Gli <b>ex-minimi</b> costretti a fuoriuscire dal regime in vigore fino al 31.12.2011 ed esclusi dal <a href="http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10629-minimi-2012.html"> nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità</a>, entrano naturalmente dal 2012 nel <b>nuovo regime agevolato</b> (previsto dall’art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011), che conserva però solo alcune delle agevolazioni previste dalla disciplina originaria dei minimi. Resta ferma la possibilità per tali soggetti di optare per il regime ordinario, tenendo conto del vincolo triennale.
Contribuenti minimi: le condizioni dal 2012 con i chiarimenti dell'Agenzia C. 17/E del 30 maggio 2012
L’età non comporta di per se stessa la fuoriuscita dal regime dei minimi (ex art. 27 del D.l. 98/2011)
L’opzione per il regime ordinario è vincolante per un triennio
La dicitura prevista per il vecchio regime dei minimi deve essere integrata
Principio di cassa e di competenza per il regime semplificato per gli ex-minimi ("vecchi minimi" ex art.1 L n. 244/2007)
Più numerosi gli adempimenti fiscali per il regime semplificato,di fuoriuscita dai vecchi minimi rispetto al vecchio regime.
Iva in fattura per gli ex minimi che utilizzano il regime semplificato
Nessuna ritenuta d’acconto sui compensi/ricavi relativi al reddito oggetto del nuovo regime dei minimi, così come modificato dall’art. 27 del D.l. 98/2011.
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