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QUALIFICHE PROFESSIONALI INFERMIERE, DENTISTA FARMACISTA NUOVI REQUISITI

Qualifiche professionali Infermiere, dentista farmacista nuovi requisiti

Il decreto legislativo 3 febbraio 2026, n. 17 entra in vigore il 27 febbraio

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Il decreto legislativo 3 febbraio 2026, n. 17 dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/782, che aggiorna la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, intervenendo sui requisiti minimi di formazione per tre professioni sanitarie regolamentate:

  • infermiere responsabile dell’assistenza generale, 
  • odontoiatra (dentista) e
  •  farmacista.

Il provvedimento è pubblicato in G.U. n. 35 del 12 febbraio 2026 ed entra in vigore dal 27 febbraio 2026. 

Sul piano tecnico, il decreto opera tramite modifiche puntuali al d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (che recepisce la direttiva 2005/36/CE), riscrivendo specifici commi relativi alle competenze/abilità che la formazione deve assicurare e aggiornando, con un allegato, i programmi di studio minimi inseriti nell’Allegato V del d.lgs. 206/2007.

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1) Infermiere

Per l’infermiere, la nuova formulazione mira a garantire una preparazione più completa e “moderna”, fondata su:

  • solida base scientifica (scienze dell’assistenza infermieristica, conoscenze dell’organismo, funzioni fisiologiche e comportamento in salute e malattia, e rapporto tra salute e ambiente fisico/sociale);
  • conoscenza dell’etica professionale e dei principi generali dell’assistenza;
  • adeguata esperienza clinica svolta in contesti idonei e sotto controllo di personale qualificato;
  • capacità di contribuire alla formazione pratica di altro personale sanitario e di lavorare in équipe;
  • capacità di erogare cure personalizzate, promuovendo autoassistenza e stili di vita sani;
  • competenze di leadership e decision making;
  • attenzione alle innovazioni tecniche nei metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.

In parallelo, l’aggiornamento dell’Allegato V descrive un percorso articolato in:

  • insegnamento teorico (assistenza infermieristica, scienze di base della salute, scienze sociali, e-health) e
  •  insegnamento clinico in aree mediche, chirurgiche, pediatriche, materno-infantili, psichiatriche, geriatriche e di comunità, con un’impostazione equilibrata tra teoria e pratica

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2) Odontoiatra

Per l’odontoiatra, i requisiti minimi vengono descritti in termini di conoscenze scientifiche e cliniche: comprensione dei metodi scientifici, conoscenza della costituzione/fisiologia/comportamento, conoscenza approfondita di denti-bocca-mascelle e tessuti correlati, conoscenze di discipline e metodi clinici per prevenzione/diagnosi/terapia, esperienza clinica sotto controllo e, in modo esplicito, competenza nell’odontoiatria digitale e nel suo uso sicuro. 

Il programma di studi minimo è dettagliato in materie di base, medico-biologiche/mediche generali e discipline odontostomatologiche (inclusi aspetti di gestione dello studio, etica/legislazione, gerodontologia, implantologia e tecnologia digitale).

3) Farmacista

Per il farmacista, il decreto enfatizza un profilo che integra competenze sul farmaco, sulla produzione/controllo e sulla dimensione clinica e di sanità pubblica. La formazione deve assicurare: conoscenza dei medicinali e delle sostanze per la fabbricazione; tecnologia farmaceutica e controlli fisico-chimico-biologico-microbiologico; metabolismo/effetti dei medicinali e azione delle sostanze tossiche; capacità di valutare dati scientifici per fornire informazioni appropriate; conoscenza di norme e condizioni dell’esercizio; competenze di farmacia clinica e assistenza farmaceutica; competenze di sanità pubblica (promozione salute/gestione malattie); collaborazione interdisciplinare e comunicazione; competenze in tecnologie informatiche e digitali applicate. 

Il programma di studi minimo include un ampio set di materie (chimiche, biologiche, biochimiche, farmacologiche, tecnologiche, tossicologiche, cliniche e di sanità pubblica), con indicazione che la ripartizione teoria/pratica deve preservare il carattere universitario dell’insegnamento. 

Infine, il decreto contiene la clausola di invarianza finanziaria: le amministrazioni competenti vi provvedono con risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4) L'impatto operativo: riconoscimento europeo dei profili

I piani di studio di infermiere, odontoiatra e farmacista  degli atenei devono essere aggiornati per riflettere gli elementi indicati dalla direttiva UE e recepiti dal decreto. In pratica, gli atenei dovranno:

Rivedere i regolamenti didattici di corso (RDC) e i curricula per assicurare che tutte le materie/competenze aggiornate siano incluse (es.: e-health, gestione clinica, innovazioni tecnologiche e digitali, salute pubblica, farmacia clinica, ecc.).

Poiché il decreto recepisce la direttiva UE, i titoli di studio e le qualifiche conformi ai nuovi requisiti garantiranno l’accesso automatico alla professione negli altri Stati membri dell’UE secondo le regole del mercato interno.

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