A seguito della dichiarazione di illegittimità dei dazi IEEPA da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti, il contenzioso per il recupero delle somme versate è attualmente pendente dinanzi alla Court of International Trade ("CIT"). In un quadro normativo ancora in evoluzione, gli importatori dispongono di diversi rimedi — post-summary corrections, proteste amministrative e ricorsi giurisdizionali — ciascuno soggetto a termini decadenziali specifici e a condizioni di ammissibilità che impongono un'attenta valutazione strategica. La raccomandazione di alcuni legali statunitensi è quella di presentare con urgenza un ricorso diretto alla CIT, al fine di preservare i diritti degli importatori indipendentemente dall'evoluzione dei procedimenti in corso.
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1) La pronuncia della Corte Suprema del 20 febbraio 2026
Con la pronuncia del 20 febbraio 2026, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è per la prima volta pronunciata sull'ampiezza dell'International Emergency Economic Powers Act ("IEEPA") come fonte del potere presidenziale di imporre dazi doganali. La Corte, con ampia maggioranza, ha stabilito che la formula "regulate ... importation" contenuta nel §1702(a)(1)(B) dell'IEEPA non consente al Presidente di introdurre dazi sulle importazioni, rendendo illegittimi i dazi imposti ai sensi dell'IEEPA — tra cui i c.d. dazi reciproci — e aprendo la strada al possibile rimborso di miliardi di dollari agli importatori che li hanno già versati.
Sul piano processuale, due casi paralleli avevano contestato la legittimità dei dazi IEEPA: nel caso Learning Resources, il District Court for the District of Columbia aveva ritenuto che l'IEEPA non conferisse il potere di imporre dazi; nel caso V.O.S. Selections, la CIT aveva accolto la domanda e il Federal Circuit, in composizione plenaria (en banc), aveva confermato nel merito, affermando che l'autorità a "regulate ... importation" non poteva estendersi a dazi illimitati per portata, ammontare e durata. La Corte Suprema ha riunito i due procedimenti, confermando la decisione del Federal Circuit nel caso V.O.S. Selections e annullando — con rinvio per difetto di giurisdizione — quella del District Court nel caso Learning Resources.
Il Presidente Trump, a seguito della decisione, ha revocato ufficialmente i dazi IEEPA, dichiarando contestualmente l'applicazione, a partire dal 24 febbraio 2026, di una nuova misura tariffaria al 10% ai sensi della Section 122 del Trade Act of 1974.
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2) sviluppi processuali dinanzi alla CIT: il caso Atmus Filtration
Sebbene l'illegittimità dei dazi IEEPA sia ormai accertata, la questione delle modalità e dei tempi dei rimborsi è ancora aperta dinanzi alla CIT. Ad oggi, sono state depositate oltre 2.400 domande per il recupero dei dazi IEEPA versati.
A seguito della sentenza della Corte Suprema, un importatore nel caso Atmus Filtration v. United States ha presentato un'istanza di provvedimento cautelare temporaneo, richiedendo alla CIT di ordinare la sospensione della liquidazione delle proprie partite. Il 4 marzo 2026, la CIT ha tenuto un'udienza all'esito della quale ha emesso un'ordinanza nazionale volta a ingiungere al CBP (U.S. Customs and Border Protection) di liquidare e riliquidare immediatamente determinate partite senza tener conto dei dazi IEEPA, ordinando di fatto i rimborsi.
Il CBP ha risposto con una dichiarazione illustrando l'impossibilità di adempiere immediatamente e proponendo un processo amministrativo per facilitare i rimborsi agli importatori, richiedendo 45 giorni per sviluppare una nuova funzionalità nella piattaforma ACE — il sistema informatico attraverso cui vengono gestiti i dati doganali di ciascun importatore, inclusi i dazi versati. A titolo esemplificativo dei limiti operativi in questione, al 4 marzo 2026 oltre 330.000 importatori avevano effettuato complessivamente più di 53 milioni di dichiarazioni doganali su cui erano stati depositati o pagati dazi IEEPA, per un ammontare totale di circa 166 miliardi di dollari.
La CIT ha pertanto sospeso l'esecuzione dell'Ordinanza del 4 marzo per 45 giorni, per consentire al CBP di implementare il processo proposto, richiedendo altresì la presentazione di un rapporto intermedio sullo stato di avanzamento.
Il governo degli Stati Uniti potrebbe impugnare entro il 4 maggio 2026 l'Ordinanza dinanzi alla Court of Appeals for the Federal Circuit e richiedere un'ulteriore sospensione e/o l'annullamento dell'ordine nazionale di rimborso della CIT.
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3) Principali rimedi e scadenze per il recupero dei dazi
Il sistema statunitense prevede diversi strumenti per il recupero dei dazi illegittimamente versati, ciascuno soggetto a termini decadenziali precisi.
