Gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori rappresentano uno degli strumenti principali per favorire il ritorno di professionalità altamente qualificate nel Paese, in vigore dal lontano 2010. Si ricorda che il regime prevede, al ricorrere di specifiche condizioni, la detassazione dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, con esclusione dalla base imponibile del 90% degli emolumenti.
La disciplina, contenuta nell’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stata oggetto nel tempo di numerose modifiche, volte ad ampliare la durata dell’agevolazione in presenza di determinati requisiti, tra cui la presenza di figli minorenni o l’acquisto di un immobile residenziale in Italia.
Particolare rilevanza assume la possibilità di estendere il periodo agevolato attraverso un’apposita opzione, introdotta per i soggetti rientrati prima del 2020, subordinata al versamento di un importo calcolato sui redditi agevolati. In tale contesto, uno degli aspetti più delicati riguarda il momento in cui devono essere verificati i requisiti, in particolare quello relativo al numero dei figli, ai fini dell’accesso alle proroghe più ampie del beneficio fiscale.
In merito l'agenzia ha fornito chiarimento con la risposta a Interpello n. 80 del 18 marzo 2026.
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1) Il caso
l caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria riguarda un contribuente che ha trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020 e ha già fruito del regime agevolato per il periodo ordinario. Successivamente, ha esercitato l’opzione per l’estensione dell’agevolazione, effettuando il versamento richiesto in un determinato anno, in presenza di un figlio minorenne.
Nel medesimo anno, ma in un momento successivo rispetto al versamento, è intervenuta la nascita di un secondo figlio. Il contribuente ha quindi richiesto chiarimenti circa la possibilità di beneficiare della proroga più lunga prevista per i soggetti con almeno due figli minorenni, sostenendo che il requisito dovesse essere valutato con riferimento all’intero periodo d’imposta e non al momento puntuale del versamento
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2) La risposta dell'Agenzia: possibili piu proroghe
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 80/2026 , ha chiarito che il requisito della presenza dei figli deve essere verificato al momento dell’esercizio dell’opzione, che si perfeziona con il versamento dell’importo dovuto. Di conseguenza, eventuali eventi successivi, come la nascita di un ulteriore figlio nello stesso periodo d’imposta ma dopo il pagamento, non rilevano ai fini della determinazione immediata della durata dell’agevolazione.
Nel caso specifico, il contribuente, avendo esercitato l’opzione in presenza di un solo figlio, può beneficiare esclusivamente dell’estensione prevista per tale situazione, ossia fino a otto periodi d’imposta complessivi. La nascita del secondo figlio, avvenuta successivamente al versamento, non consente automaticamente di accedere alla proroga più lunga.
Tuttavia, l’Amministrazione riconosce la possibilità di un ulteriore prolungamento del periodo agevolabile attraverso una nuova opzione, da esercitare entro i termini previsti dalla normativa. In particolare, qualora entro la scadenza stabilita il contribuente sia in possesso del requisito dei due figli, potrà estendere il beneficio fino a undici periodi d’imposta, previo ulteriore versamento nella misura prevista.
Analogamente, in presenza di tre figli, è possibile raggiungere una durata complessiva ancora maggiore, con applicazione di un’aliquota ridotta per il calcolo dell’importo dovuto.
La motivazione dell’Agenzia si fonda su un’interpretazione letterale e sistematica della normativa, che individua nel momento dell’esercizio dell’opzione il punto temporale determinante per la verifica dei requisiti. Tale impostazione garantisce certezza giuridica e uniformità applicativa, evitando interpretazioni estensive che potrebbero generare disallineamenti nella gestione del beneficio.
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