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CREDITO DI IMPOSTA ZES UNICA AGRICOLA. DETERMINAZIONE DEL REDDITO SU BASE CATASTALE

Credito di imposta ZES Unica agricola. Determinazione del reddito su base catastale

Credito di imposta ZES Unica agricola. Determinazione del reddito su base catastale, chiarimenti ade con interpello

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Con risposta a interpello n. 25 del 9 febbraio 2026 si chiede se tra i beneficiari del credito di imposta Zes Unica agricola possano rientrare anche soggetti che determinano il reddito su base catastale ai sensi degli articoli 32 e seguenti del TUIR e adottano un regime di contabilità semplificata.

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1) Quadro normativo

Le Entrate individuano in primis la normativa di riferimento al fine di risolvere il quesito proposto.
Si tratta, come noto dell’articolo 16¬-bis, d.l. n. 124 del 2023 che ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, le quali effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica.
In base alla citata disposizione, risultano agevolabili gli investimenti “‘relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico’”.

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2) L’imprenditore agricolo in regime di contabilità semplificata

In presenza di un imprenditore agricolo che determina il reddito catastalmente ai sensi degli articoli 32 e seguenti del TUIR con un regime di contabilità semplificata, occorre verificare se questi possa legittimamente fruire della misura agevolativa.

In proposito – sottolineano le Entrate - si deve ricordare che l’articolo 2, comma 1, del DM 18 settembre 2024 prevede che la disciplina agevolativa in parola si applichi alle: 

a) le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del TFUE; 

b) le imprese attive nel settore forestale; 

c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Il successivo comma 2 specifica poi ù che le imprese beneficiarie possono accedere al contributo ‘‘indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato’’ purché già operative nella ZES Unica (ovvero di prossimo insediamento).

 In relazione al caso di specie, va rilevato che il citato articolo 2 non contiene alcun riferimento alle modalità di determinazione del reddito ai fini della spettanza del credito d’imposta in parola, prevedendo che possono accedere al beneficio le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

Alla luce del predetto quadro normativo, si ritiene che tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame siano compresi anche quelli che determinano il reddito catastalmente (come i titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del TUIR), anche se adottano un ‘‘regime di contabilità semplificata’’, sempreché ovviamente rientrino tra le imprese individuate dall’articolo 2, comma 1, del DM 18 settembre 2024.

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3) Legge di bilancio 2026. Proroga al 2028 e nuove percentuali

La legge di bilancio 2026 al comma 454, nel prorogare il credito di imposta in esame fino al 2028 - stabilisce che in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla medesima legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 viene concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio  2026-2028 (comma 457). 

Inoltre, le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025, sono rideterminate nella misura del 58,7839 % con riferimento agli investimenti  effettuati  dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 % con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 

Le nuove percentuali determinano dunque un incremento significativo del beneficio fiscale rispetto alle precedenti aliquote.

In sintesi: 

In attuazione dell’articolo 1, comma 460, della Legge n. 199/2025, le aliquote del credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo sono state rideterminate come segue:

  • 58,7839% per micro, piccole e medie imprese;
  • 58,6102% per grandi imprese.

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