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NOTIFICHE PER IRREPERIBILITÀ E OBBLIGO DI RICERCA: QUANDO LA FORMA DIVENTA SOSTANZA

Notifiche per irreperibilità e obbligo di ricerca: quando la forma diventa sostanza

Basta poco per invalidare tutto: il peso decisivo della relata nel sistema delle notifiche tributarie. Il punto su giurisprudenza e novità normative

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Nel lavoro quotidiano dei dottori commercialisti o avvocati, non è raro imbattersi in avvisi di accertamento, cartelle esattoriali e altri atti della riscossione notificati con modalità discutibili.

Una delle situazioni più ricorrenti e delicate riguarda la dichiarazione di "irreperibilità" da parte del messo notificatore, senza che vi sia traccia delle verifiche che avrebbe dovuto compiere. 

È su questo punto che oggi la giurisprudenza è estremamente chiara: se manca la prova delle ricerche, la notifica è nulla.

Il meccanismo che regola la notifica degli atti tributari in caso di irreperibilità assoluta trova fondamento nell'articolo 60 del DPR 600/1973. 

Si tratta di una procedura eccezionale, pensata per i casi in cui il contribuente non sia più reperibile nel Comune in cui risultava avere il proprio domicilio fiscale, e soprattutto quando non è possibile individuare alcun nuovo recapito. 

In simili circostanze, la normativa consente di notificare l’atto attraverso il deposito di una copia presso la casa comunale e l’affissione di un avviso nell’albo pretorio del Comune. 

È una modalità semplificata, che non prevede l’invio di ulteriori comunicazioni al destinatario e che si considera perfezionata decorso un certo numero di giorni dall’affissione. 

Più precisamente, l’articolo 60, comma 1, lett. e) stabilisce che la notifica si perfeziona l’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione dell’avviso. 

Proprio per questo suo carattere residuale e potenzialmente penalizzante per il contribuente, il ricorso a tale procedura è subordinato al rispetto di condizioni molto rigorose, a partire dall’obbligo di documentare che siano state svolte tutte le ricerche necessarie per accertare l’effettiva irreperibilità del destinatario. 

Tuttavia, tale modalità non può essere utilizzata in via automatica: è necessario che il messo notificatore abbia prima svolto una serie di ricerche concrete e documentate per accertare che il destinatario si è effettivamente trasferito in luogo sconosciuto.

1) Cassazione 14990 2025 sull'irreperibilità assoluta

Nel 2025 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14990, ha ribadito in modo puntuale e rigoroso che non è possibile qualificare una notifica come effettuata per irreperibilità assoluta in assenza di verifiche concrete, dettagliate e dichiarate in modo trasparente nella relata.

La Suprema Corte ha chiarito che la semplice dicitura “sconosciuto” apposta nella relata non può mai essere sufficiente: il messo notificatore deve esplicitare, nero su bianco, delle attività effettivamente svolte per accertare l’irreperibilità del destinatario. 

Questo significa indicare con precisione se ha effettuato una visura camerale, consultato l’anagrafe comunale, interpellato i vicini, o eseguito qualsiasi altra indagine utile a verificare la presenza del contribuente. 

La Cassazione aveva già affermato questo principio in svariate altre pronunce, tra cui nell’ordinanza n. 9373 del 2025, ordinanza n. 27729 del 2024, nell’ordinanza n. 25689 del 2002 e nella sentenza n. 14803 del 2022, secondo cui l’obbligo del notificatore non può esaurirsi in formule di stile, ma impone una ricerca effettiva e tracciabile attraverso strumenti anagrafici e pubblici. In mancanza di tale ricostruzione dettagliata, il giudice non è in grado di esercitare alcun controllo sul presupposto stesso della procedura notificatoria, e dunque l’atto deve ritenersi radicalmente nullo. 

La Cassazione sottolinea così la necessità di un approccio sostanziale al controllo del corretto esercizio del potere notificatorio: non è ammessa alcuna presunzione, né alcuna scorciatoia documentale.

2) Irreperibilità temporanea e relata di notifica: la Cassazione

Non è infrequente che nella pratica si confondano due situazioni che, pur somigliandosi, sono giuridicamente ben distinte

  1. l’irreperibilità temporanea, detta anche relativa, e
  2.  l’irreperibilità assoluta.

1 - La prima si verifica quando il destinatario, pur avendo ancora il proprio domicilio nel Comune in cui la notifica deve essere eseguita, risulta assente al momento del tentativo di consegna. In questi casi, la legge presume che l’assenza sia solo momentanea e impone quindi al messo notificatore una serie di adempimenti che tutelino il diritto del destinatario ad avere conoscenza dell’atto. 

