Con la Risposta a interpello n 81/2026 le Entrate trattano ancora il tema del trust estero.
In particolare, viene chiarito quando un trust può essere considerato interposto e quali sono le conseguenze per il beneficiario residente in Italia.
Il documento affronta un tema molto operativo, ossia quando il contribuente è tenuto a dichiarare direttamente i redditi del trust e a rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Nell'interpello, in sintesi, si chiarisce che è interposto il trust nel quale il beneficiario mantiene un notevole potere di influenza sui beni in trust, limitando e condizionando la gestione del trustee.
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1) Trust estero e interposizione: il caso esaminato dall’Agenzia
Il caso riguarda un soggetto non residente, beneficiario primario di un trust statunitense (Delaware), costituito nel 2024 e derivante da un trust precedente.
Il trust dell'istanza è irrevocabile, ha durata fino al 2063, prevede beneficiari secondari (i discendenti), è gestito da un trustee professionale (società bancaria USA)
In passato, il beneficiario aveva ruoli di controllo, tra cui la possibilità di influenzare la governance del trust.
Dal punto di vista fiscale USA, il trust è un soggetto autonomo che:
- paga imposte sui redditi
- può dedurre le distribuzioni ai beneficiari (DNI)
- mantiene alcune componenti (es. plusvalenze) tassate internamente
Tuttavia, ai fini italiani, non conta solo la qualificazione estera, ma soprattutto il controllo sostanziale sui beni. Il contribuente chiede se il trust possa essere considerato:
- autonomo soggetto passivo,
- non interposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, DPR 600/1973,
- e in via subordinata se sussistano obblighi di monitoraggio fiscale.
L’Agenzia richiama la propria prassi (circolari 61/E/2010 e 34/E/2022) e ribadisce un principio chiave che chiarisce quando un trust è considerato “interposto”. Un trust è inesistente fiscalmente (interposto) quando:
- il disponente o beneficiario mantiene il controllo,
- manca un reale spossessamento dei beni.
Nel caso specifico, l’Agenzia evidenzia che:
- il beneficiario può influenzare la destinazione finale dei beni, e tale potere può essere esercitato anche tramite strumenti come testamento o atti fiduciari,
- il trustee risulta condizionato, anche indirettamente
A partire dal trasferimento della residenza fiscale in Italia le entrate specificano che i redditi del trust devono essere imputati al beneficiario e il trust viene ignorato come soggetto autonomo.
In pratica, si applica una trasparenza fiscale “forzata”.
Secondo il chiarimento inoltre il contribuente sarà tenuto a compilare il quadro RW, dichiarare attività finanziarie e immobili esteri e al contempo dovrà versare:
- IVAFE (attività finanziarie estere)
- IVIE (immobili esteri)
Le Entrate ricordano che la cirolcare n 61/2010 afferma che “non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi”, come ad esempio, i trust “nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari”.
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