Inizia la stagione dei Bilanci che quest'anno dovranno essere approvati entro il 2 maggio 2023. La scadenza naturale del 30 aprile viene infatti spostata al 2 maggio perchè sia il 30 aprile che il 1 maggio sono festivi.
Le novità rispetto al 2021 non sono molte.
Si conferma la disposizione che ripropone, anche per l’esercizio 2022, la facoltà di sospendere gli ammortamenti. Tuttavia, se tale facoltà è già stata esercitata nelle due annualità precedenti, vige l’obbligo di costituire e incrementare la riserva indisponibile per un valore pari agli ammortamenti sospesi. La sospensione degli ammortamenti può essere applicata dai soggetti che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice Civile ed i principi contabili nazionali OIC, mentre restano esclusi coloro i quali redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
In virtù della disposizione contenuta nell’art.45 del D.L. n. 73/2022 (Decreto Semplificazioni), i titoli di debito o di capitale iscritti nell’attivo circolante possono beneficiare di una deroga ai criteri di valutazione dell’art.2426 del c.c. che riguardano tale classe di investimento. Si ricorda che tale norma è di carattere transitorio e si applica esclusivamente all’esercizio 2022. Lo stesso OIC, con il documento interpretativo n.11, nella sua pubblicazione definitiva avvenuta il 13 febbraio scorso, ha fornito indicazioni sugli aspetti contabili di queste operazioni (si legga OIC 11: pubblicato il nuovo documento interpretativo definitivo).
Altra novità importante (pur avendo subito una limitazione con la Legge di Bilancio 2023, commi 273-274, che ne circoscrive l’applicabilità alle sole società che sottopongono il loro bilancio d’esercizio alla revisione legale) è quella contenuta nell’art.8, comma 2, del c.d. Decreto semplificazioni, che estende alle microimprese il principio di derivazione rafforzata, qualora sia adottato il bilancio in forma ordinaria.
L’art. 3 c.9 del DL 198/2022 (Decreto Milleproroghe) ha esteso la normativa prevista per le annualità 2020 e 2021 di sterilizzazione delle perdite anche a quelle emerse nell’esercizio 2022.
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