Il regime fiscale per i lavoratori impatriati rappresenta una delle principali misure introdotte negli ultimi anni per favorire il rientro in Italia di lavoratori qualificati residenti all’estero. L’agevolazione consente, al ricorrere di determinati requisiti, di ridurre in modo significativo la tassazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato.
In via ordinaria, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo con una riduzione della base imponibile pari al 70%. In presenza di specifiche condizioni territoriali, tuttavia, la normativa prevede una misura ancora più favorevole. In particolare, per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, è prevista una riduzione dell’imponibile al 10% .
Tale beneficio rafforzato è finalizzato a incentivare la permanenza dei lavoratori qualificati in determinate aree del Paese e trova fondamento nell’articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.
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1) Il caso trasferimento per cambio datore di lavoro in regione non agevolata
La questione è stata esaminata nella risposta a interpello dell'Agenzia (n. 76 dell'11 marzo 2026), presentato da un contribuente che, dopo aver lavorato per diversi anni all’estero ed essere stato iscritto all’AIRE per un periodo superiore ai due anni, ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel 2023.
Al momento del rientro, il contribuente ha stabilito la residenza in una regione del Mezzogiorno inclusa tra quelle individuate dalla normativa per l’agevolazione rafforzata. In conseguenza di ciò, per il primo periodo d’imposta di applicazione del regime ha beneficiato della tassazione ridotta al 10% dei redditi di lavoro dipendente.
Successivamente, nel corso del quinquennio di fruizione dell’agevolazione, il lavoratore ha avviato un nuovo rapporto di lavoro con un datore di lavoro con sede in un’altra regione italiana. Nel contesto di tale cambiamento professionale ha quindi trasferito la propria residenza anagrafica nella nuova regione, che non rientra tra quelle previste dalla disciplina agevolativa
Di fronte a questo mutamento, il contribuente ha sollevato diversi dubbi interpretativi. In particolare, ha chiesto
- se il trasferimento della residenza comportasse la perdita definitiva dell’agevolazione nella misura del 90%
- se fosse comunque possibile continuare a beneficiare del regime nella misura ordinaria del 70% per il periodo residuo e
- da quale momento dovesse essere considerata la perdita del beneficio , cioè se fosse necessario ricalcolare anche le imposte relative al periodo d’imposta precedente nel quale l’agevolazione al 90% era stata applicata.
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2) La risposta dell'Agenzia, regolarizzazione e sanzioni
Nel fornire il proprio parere, l’amministrazione finanziaria ha ricostruito innanzitutto il quadro normativo del regime speciale per i lavoratori impatriati
La disciplina stabilisce che l’agevolazione nella misura rafforzata si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in una delle regioni individuate dalla norma e che tale condizione deve permanere per l’intero periodo di fruizione del beneficio. La finalità della disposizione è infatti quella di favorire la stabilizzazione dei lavoratori in determinate aree del territorio nazionale.
Alla luce di tale impostazione, il trasferimento della residenza in una regione diversa da quelle espressamente indicate comporta la totale perdita della possibilità di applicare la tassazione agevolata nella misura del 10%.
L’amministrazione ha inoltre chiarito che, in assenza di specifiche disposizioni in merito, il contribuente può comunque continuare a beneficiare dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati nella forma standard, con tassazione limitata al 30% del reddito.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda gli effetti temporali della perdita del beneficio rafforzato. Secondo l’interpretazione fornita, il trasferimento della residenza in una regione non agevolata preclude la possibilità di applicare la detassazione al 90% fin dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il rientro in Italia; quindi a non può considerarsi legittimamente applicata neppure per il primo anno di fruizione.
Per regolarizzare la propria posizione fiscale, il contribuente deve quindi procedere alla presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta interessato, indicando il corretto imponibile derivante dall’applicazione della riduzione del 70% anziché del 90%. Contestualmente devono essere versate la maggiore imposta dovuta e gli interessi maturati.
Infine, per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, la normativa consente di applicare le sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli con la possibilità di beneficiare della riduzione mediante l’istituto del ravvedimento operoso, a condizione che la violazione non sia stata già oggetto di attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.
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