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FONDO SOLIDARIETÀ TRENTINO ISTRUZIONI INPS SU NASPI E FORMAZIONE

Fondo Solidarietà Trentino istruzioni INPS su NASPI e formazione

Con il messaggio n. 833/2026 l’INPS aggiorna le procedure per le prestazioni integrative alla NASpI e per il finanziamento dei programmi formativi del Fondo territoriale della Prov

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Con il messaggio INPS n. 833 del 10 marzo 2026 l’Istituto comunica il rilascio  delle nuove procedure telematiche per l’invio delle domande relative 

  • alle prestazioni integrative alla NASpI e 
  • ai contributi per i programmi formativi

erogati dal Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.

L’aggiornamento si rende necessario per adeguare il sistema alle disposizioni del decreto interministeriale 15 novembre 2023, che ha ridefinito alcune modalità di intervento del Fondo nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali prevista dal D.lgs. n. 148/2015, come modificato dalla legge di Bilancio 2022.

Nel messaggio l’INPS riepiloga le principali istruzioni amministrative e operative riguardanti le due tipologie di prestazioni:

  • i contributi per programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale;
  • le prestazioni integrative alla NASpI riconosciute in specifiche situazioni di disoccupazione.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi online dell’INPS, accedendo con identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla sezione dedicata a “CIG e Fondi di solidarietà” a  questo link: Domanda online Fondo di solidarietà del Trentino – servizi INPS.

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1) Prestazioni integrative alla NASpI: per chi, come richiederle

Il decreto interministeriale del 15 novembre 2023 prevede che il Fondo territoriale possa riconoscere tutele integrative, sia in termini di importo sia di durata, rispetto alla NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, l’articolo 10 del decreto disciplina due ipotesi principali.

  1. La prima riguarda lavoratori disoccupati che hanno già fruito della NASpI per l’intera durata e che, alla cessazione del rapporto di lavoro, hanno compiuto 58 anni di età senza aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. In questa situazione il Fondo riconosce una prestazione integrativa pari a un mese di trattamento, con importo corrispondente all’ultima indennità NASpI percepita. Contestualmente il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.
  2. La seconda ipotesi riguarda lavoratori stagionali impiegati in determinati settori – turismo, stabilimenti termali, commercio al dettaglio, ristorazione e impianti a fune – che abbiano lavorato almeno 26 settimane nei dodici mesi precedenti la domanda e che abbiano già percepito la NASpI per tutta la sua durata. Se la NASpI percepita non supera i quattro mesi, il Fondo eroga una prestazione aggiuntiva pari alla differenza tra quattro mesi e la durata della NASpI già ricevuta, con un limite massimo comunque pari a un mese. Anche in questo caso l’importo corrisponde all’ultima NASpI percepita e viene riconosciuta la relativa contribuzione figurativa.

Le domande per le prestazioni integrative possono essere presentate dai datori di lavoro o dai consulenti del lavoro tramite il portale INPS, utilizzando la procedura disponibile nella sezione dedicata ai Fondi di solidarietà e allegando i dati analitici dei lavoratori beneficiari, secondo il tracciato XML e le istruzioni tecniche messe a disposizione dall’Istituto.

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2) Formazione come si accede ai contributi

Il messaggio fornisce inoltre chiarimenti sulle modalità di accesso ai contributi per i programmi formativi, previsti dall’articolo 7 del decreto interministeriale. Il Fondo può infatti finanziare iniziative di formazione, riconversione o riqualificazione professionale dei lavoratori, anche in collaborazione con altri fondi provinciali, nazionali o dell’Unione europea.

L’accesso ai contributi presuppone innanzitutto un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con quelle territoriali. In alternativa, l’intervento formativo può essere previsto da contratti collettivi territoriali settoriali o intersettoriali sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali provinciali che hanno istituito il Fondo. Senza l’allegazione dell’accordo o del contratto collettivo, la procedura informatica non consente l’invio della domanda.

Un ulteriore requisito riguarda la comunicazione preventiva al Fondo e alle rappresentanze sindacali della data di avvio della formazione, della durata, dei lavoratori coinvolti e dei contenuti del programma. Tale comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC alla Direzione provinciale INPS di Trento e l’avvenuto invio deve essere dichiarato nella domanda.

I contributi sono destinati a sostenere processi di qualificazione del personale, miglioramento organizzativo e riqualificazione dei lavoratori, anche nell’ambito di riorganizzazioni aziendali o di programmi di gestione degli esuberi. L’importo finanziabile non può superare la retribuzione lorda corrispondente alle ore di formazione, eventualmente ridotta in presenza di altri finanziamenti pubblici.

La domanda deve essere presentata dopo la conclusione dell’intervento formativo per gli importi effettivamente sostenuti e entro sei mesi dalla fine della formazione (o dalla data dell’accordo, se successiva). 

Alla richiesta va allegata anche una dichiarazione del datore di lavoro con i dati relativi al periodo formativo, al numero di lavoratori coinvolti, alle ore di formazione svolte e all’importo finanziato.

Fonte immagine: wikipedia - licenza creative commons
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