L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento prot. n. 33973/2026 del 28 gennaio 2026 ha disposto l'aggiornamento e l'integrazione delle Linee guida per il Tax Control Framework (TCF) nel contesto del regime di Adempimento Collaborativo.
In particolare, vengono approvate specifiche istruzioni tecniche, elaborate congiuntamente all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dall'applicazione di determinati principi contabili (IFRS e OIC), segnando un ulteriore passo verso la certificazione standardizzata del sistema di controllo interno del rischio fiscale.
Il Provvedimento è costituito da due allegati (o istruzioni), l'obiettivo è fornire agli operatori economici strumenti chiari per la rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, elemento cardine per l'accesso e il mantenimento del Regime di Adempimento Collaborativo.
In continuità con il primo contributo: Adempimento collaborativo (TCF): rischi fiscali derivanti dai principi contabili si trattano le istruzioni dell’allegato 2 del Provvedimento sul trattamento contabile e la mappatura dei rischi fiscali dei piani di stock option/ grant delle società OIC adopter.
1) CF: il rischio fiscale derivante dal trattamento contabile dei piani di stock option/grant
La seconda istruzione (allegato 2) del provvedimento dell’ADE verte sul "trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali". OIC. Le Linee guida mirano a standardizzare i controlli necessari per garantire la corretta deduzione dei costi del personale e il rispetto del principio di competenza.
La qualificazione dei piani e il momento di deducibilità dei costi per l'emittente sono aree tradizionalmente soggette a rischio fiscale.
I principi contabili nazionali OIC non prevedono disposizioni specifiche in merito alla contabilizzazione dei piani di stock option o stock grant. Tuttavia, il principio contabile OIC 11 stabilisce una gerarchia normativa applicabile per la gestione delle fattispecie non espressamente disciplinate:
- livello 1: applicazione analogica di altri OIC, non disponibile nel caso specifico;
- livello 2: sviluppo di una policy basata su finalità e postulati di bilancio;
- livello 3: riferimento a principi internazionali (IAS/IFRS) se conformi ai postulati di bilancio del Codice civile.
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2) TCF: IFRS 2 e policy contabile
Il Provvedimento dell’ADE in assenza di specifici principi OIC chiarisce la possibilità di applicare l'IFRS 2 e illustra il regime di deducibilità fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025[1].
L’IFRS 2 disciplina la rilevazione del costo per i piani regolati con strumenti rappresentativi di capitale a conto economico, lungo la durata del piano, in contro partita di una Riserva di patrimonio netto.
Il trattamento contabile dell’IFRS 2 è compatibile con i postulati del bilancio del Codice civile, (prudenza), in quanto la contabilizzazione della riserva è controbilanciata da un costo che viene rilevato a conto economico per competenza, ossia quando i servizi sono ricevuti. L’IFRS 2 consente di rappresentare in bilancio l’effettivo costo sostenuto dalla società per i servizi resi dai dipendenti e pertanto fornisce una rappresentazione sostanziale della remunerazione del personale, corrisposta tramite azioni.
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3) TCF: l’informativa in nota integrativa
I soggetti OIC adopter possono sviluppare una propria politica per la contabilizzazione dei piani di stock option/grant prendendo a riferimento le disposizioni dell’IFRS 2. In tal caso, la società applica tale politica contabile a tutti i piani di stock option/stock grant e considera i requisiti di informativa previsti dal medesimo principio, applicando ove pertinenti le disposizioni sui cambiamenti di principi contabili contenuti nell’OIC 29
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4) Impatti e conclusioni
L’ ADE con il Provvedimento n. 33973/2026 conferma la volontà di fornire un supporto "modulare" e continuo ai contribuenti. L'approccio incrementale, che vede l'aggiunta progressiva di casistiche (come già avvenuto con il Provvedimento del 7 agosto 2025 su commodity swap e diritto di superficie), permette alle imprese di affinare costantemente le proprie Mappe dei Rischi.
Il Provvedimento rappresenta un tassello tecnico indispensabile per l'operatività del nuovo Adempimento Collaborativo. Fornendo certezze interpretative su questioni contabili complesse, l'Agenzia delle Entrate riduce il rischio di contestazioni ex post e incentiva l'adozione spontanea di sistemi di controllo certificati, promuovendo la tax compliance come valore aziendale strutturale.