Il principio contabile nazionale OIC 34 "Ricavi" ha rappresentato uno spartiacque fondamentale nella disciplina di bilancio italiana, allineando le pratiche nazionali alle logiche sostanzialistiche tipiche dei principi internazionali (IFRS 15).
Tuttavia, tale principio nasce con una prospettiva ontologicamente unilaterale: disciplinare la rilevazione dei ricavi dal punto di vista del cedente o del prestatore di servizi.
Questa specificità ha generato un vuoto interpretativo e operativo per la controparte contrattuale, ovvero l'acquirente, il quale si trova spesso a dover contabilizzare operazioni complesse senza un principio speculare dedicato ai "Costi" che rifletta la medesima granularità analitica.
La Norma di comportamento n. 234 emanata dall'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC), febbraio 2026 affronta la legittimità, per l'acquirente, di applicare in via analogica le metodologie previste dall'OIC 34 al fine di rappresentare correttamente la sostanza economica dell'operazione, e la conseguente rilevanza fiscale di tali scelte in virtù del principio di derivazione rafforzata.
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1) Principio di derivazione rafforzata, art. 83 del TUIR
Il pilastro su cui si fonda l'intera argomentazione della norma AIDC è l'articolo 83, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Tale disposizione sancisce il principio di "derivazione rafforzata", stabilendo che per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (diversi dalle micro-imprese), valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR, "i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili".
Tale principio implica che la rappresentazione di bilancio, se conforme ai principi contabili di riferimento, assume piena rilevanza fiscale, superando le rigide regole giuridico-formali che un tempo governavano la determinazione del reddito imponibile. La condizione necessaria e sufficiente affinché operi la derivazione rafforzata è la corretta applicazione dei principi contabili.
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2) OIC 34 e la lettura combinata dell’ OIC 11
Si ricorda che, l'OIC 34 disciplina i cosiddetti "contratti complessi", ossia accordi che prevedono la cessione di un pacchetto di beni e/o servizi a fronte di un corrispettivo unico, oppure contratti che includono componenti variabili. Il principio impone al venditore di "spacchettare" (unbundling) il contratto nelle sue unità elementari di contabilizzazione e di allocare il prezzo complessivo a ciascuna di esse, rilevando il ricavo secondo la competenza economica specifica di ciascuna unità.
L'assenza di un omologo OIC "Costi" per l'acquirente viene colmata dall'OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio". Al paragrafo 4, l'OIC 11 stabilisce una gerarchia delle fonti per le fattispecie non espressamente regolate: in mancanza di una disciplina specifica, il redattore del bilancio deve sviluppare un trattamento contabile facendo riferimento, in via analogica, alle disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili.
Inoltre, il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis c.c.) impone che la rilevazione e la presentazione delle voci sia effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Pertanto, l'acquirente non può limitarsi a registrare un costo unitario se la sostanza dell'operazione rivela l'acquisto di beni e servizi distinti con diverse utilità e profili temporali.
3) La norma di comportamento AIDC
La Norma di comportamento n. 234/2026 fa proprio un principio di prassi: "Il principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del Tuir si applica anche ai casi non espressamente disciplinati dai principi contabili emanati dall'OIC, allorché la soluzione adottata, in quanto rispettosa dei dettami dell'OIC 11, rappresenti una modalità di corretta applicazione di detti principi. Quanto previsto dall'OIC 34 per il cedente, essendo finalizzato al rispetto della rappresentazione sostanziale, può trovare applicazione anche in capo all'acquirente dei beni e dei servizi".
L’applicazione analogica dell'OIC 34 da parte dell'acquirente trova fondamento nell’ OIC 11. Ne consegue che, se l'acquirente scompone un costo unitario in diverse componenti (es. acquisto macchinario + manutenzione pluriennale) seguendo la logica dell'OIC 34, tale comportamento contabile è "corretto" ai sensi della normativa civilistica.
Trattandosi inoltre di una "corretta applicazione" dei principi contabili mediata dall'OIC 11, si attiva automaticamente il meccanismo di derivazione rafforzata.
- La distinzione tra costo d'impianto e costo di servizio;
- l’ imputazione temporale capitalizzazione vs. competenza periodica; e
- la classificazione;
adottati dall'acquirente assumono piena rilevanza fiscale, senza che l'Amministrazione finanziaria possa disconoscerli invocando l'assenza di un principio OIC specifico.
4) Gli aspetti pratici
L'adozione di questa norma comporta per le imprese acquirenti l'onere di analizzare i contratti di acquisto complessi con la medesima rigorosità richiesta ai venditori. L'acquirente dovrà:
- Identificare le singole unità elementari di contabilizzazione all'interno del contratto (es. il bene materiale, il servizio di installazione, il servizio di garanzia estesa).
- Determinare il valore equo (fair value) o il prezzo di mercato delle singole componenti, se acquistate separatamente.
