Gli impieghi agevolati di gas ed energia elettrica rappresentano una delle tematiche che, sul piano normativo e gestionale, hanno più impegnato le imprese in esito alla riforma del TU delle Accise n. 504 del 1995, in particolare a causa dei nuovi flussi dichiarativi a cadenza semestrale e del nuovo inquadramento, in termini di definizione normativa, di operazione agevolata, basate per il gas sulla dicotomia tra usi domestici e non, e delle nuove modalità di ricezione delle dichiarazioni di impiego da parte dei clienti.
La questione, poi, si intreccia con, ovviamente, l’uso promiscuo, dove accanto ad una aliquota ridotta si registrano ipotesi di impiego ad accisa piena, che nella maggior parte dei casi deve essere distinta; si tratta dei casi classici dei plessi articolati in più attività, con un unico punto di consegna, ma anche di utenze minori (istituti di formazione, palestre, scuole, attività ricettive, e molto altro) dove, assieme ad impieghi favoriti dalla legge, insistono altri per i quali la tassazione è ordinaria.
Sulla materia, numerose associazioni e imprese hanno posto all’autorità doganale quesiti ai quali l’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 6.2026, propone un utilissimo riscontro, affrontando una serie di casistiche puntuali.
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1) Le questioni
Una questione aperta era riferita a consumi antecedenti al 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore delle novità normative ai fini dichiarativi, dove a rilevare, di principio, è la data di fattura, perché lì si considera integrata la cessione al consumatore finale e, quindi, dovuta l’accisa.
Tuttavia, per il settore del gas naturale, l’Agenzia opera un approccio di favore e ritiene necessario tenere conto della differente classificazione degli usi domestici/non domestici rispetto alla precedente ripartizione tra usi civili/industriali, valida per il gas. Ciò posto, l’autorità ritiene ora che, per il settore dell’energia elettrica, le nuove codifiche delle destinazioni d’uso siano applicabili a tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio, anche se i consumi sono precedenti, mentre per il gas naturale, nel caso di emissione di fatture relative a consumi precedenti alla predetta variazione, sarà necessario esporre i consumi (sia nella fattura/bolletta, sia nelle relative comunicazioni mensili e dichiarazioni semestrali) coerentemente con la destinazione d’uso e, soprattutto, con la relativa aliquota, applicabili al momento del consumo. Ovviamente, la tipologia di utilizzo e la relativa aliquota applicata in relazione all’uso dovrà essere chiaramente indicata in fattura o in bolletta.
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2) Gli usi promiscui
Quanto agli usi promiscui, la circolare in esame rappresenta anzitutto la necessità di dare evidenza all’applicazione degli usi promiscui nelle dichiarazioni, dove le tradizionali allocazioni, in continuità, sono confermate e dettagliate, perché viene anticipato che nelle dichiarazioni semestrali sarà presente un prospetto dedicato all’elencazione delle utenze relative a tali fattispecie, inclusi i consumi e l’accisa derivante.
In alternativa, è valido il ricorso al comma 6 dell’art. 26, per cui è considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali e' prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi, ma è necessaria sempre la presentazione di relazioni tecniche asseverate, da produrre al fine del riconoscimento dell’uso promiscuo, che contengano una dichiarazione attestante l’impossibilità tecnica o economica di distinguere i consumi a mezzo di misuratori del gas impiegato per le diverse destinazioni d’uso.
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3) Compresenza di destinazioni d’uso e ulteriori chiarimenti operativi
Con riferimento, poi, ad eventuali ipotesi in cui si configuri una compresenza di locali per i quali è applicabile la tassazione per uso domestico e locali per i quali sia applicabile la tassazione per usi non domestici, si ritiene che l’aliquota per usi non domestici possa trovare applicazione anche in situazioni riconducibili all’uso domestico, qualora collegate alle precedenti da uno stretto legame di connessione e funzionalità e purché ricadenti nel medesimo perimetro riconducibile alla tassazione per usi non domestici, ferma restando, in ogni caso, l’applicazione dell’aliquota per uso domestico relativamente ai consumi riferibili a locali adibiti ad un uso abitativo.
Infine, viene stata reinserita la destinazione d’uso relativa alle cessioni di gas naturale o energia elettrica presso utenze non unionali o in condizione di extraterritorialità, es. utenze ubicate nel territorio di Livigno, e sono forniti chiarimenti in merito all’indicazione nelle comunicazioni mensili della tipologia “S1” da parte dei venditori di energia elettrica ad officine di acquisto munite di licenza fiscale e ad altri soggetti obbligati.