Pubblicato nella GU n 302 del 31.12 il Decreto n 206/2025 con il Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.
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1) Processo penale telematico: le nuove regole in vigore
Il decreto, visto il regolamento 27 dicembre 2024, n. 206 recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.», che ha modificato l'articolo 3 del regolamento 29 dicembre 2023, n. 217, stabilendo nuovi termini di transizione per gli uffici giudiziari penali relativamente alle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, consentendo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche durante la fase delle indagini preliminari sino alla data del 31 dicembre 2025, ferme le eccezioni individuate dal medesimo articolo 3, commi 2, 3 e 4, e indicando i successivi tempi di transizione al nuovo regime per gli uffici giudiziari e le fasi del procedimento diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3;
rilevata la necessità di ridefinire tanto l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2026 ha normato quanto segue.
In particolare, con l'articolo 1 di modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 si prevede che sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonchè tra presenti, può avere luogo anche con modalita' non telematiche.
Inoltre, sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonchè in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.
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