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BONUS ZES UNICA. ARRIVANO DALL’INPS INDICAZIONI OPERATIVE E ISTRUZIONI CONTABILI

Bonus Zes Unica. Arrivano dall’INPS indicazioni operative e istruzioni contabili

Chiarimenti INPS sull’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025

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Con Circolare n. 10 del 3 febbraio 2026, l’INPS fornisce chiarimenti sull’esonero contributivo introdotto dall’articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES Unica. 

1) Quadro generale di riferimento e requisiti per la concedibilità dell’esonero

Il decreto Coesione (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95), al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ha introdotto il “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – ZES unica” (art. 24) prevedendo un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, hanno assunto personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si ricorda che tale incentivo – scaduto il 31 dicembre 2025 – sarà presumibilmente  prorogato per tutto il 2026, in sede di conversione del Decreto “Milleproroghe”.

In primis, l’esonero può essere riconosciuto soltanto in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto lavoratori, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zes Unica: al riguardo si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna; si aggiungono poi Marche e Umbria che sono state ricomprese all’interno del territorio ZES in forza dell’articolo 1, comma 1, della legge 18 novembre 2025, n. 171.

La legge n. 171/2025 è entrata in vigore il 20 novembre 2025; conseguentemente, solo a decorrere da tale data è possibile fruire del beneficio in trattazione per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria.

Al riguardo, si definisce 

Sede di lavoro 

Unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori, ossia il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti.

Unità produttiva 

lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi

Inoltre, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente esercitata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

I datori di lavoro, per poter fruire dell’agevolazione, nel mese in cui hanno proceduto all’assunzione, devono avere occupato fino a un massimo di 10 dipendenti: il limite dimensionale del personale occupato deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile. Le successive variazioni sia in aumento che in diminuzione del personale occupato, pertanto, non impattano sulla spettanza dell’esonero contributivo.

La circolare specifica che si tratta datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

In secondo luogo, l’esonero può essere riconosciuto soltanto con riferimento alle assunzioni 

  • effettuate nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025
  • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale non dirigenziale 
  • il lavoratore, alla data dell'assunzione, deve aver compiuto trentacinque anni di età ed essere disoccupato da almeno ventiquattro mesi
  • l'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in argomento.

Di conseguenza l’esonero non può essere riconosciuto nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

2) Misura dell’esonero

L’esonero contributivo previsto dall’articolo 24 del decreto-legge n. 60/2024 – chiarisce la Circolare in oggetto - è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 24 in commento, l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal PN GDL 2021-2027.

Limiti di spesa: 

Anno 2024

11,2 milioni di euro

Anno 2025

170,9 milioni di euro

Anno 2026

294,1 milioni di euro

Anno 2027

115,2 milioni di euro

Di contro, in riferimento all’ammontare del finanziamento a carico del PN GDL 2021-2027, a seguito delle conclusioni delle attività di riprogrammazione, è stato individuato in un importo pari a 535,4 milioni euro, così ripartito tra regioni meno sviluppate e regioni in transizione:

Categorie per Regione

Percentuali 

Meno sviluppate 

98, 17%

In transizione 

1, 83%

L’esonero in argomento, costituendo un incentivo all’assunzione, è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti dall’articolo 24 del decreto Coesione.

Fonte immagine: Foto di Dean Moriarty da Pixabay
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