- Allocare il corrispettivo contrattuale complessivo alle diverse componenti in proporzione ai rispettivi valori.
Tale processo potrebbe portare a risultati divergenti rispetto alla semplice fatturazione. Ad esempio, a fronte di una fattura unica per "Fornitura impianto", l'acquirente potrebbe iscrivere parte del costo tra le immobilizzazioni materiali (ammortizzabili) e parte tra i risconti attivi per servizi di manutenzione non ancora goduti.
5) Gestione delle asimmetrie e informativa in nota integrativa
Uno degli aspetti più delicati affrontati dalla norma riguarda la possibile asimmetria tra
- la contabilità del venditore e
- la contabilità dell'acquirente.
L'AIDC afferma che venditore e acquirente, pur applicando i medesimi principi generali, operano con "prospettive differenti e diversa base informativa".
Il venditore possiede informazioni interne sui margini e sui costi di produzione che l'acquirente non ha; viceversa, l'acquirente valuta l'utilità e la recuperabilità del costo secondo le proprie proiezioni d'uso. Pertanto, è fisiologico che la scomposizione del prezzo e la valutazione delle componenti possano differire nei due bilanci.
La Norma 234/2026 afferma che tale asimmetria non costituisce ostacolo alla derivazione rafforzata. La correttezza del comportamento dell'acquirente va valutata autonomamente, sulla base delle informazioni a sua disposizione e della ragionevolezza delle stime effettuate.
La nota integrativa al bilancio dovrà dare una corretta informativa della policy contabile adottata.
Esempio
Contratto Complesso - Acquisto Macchinario
Venditore ALFA S.p.A. - Applicazione OIC 34
Il venditore applica l'OIC 34 identificando le unità elementari di contabilizzazione e allocando il prezzo di transazione in base ai prezzi di listino dei singoli componenti.
Unità Elementare | Prezzo Listino | % Peso | Allocazione Ricavo (€ 120k) |
Macchinario | € 100.000 | 76,92% | € 92.308 |
Installazione | € 10.000 | 7,69% | € 9.231 |
Assistenza (24 mesi) | € 20.000 | 15,38% | € 18.462 |
Totale | € 130.000 | 100% | € 120.000 |
Scritture Contabili Venditore (Sintesi)
31/03/2026 - Fatturazione e Consegna
Crediti vs Clienti Dare 120.000
Ricavi vendita beni Avere 92.308
Risconti Passivi (Install.) Avere 9.231
Risconti Passivi (Assist.) Avere 18.462
15/04/2026 - Completamento Installazione
Risconti Passivi (Install.) Dare 9.231
Ricavi prestaz. servizi Avere 9.231
30/04/2026 - Competenza Mensile Assistenza (1/24)
Risconti Passivi (Assist.) Dare 769
Ricavi prestaz. servizi Avere 769
Applicazione Analogica di BETA S.P. A. acquirente
BETA applica l'OIC 11 e, per analogia, l'OIC 34 per "spacchettare" il costo. Tuttavia, in base alle proprie indagini di mercato e valutazioni interne, attribuisce pesi diversi alle componenti.
Componente | Valutazione BETA | Classificazione OIC | Allocazione Costo |
Macchinario | € 95.000 (79,17%) | B.II.2 Impianti (OIC 16) | € 95.000 |
Installazione | € 8.000 (6,67%) | Capitalizzabile (OIC 16) | € 8.000 |
Assistenza | € 17.000 (14,17%) | Costo per servizi (OIC 19) | € 17.000 |
Scritture Contabili Acquirente (Sintesi)
31/03/2026 - Ricevimento Fattura
Immobilizzazioni in corso Dare 103.000 (95k + 8k)
Risconti Attivi (Assistenza) Dare 17.000
Debiti vs Fornitori Avere 120.000
15/04/2026 - Entrata in funzione
Impianti e macchinari Dare 103.000
Immobilizzazioni in corso Avere 103.000
31/12/2026 - Ammortamento (es. 10%) e Assistenza
Ammortamento Impianti Dare 7.296 (103k * 10% * 8.5/12)
Fondo Amm.to Impianti Avere 7.296
Costi per servizi (Assistenza) Dare 6.375 (17k * 9/24 mesi)
Risconti Attivi Avere 6.375
Effetti Fiscali e Asimmetrie
La tabella seguente evidenzia le asimmetrie tra le parti. Tali differenze sono fiscalmente riconosciute per il principio di derivazione rafforzata.
Elemento | Valore Venditore | Valore Acquirente | Differenza | Status Fiscale |
Valore Bene (Cespite) | € 92.308 | € 95.000 | + € 2.692 | ✅ Riconosciuta |
Installazione (Capit.) | € 9.231 | € 8.000 | - € 1.231 | ✅ Riconosciuta |
Servizi (Spesa corr.) | € 18.462 | € 17.000 | - € 1.462 | ✅ Riconosciuta |