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ZES UNICA: CONTABILITÀ SEMPLIFICATA AGRICOLTURA E SPETTANZA DEL CREDITO

ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito

Credito ZES: condizioni di spettanza per gli agricoltori in contabilità semlificata e reddito su base catastale

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Il credito di imposta “Zes agricola” spetta anche agli agricoltori che adottano un regime di contabilità semplificata e determinano il reddito su base catastale in base all’articolo 32 del Tuir. 

Lo conferma la Risposta a interpello n 25 del 9 febbraio.

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1) ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito

In dettaglio si chiarisce che anche gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale e adottano la contabilità semplificata possono accedere al credito d’imposta previsto per gli investimenti nella Zona economica speciale unica.

Condizione necessaria e sufficianete è che essi rientrino tra le imprese individuate dal Dm 18 settembre 2024 e operino nella Zes unica del Mezzogiorno.
Un imprenditore agricolo individuale, opera nella produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), l’impresa è qualificata come microimpresa e ha realizzato, tra gennaio e novembre 2025, investimenti in nuovi macchinari destinati a migliorare capacità produttiva ed efficienza. 

Tali investimenti sono conformi al Regolamento (Ue) 2022/2472, che considera ammissibili gli investimenti volti a migliorare rendimento e sostenibilità dell’azienda agricola.

L'istante ha il dubbio se il regime di determinazione del reddito su base catastale e la contabilità semplificata, che applica, possano rappresentare un ostacolo all’accesso al credito d’imposta.

L'agenzia ricorda che il credito d’imposta Zes unica agricola è stato introdotto dal art 16  bis del decreto‑legge n. 124/2023.

L'agevolazione sostiene gli investimenti realizzati nelle regioni che compongono la Zes unica del Mezzogiorno, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, secondo le deroghe previste dall’articolo 107 del Tfue.     Il DM del ministro dell’Agricoltura del 18 settembre 2024 ha definito modalità di accesso e criteri di ammissibilità. 

Gli investimenti agevolabili comprendono l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, oltre all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, purché rispettino la normativa europea sugli aiuti di Stato.

L’articolo 2 del Dm 18 settembre 2024 stabilisce che possono accedere al credito le imprese agricole, forestali e quelle della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. 

Quindi, non vi è alcun collegamento tra la spettanza dell’agevolazione e il metodo di determinazione del reddito. Inoltre, non richiede di applicare alla contabilità il regime ordinario, né un particolare tipo di scritture contabili.

L’unico requisito è che l’impresa sia operativa nella Zes unica e rientri tra quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, del decreto:

a) imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Tfue,

b) imprese attive nel settore forestale,

c) microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Sulla base del chiaro quadro normativo l’Agenzia ha, pertanto, concluso che anche i titolari di reddito agrario determinato catastalmente (articolo 32, Tuir) possono beneficiare del credito d’imposta Zes unica, anche se adottano la contabilità semplificata.

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Allegato

Risposta ADE n 25 del 9.02.2026 Interpello
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