Il calcolo del <b>triennio</b>, per accedere al regime dei <b>nuovi minimi</b>, va effettuato secondo i giorni di calendario, e non in base al periodo d’imposta. Nella circolare 17/E del 30.05.2012 le preziose istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime dei minimi entrato in vigore il 1° gennaio 2012.
Con il DL Liberalizzazioni (DL 1/2012) tutte le imprese possono optare per l’Iva sulle operazioni immobiliari riguardanti fabbricati abitativi
Il nuovo contratto di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari a soggetti diversi dal consumatore finale previsto dal DL 1/2012 "Decreto liberalizzazioni"
Normativa civilistica e fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di venerdì 24 febbraio 2012, ha approvato le misure sulla <b>semplificazione fiscale</b> che –come cita il Comunicato stampa -renderanno ancora più marcata l’azione nel campo della semplificazione della normativa tributaria e della lotta all’evasione.Il testo del decreto dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore.
Le novità sul regime dei contribuenti minimi dal 2012 hanno sollevato molti dubbi, che alcuni esperti hanno cercato di risolvere in occasione di Telefisco-tuttomanovra
Rese note, con la Circolare Inps n. 14 del 3 febbraio 2012, le misure dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti per il 2012
L'impresa troppo indebitata puo' concludere un accordo con i creditori secondo nuove regole previste dalla Legge n.3 del 27/1/2012 portante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento. “
La <b>Corte di Cassazione</b>, nella <b>sentenza n. 912 del 13 Gennaio 2012</b> ha ribadito l’importanza della correttezza e della completezza della documentazione che sta alla base delle registrazioni contabili, precisando che <b>commette il reato di dichiarazione fraudolenta</b> utilizzando documenti falsi chi contabilizza <b>schede carburanti con importi non veritieri</b>. ALL'INTERNO SCARICABILE GRATUITAMENTE UN COMMENTO E IL TESTO ORIGINALE DELLA SENTENZA