgs. n. 504/1995, Allegato I).

La misura si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e per un periodo di 20 giorni.

Durante tale periodo, le accise sono fissate nelle seguenti misure:

  • benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • GPL (gas di petrolio liquefatti): 167,77 euro per 1.000 chilogrammi.

Si tratta di un intervento immediato volto a incidere direttamente sul prezzo finale alla pompa, con effetti potenzialmente positivi sia per i consumatori sia per le imprese.

Dal punto di vista finanziario, la riduzione delle accise comporta un onere stimato pari a 417,4 milioni di euro per il 2026 e 6,1 milioni di euro per il 2028, la cui copertura è assicurata secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto.

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3) Credito d’imposta per le imprese di autotrasporto contro il caro gasolio

L’articolo 3 del decreto introduce una misura di sostegno mirata al settore dell’autotrasporto, tra i più colpiti dall’aumento del prezzo del gasolio.

In particolare, alle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto merci è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, calcolato sulla maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto ai livelli di febbraio, secondo i dati rilevati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. La misura è finanziata nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2026.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026 e presenta un regime fiscale particolarmente favorevole: non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP e non è soggetto ai limiti ordinari di utilizzo dei crediti. Inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni relative agli stessi costi, purché non si superi il costo complessivamente sostenuto.

Le modalità operative, inclusi i criteri di accesso, la documentazione richiesta e i controlli, saranno definite con un apposito decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, in coordinamento con il MEF e il Ministero dell’Ambiente.

La misura è applicata nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e si inserisce in un quadro più ampio di interventi di sostegno al settore.

Infine, per tenere conto della forte volatilità dei prezzi dei carburanti, il decreto prevede che, fino al 30 giugno 2026, l’aggiornamento dei costi del gasolio rilevanti ai fini del settore avvenga con cadenza mensile, limitatamente alla componente carburante.

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4) Bonus carburante per il settore della pesca

Misure analoghe sono introdotte per le imprese ittiche. È riconosciuto un credito d’imposta:

  • fino al 20% della spesa sostenuta per carburante;
  • riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026;
  • nel limite di 10 milioni di euro complessivi.

Anche in questo caso:

  • il credito è utilizzabile in compensazione entro fine 2026;
  • non concorre alla formazione del reddito;
  • è cumulabile con altre agevolazioni entro il costo sostenuto.
Fonte immagine: ChatGPT

Tag: ACCISE ACCISE LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

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Decreto legge 33 del 18.03.2026 | Decreto carburanti
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