Il notificante, infatti, deve depositare la copia dell’atto presso la casa comunale, poi affiggere un avviso in busta chiusa alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, e infine spedire una raccomandata informativa, la cosiddetta CAD, per segnalare al destinatario che l’atto è disponibile presso la sede comunale. 

Questa procedura, disciplinata dall’articolo 140 del codice di procedura civile, mira a garantire un equilibrio tra l’efficacia della notifica e la tutela del contribuente, assicurando che quest’ultimo possa venire a conoscenza dell’atto anche se temporaneamente assente. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 2021, hanno ribadito il valore costituzionale della raccomandata informativa (CAD) quale elemento imprescindibile per garantire il diritto alla conoscenza dell’atto, ponendola al centro del sistema delle notifiche a mezzo posta e per assenza momentanea.

2 - Diversamente, l’irreperibilità assoluta riguarda quei casi in cui il destinatario non è più presente nel Comune del domicilio fiscale e non se ne conosce la nuova residenza. 

Si presume, cioè, che si sia trasferito in un luogo sconosciuto. In questa situazione, e solo dopo aver svolto ricerche adeguate e dimostrabili – come l’interrogazione delle banche dati anagrafiche o camerali – il notificante può applicare la procedura semplificata prevista dall’articolo 60 del DPR 600/1973, che si perfeziona con il semplice deposito e affissione presso il Comune, senza necessità di ulteriori comunicazioni. 

Ma proprio perché questa modalità è meno garantista per il destinatario, è necessario che sia attivata solo dopo aver accertato con serietà l’effettiva irreperibilità.

La Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul tema, anche con sentenze emblematiche. Un caso significativo è quello deciso con la pronuncia n. 25689 del 2022, in cui il messo aveva scritto nella relata “no citofono, no cassetta lettere, no informazioni”. 

La contribuente ha prodotto in giudizio delle fotografie che dimostravano la presenza sia del citofono che della cassetta postale. 

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che non fosse nemmeno necessario promuovere una querela di falso: la documentazione prodotta era sufficiente a dimostrare l’errore materiale.

Gli effetti di una notifica nulla si ripercuotono su tutti gli atti successivi. In un caso esaminato dalla CGT del Lazio nel 2024 (CGT, sez. 8, Lazio n. 729/2024), il contribuente ha dimostrato che la cartella di pagamento non era stata notificata correttamente. Di conseguenza, anche il preavviso di fermo amministrativo basato su quella cartella è stato annullato. Senza una notifica valida, non esiste un titolo su cui fondare l’azione di riscossione (in tal senso e sulla nullità dell’atto successivamente notificato per effetto della nullità della notifica per “irreperibilità assoluta” dell’atto presupposto/prodromico, cfr. anche le seguenti pronunce della Corte di Cassazione: ordinanze nn. 32671 del 2024, 8823 del 2024, 5987 del 2024 e 5818 del 2024).


3) Le novità normative e il ruolo del professionista

Il tema assume una nuova rilevanza anche alla luce delle recenti innovazioni normative. 

Il D.lgs. 13/2024 ha introdotto il domicilio digitale come canale privilegiato per le notifiche, ma non ha eliminato le modalità tradizionali. Anzi, ha reso ancora più stringenti i requisiti probatori. 

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 2021, hanno stabilito che per le notifiche a mezzo posta non è sufficiente dimostrare l’invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD): è necessario produrre l’avviso di ricevimento. 

Questo perché, in assenza di una persona che possa ritirare l’atto per conto del destinatario, è fondamentale garantire che il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza del deposito.

In tutto questo, il ruolo del professionista è centrale. Davanti a un atto notificato per irreperibilità assoluta, egli deve analizzare con attenzione la relata. Se mancano riferimenti a ricerche effettuate, è il caso di valutare un’eccezione di nullità. L’uso di prove documentali, come visure anagrafiche o fotografie, può essere decisivo. Anche una semplice dicitura come “sconosciuto” può nascondere una grave irregolarità procedurale che rende nullo l’atto e travolge l’intero procedimento.

In definitiva, ogni professionista dovrebbe oggi considerare la relata di notifica come un elemento da analizzare con la stessa attenzione riservata al merito dell’atto impositivo. 

Una verifica superficiale può compromettere un’intera difesa, mentre un’osservazione attenta può fare la differenza tra una pretesa legittima e un atto radicalmente nullo.

La notifica di un atto tributario non è una formalità qualsiasi.  È un momento fondamentale, perché rappresenta l’anello di congiunzione tra l’Amministrazione e il contribuente. Una notifica sbagliata significa violare il diritto alla difesa e al contraddittorio. La giurisprudenza recente ha posto un argine netto contro la superficialità. Per il professionista, riconoscere queste situazioni e saperle gestire con tempestività non è più un optional, ma un dovere professionale. Anche un dettaglio apparentemente secondario, come il contenuto della relata di notifica, può cambiare le sorti di un contenzioso.

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