Post-summary correction. La richiesta può essere presentata entro 300 giorni dalla presentazione della dichiarazione di importazione, o comunque entro 15 giorni dalla data di liquidazione programmata, se anteriore. Tuttavia, sembrerebbe che la maggior parte delle richieste di rimborso basate su tale strumento siano state rigettate dal CBP. Inoltre, i broker doganali addebitano i propri onorari per ogni singola richiesta di correction, con il rischio concreto di sostenere costi aggiuntivi senza ottenere alcun rimborso.
Protesta amministrativa. Dopo la liquidazione del dazio — che avviene automaticamente per le dichiarazioni formali tipicamente al 314° giorno dalla presentazione, salvo liquidazione anticipata da parte del CBP o riliquidazione volontaria di CBP entro 90 giorni dalla liquidazione automatica — l'importatore può presentare un administrative protest entro 180 giorni dalla liquidazione (o riliquidazione). Occorre tuttavia distinguere tra le importazioni liquidate prima e dopo la pronuncia della Corte Suprema. Nel caso AGS Company, Inc. v. United States (dicembre 2025), la CIT ha chiarito che le proteste relative a partite liquidate prima del 20 febbraio 2026 sono destinate ad essere rigettate, poiché il CBP non ha il potere di pronunciarsi sulla legittimità o costituzionalità dei dazi IEEPA. Per le importazioni liquidate successivamente alla decisione della Corte Suprema, invece, la situazione è diversa: la liquidazione applicando i dazi IEEPA potrebbe non essere più considerata un mero atto esecutivo, ma una decisione protestabile da parte del CBP.
Ricorso giudiziale ex § 1581(a). In caso di rigetto della protesta da parte del CBP, l'importatore può proporre ricorso alla CIT entro 180 giorni dal diniego, ai sensi del 28 U.S.C. § 1581(a). Si noti che, quando la protesta amministrativa è disponibile, l'importatore non può adire direttamente la CIT ai sensi del § 1581(i): i due rimedi sono tendenzialmente alternativi e non cumulabili per la stessa partita.
Ricorso diretto alla CIT ex § 1581(i). Può essere proposto entro due anni dal momento in cui sorge la causa d'azione (ossia dalla data di applicazione dei dazi IEEPA dichiarati illegittimi). Come si illustrerà nel paragrafo successivo, questo strumento presenta, secondo alcuni avvocati statunitensi, le minori controindicazioni rispetto agli altri rimedi.
4) È consigliabile presentare ricorso diretto dinanzi alla CIT?
Secondo alcuni avvocati statunitensi la risposta è affermativa.
In primo luogo, alcune importazioni attraverso le quali sono stati pagati dazi IEEPA sono state liquidate prima della decisione della Corte Suprema e, quindi, difficilmente protestabili.
In secondo luogo, anche qualora il CBP sviluppasse un processo amministrativo di rimborso, alcuni rimborsi potrebbero essere accessibili solo a chi abbia promosso un giudizio dinanzi alla CIT. L'Ordinanza del 4 marzo nella causa Atmus Filtration v. United States non coprirebbe secondo alcuni le importazioni definitivamente liquidate, ossia quelle per cui è decorso il termine di 90 giorni per la riliquidazione volontaria da parte di CBP.
In terzo luogo, un'azione dinanzi alla CIT coprirebbe sia le importazioni liquidate sia quelle non ancora liquidate, consentendo di richiedere una risoluzione globale della controversia anziché imporre all'importatore l'onere di protestare individualmente ciascuna dichiarazione doganale. Il DOJ accetterebbe verosimilmente tale risoluzione globale, poiché la gestione delle singole proteste e dei conseguenti ricorsi ex § 1581(a) risulterebbe inefficiente e uno spreco di risorse pubbliche.
Infine, il DOJ avrebbe dichiarato in udienza che i rimborsi dovrebbero essere concessi solo ai ricorrenti. Qualora il Federal Circuit accogliesse la richiesta di sospensione dell'Ordinanza del 4 marzo — ipotesi ritenuta probabile in caso di appello — le importazioni continuerebbero a liquidarsi e a uscire dalla finestra dei 90 giorni per la riliquidazione volontaria, riducendo progressivamente l'ambito applicativo dell'Ordinanza anche nell'ipotesi in cui essa fosse definitivamente confermata.
In considerazione del quadro attuale, gli importatori statunitensi dovranno definire una strategia di recupero dei dazi IEEPA per non decadere dai termini che, come visto, sono imposti dalla legge locale. La strategia dovrà tenere conto dell’esposizione dell’importatore (del numero di operazioni di importazioni effettuate e dell’ammontare dei dazi rimborsabili) e, a seconda del caso, portare a valutare la strada del ricorso diretto al CIT o mantenere una strategia attendista, con i rischi che essa comporta.