Con la circolare n. 22 del 3 marzo 2026, l’INPS fornisce chiarimenti operativi sugli obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa senza assegni per svolgere attività di cooperazione internazionale allo sviluppo all’estero. Il documento ricostruisce il quadro normativo di riferimento e definisce le modalità di gestione contributiva e dichiarativa nei confronti dell’Istituto.
La disciplina riguarda in particolare i lavoratori che, pur essendo dipendenti di amministrazioni pubbliche o di datori di lavoro privati, vengono temporaneamente impiegati all’estero da organizzazioni della società civile o altri soggetti senza scopo di lucro nell’ambito di programmi di cooperazione internazionale.
La circolare chiarisce diversi aspetti operativi, tra cui:
- il soggetto responsabile degli obblighi contributivi;
- la determinazione della base imponibile previdenziale;
- le modalità di compilazione del flusso Uniemens;
- le procedure per la regolarizzazione dei periodi contributivi pregressi.
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1) Il quadro: soggetti interessati e riferimenti normativi
Il riferimento principale è rappresentato dalla legge 11 agosto 2014 n. 125, che ha riformato la disciplina della cooperazione internazionale allo sviluppo, abrogando la precedente normativa contenuta nella legge n. 49/1987.
La legge individua i soggetti che possono operare nel sistema della cooperazione italiana allo sviluppo. Tra questi rientrano:
- organizzazioni non governative (ONG);
- enti del Terzo settore non commerciali;
- organizzazioni di commercio equo e solidale e finanza etica;
- associazioni delle comunità di immigrati;
- cooperative sociali, fondazioni e organizzazioni di volontariato;
- organizzazioni con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).
Tali soggetti devono essere iscritti in un apposito elenco pubblicato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).
La normativa prevede inoltre specifiche disposizioni per i dipendenti pubblici impegnati nelle attività di cooperazione. In particolare, l’articolo 28 della legge n. 125/2014 stabilisce che tali lavoratori hanno diritto a essere collocati in aspettativa senza assegni fino a un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili.
Durante questo periodo:
- il lavoratore mantiene la qualifica posseduta nell’amministrazione di appartenenza;
- il servizio svolto all’estero è riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera e del trattamento pensionistico, in relazione alla contribuzione versata.
Per i datori di lavoro privati che concedono l’aspettativa senza assegni è prevista anche la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato, senza applicazione dei consueti limiti numerici e temporali.
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2) Gli obblighi contributivi
La circolare chiarisce che tutti gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi derivanti dal contratto di cooperazione sono a carico delle organizzazioni della società civile o degli altri soggetti che impiegano il lavoratore all’estero.
Il principio generale è quello dell’unicità della posizione assicurativa: la contribuzione deve essere versata alle gestioni previdenziali cui il lavoratore risultava iscritto prima del collocamento in aspettativa.
Le modalità contributive variano in funzione della tipologia contrattuale instaurata con il cooperante.
- Lavoro autonomo professionale Cassa professionale di appartenenza
- Collaborazione coordinata e continuativa Gestione separata INPS
- Lavoro subordinato Gestione previdenziale di provenienza del lavoratore
Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, le organizzazioni di cooperazione devono versare:
- la contribuzione pensionistica IVS alla gestione di iscrizione del lavoratore;
- le contribuzioni minori (malattia, maternità, ecc.) secondo l’inquadramento previdenziale del datore di lavoro che impiega il cooperante.
Per i dipendenti pubblici in aspettativa, la contribuzione deve essere versata anche alle ulteriori gestioni eventualmente interessate, tra cui:
gestioni pensionistiche pubbliche;
gestioni ex INADEL o ex ENPAS;
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
eventuali altri fondi di appartenenza.
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3) Calcolo imponibile e flussi Uniemens
Un punto centrale della circolare riguarda la determinazione della base imponibile contributiva per il personale impegnato all’estero.
La normativa stabilisce che gli obblighi fiscali e previdenziali devono essere calcolati su compensi convenzionali, stabiliti con decreto interministeriale.
Per il 2026:
| Categoria di personale | Compenso convenzionale mensile |
|---|---|
| Personale impiegato nelle attività di cooperazione (art. 28, comma 1, L. 125/2014) | 1.519,67 euro |
| Personale volontario nelle attività di cooperazione (art. 28, comma 2) | 849,40 euro |
Tali importi sono aggiornati annualmente in base alla perequazione automatica delle pensioni.
ATTENZIONE
Se l’attività viene svolta alternativamente in Italia e all’estero, il compenso convenzionale viene riproporzionato considerando 26 giornate lavorative mensili.
Compilazione del flusso Uniemens
La circolare fornisce indicazioni puntuali per la gestione delle denunce contributive.
Datore di lavoro che concede l’aspettativa deve indicare nell’ultimo periodo di servizio il codice cessazione “41” (“Aspettativa per cooperazione paesi in via di sviluppo”). Organizzazioni di cooperazione devono inviare il flusso Uniemens/ListaPosPA; devono indicare il Tipo Servizio “57”, relativo alle attività di cooperazione internazionale; devono valorizzare le gestioni previdenziali del lavoratore.
Nel flusso contributivo deve inoltre essere utilizzato il codice “CP”, che identifica il personale impiegato nelle attività di cooperazione internazionale con retribuzione determinata secondo i compensi convenzionali.
Gestione separata
Se il rapporto con il cooperante è una collaborazione coordinata e continuativa, l’organizzazione deve trasmettere il flusso Uniemens indicando il codice rapporto “21”, specifico per la cooperazione internazionale.
Regolarizzazione dei periodi contributivi
In caso di contribuzione versata a un ente previdenziale diverso da quello competente, la circolare richiama l’applicazione dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, che consente il trasferimento della contribuzione senza aggravio di interessi quando il pagamento è stato effettuato in buona fede.
Per i datori di lavoro che devono correggere versamenti errati o recuperare contribuzioni minori omesse, è prevista la trasmissione dei flussi di regolarizzazione (VIG) secondo le consuete modalità operative dell’INPS. Se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla pubblicazione della circolare e i contributi sono versati nei successivi 30 giorni, si applicano soltanto gli interessi legali, senza ulteriori sanzioni.
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