×
HOME

/

LAVORO

/

REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2026

/

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: I CONTRIBUTI PER DIPENDENTI IN ASPETTATIVA

Cooperazione internazionale: i contributi per dipendenti in aspettativa

Chiarimenti INPS su contribuzione, base imponibile e compilazione del flusso Uniemens per i cooperanti all'estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare n. 22 del 3 marzo 2026, l’INPS fornisce chiarimenti operativi sugli obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa senza assegni per svolgere attività di cooperazione internazionale allo sviluppo all’estero. Il documento ricostruisce il quadro normativo di riferimento e definisce le modalità di gestione contributiva e dichiarativa nei confronti dell’Istituto.

La disciplina riguarda in particolare i lavoratori che, pur essendo dipendenti di amministrazioni pubbliche o di datori di lavoro privati, vengono temporaneamente impiegati all’estero da organizzazioni della società civile o altri soggetti senza scopo di lucro nell’ambito di programmi di cooperazione internazionale.

La circolare chiarisce diversi aspetti operativi, tra cui:

  • il soggetto responsabile degli obblighi contributivi;
  • la determinazione della base imponibile previdenziale;
  • le modalità di compilazione del flusso Uniemens;
  • le procedure per la regolarizzazione dei periodi contributivi pregressi.

1) Il quadro: soggetti interessati e riferimenti normativi

Il riferimento principale è rappresentato dalla legge 11 agosto 2014 n. 125, che ha riformato la disciplina della cooperazione internazionale allo sviluppo, abrogando la precedente normativa contenuta nella legge n. 49/1987. 

La legge individua i soggetti che possono operare nel sistema della cooperazione italiana allo sviluppo. Tra questi rientrano:

  • organizzazioni non governative (ONG);
  • enti del Terzo settore non commerciali;
  • organizzazioni di commercio equo e solidale e finanza etica;
  • associazioni delle comunità di immigrati;
  • cooperative sociali, fondazioni e organizzazioni di volontariato;
  • organizzazioni con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

Tali soggetti devono essere iscritti in un apposito elenco pubblicato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).

La normativa prevede inoltre specifiche disposizioni per i dipendenti pubblici impegnati nelle attività di cooperazione. In particolare, l’articolo 28 della legge n. 125/2014 stabilisce che tali lavoratori hanno diritto a essere collocati in aspettativa senza assegni fino a un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili.

Durante questo periodo:

  • il lavoratore mantiene la qualifica posseduta nell’amministrazione di appartenenza;
  • il servizio svolto all’estero è riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera e del trattamento pensionistico, in relazione alla contribuzione versata.

Per i datori di lavoro privati che concedono l’aspettativa senza assegni è prevista anche la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato, senza applicazione dei consueti limiti numerici e temporali.

2) Gli obblighi contributivi

La circolare chiarisce che tutti gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi derivanti dal contratto di cooperazione sono a carico delle organizzazioni della società civile o degli altri soggetti che impiegano il lavoratore all’estero. 

Il principio generale è quello dell’unicità della posizione assicurativa: la contribuzione deve essere versata alle gestioni previdenziali cui il lavoratore risultava iscritto prima del collocamento in aspettativa.

Le modalità contributive variano in funzione della tipologia contrattuale instaurata con il cooperante.

  • Lavoro autonomo professionale    Cassa professionale di appartenenza
  • Collaborazione coordinata e continuativa    Gestione separata INPS
  • Lavoro subordinato    Gestione previdenziale di provenienza del lavoratore

Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, le organizzazioni di cooperazione devono versare:

  • la contribuzione pensionistica IVS alla gestione di iscrizione del lavoratore;
  • le contribuzioni minori (malattia, maternità, ecc.) secondo l’inquadramento previdenziale del datore di lavoro che impiega il cooperante.

Per i dipendenti pubblici in aspettativa, la contribuzione deve essere versata anche alle ulteriori gestioni eventualmente interessate, tra cui:

gestioni pensionistiche pubbliche;

gestioni ex INADEL o ex ENPAS;

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

eventuali altri fondi di appartenenza.

3) Calcolo imponibile e flussi Uniemens

Un punto centrale della circolare riguarda la determinazione della base imponibile contributiva per il personale impegnato all’estero.

 La normativa stabilisce che gli obblighi fiscali e previdenziali devono essere calcolati su compensi convenzionali, stabiliti con decreto interministeriale. 

Per il 2026:

Categoria di personaleCompenso convenzionale mensile
Personale impiegato nelle attività di cooperazione (art. 28, comma 1, L. 125/2014)1.519,67 euro
Personale volontario nelle attività di cooperazione (art. 28, comma 2)849,40 euro

Tali importi sono aggiornati annualmente in base alla perequazione automatica delle pensioni. 

ATTENZIONE

Se l’attività viene svolta alternativamente in Italia e all’estero, il compenso convenzionale viene riproporzionato considerando 26 giornate lavorative mensili. 

Compilazione del flusso Uniemens 

La circolare fornisce indicazioni puntuali per la gestione delle denunce contributive.

 Datore di lavoro che concede l’aspettativa deve indicare nell’ultimo periodo di servizio il codice cessazione “41” (“Aspettativa per cooperazione paesi in via di sviluppo”). Organizzazioni di cooperazione devono inviare il flusso Uniemens/ListaPosPA; devono indicare il Tipo Servizio “57”, relativo alle attività di cooperazione internazionale; devono valorizzare le gestioni previdenziali del lavoratore. 

Nel flusso contributivo deve inoltre essere utilizzato il codice “CP”, che identifica il personale impiegato nelle attività di cooperazione internazionale con retribuzione determinata secondo i compensi convenzionali.

Gestione separata 

Se il rapporto con il cooperante è una collaborazione coordinata e continuativa, l’organizzazione deve trasmettere il flusso Uniemens indicando il codice rapporto “21”, specifico per la cooperazione internazionale.

 Regolarizzazione dei periodi contributivi

 In caso di contribuzione versata a un ente previdenziale diverso da quello competente, la circolare richiama l’applicazione dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, che consente il trasferimento della contribuzione senza aggravio di interessi quando il pagamento è stato effettuato in buona fede. 

Per i datori di lavoro che devono correggere versamenti errati o recuperare contribuzioni minori omesse, è prevista la trasmissione dei flussi di regolarizzazione (VIG) secondo le consuete modalità operative dell’INPS. Se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla pubblicazione della circolare e i contributi sono versati nei successivi 30 giorni, si applicano soltanto gli interessi legali, senza ulteriori sanzioni.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2026 · 04/03/2026 Cooperazione internazionale: i contributi per dipendenti in aspettativa

Chiarimenti INPS su contribuzione, base imponibile e compilazione del flusso Uniemens per i cooperanti all'estero

Cooperazione internazionale: i contributi per dipendenti in aspettativa

Chiarimenti INPS su contribuzione, base imponibile e compilazione del flusso Uniemens per i cooperanti all'estero

Regime impatriati 2026: obbligo dei 6 anni e lavoro nello stesso gruppo

Nuovo regime impatriati: quando l’employer of record dello stesso gruppo impone il periodo minimo di sei anni di residenza estera per l'agevolazione

Impatriati e ricercatori: casi di estensione del regime

Chiarimenti dell'Agenzia sul periodo 30 aprile – 2 luglio 2019 e sull’estensione dei benefici in caso di figli nati durante il regime. Risoluzione 8 2026

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.