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CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI: NOVITA’ DAL 24.10.2012

Cessione di prodotti agricoli ed alimentari: novita’ dal 24.10.2012

Le novità interessano chi vende od acquista prodotti alimentari, con esclusione dei privati. Ecco un’altra norma strana che creera’ non pochi problemi alla filiera alimentare.

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La norma, sulla cessione dei prodotti agricoli, introduce innanzitutto una serie di prescrizioni che debbono essere inserite, a pena di nullità, nei contratti i quali debbono essere sempre stipulati in forma scritta e prevedere i seguenti elementi essenziali:

  1. la durata
  2. la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto
  3. i prezzi, le modalità di consegna ed i termini di pagamento.

Inoltre  in detti contratti è vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni ingiustificatamente gravose o retroattive.

Il contratto in forma scritta puo’ consistere anche in una mail o in un fax, anche non firmato, purche’ contenga gli elementi sopra citati (es.: uno scambio di comunicazioni o un ordine d’acquisto). Gli elementi eventualmente non presenti sul contratto scritto possono essere indicati sul DDT ovvero sulla fattura, citando gli estremi del contratto a monte.

In alternativa al contratto scritto, il Regolamento ammette la possibilita’ di scrivere tutti gli elementi essenziali del contratto (quelli sopra elencati dal n. 1 al n. 3) direttamente sul DDT o sulle fatture purche’ si accompagni anche la seguente dicitura:

“Assolve agli obblighi di cui all’art. 62 del DL 24.1.2012 n. 1, conv. con modif. dalla L. 24.3.2012 n. 27”.

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Cessione di prodotti agricoli ed alimentari: novita’ dal 24.10.2012

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Amministrativa - 12/11/2012

Buongiorno Dott.Massa, gli acquisti di prodotti alimentari ed agricoli effettuati da una Casa di Riposo per la preparzione dei pasti degli utenti sottosta agli obblighi dell'art.62. In generale noi ci approvigioniamo da più fornitori a cui facciamo in genere ordini scritti ed inoltrati a mezzo fax ma a monte non vi è un contratto scritto, quindi per noi l'obbligo è assolto con la dicitura sul DDT e successivamente anche sulla fattura "assolve agli....." o solo sulla fattura in caso di fattura immediata. Non riesco però a capire cosa intende quando dice che sui documenti come sopra elencati deve essere indicata la durata del contratto. Cioè cosa significa indicare la DURATA del contratto? E se dobbiamo obbligatoriamente redigere un contratto scritto con i fornitori cambiandoli spesso come ci dobbiamo regolare? Grazie per l'attenzione.

Sergio Massa - 14/11/2012

Il fax e' considerato gia' un contratto scritto, anche se non contiene firme (Vedi art. 3 n. 2 della bozza di Decreto). Per cui se c'e' un ordine via fax, sul DDT o sulla fattura (qui non c'e' la "e" ma c'e' la "o") sarebbe sufficiente indicare gli elementi essenziali mancanti nel fax(quantita', ecc.)- Vedi Art. 3 c. 3 bozza Decreto. E' solo in mancanza del contratto che DDT e fattura (quindi ambedue) devono riportare tutti gli elementi essenziali del contratto e la dicitura "Assolve a ....)- Vedi Art. 3 c. 5 bozza Decreto). Durata: nei contratti puo' esserci la durata, s'intende la durata della prestazione o somministrazione (es.: una somministrazione quotidiana di pasti per tutto il mese di novembre 2012). Se manca significa che durata non c'e' e che ogni fornitura dovra' avere un suo ordine.

ANTONIO - 03/11/2012

Salve, essendo titolare di un ingrosso di alimentari e avendo una vasta clientela costituita di dettaglianti, in alternativa al contratto mettendo tutte le caratteristiche sulla fattura immediata o D.D.T. (quali: durata contratto, quantita' prezzo, tipo di merce, termini di pagamento, modalita' di consegna e pagamento)elimino l'obbligo del contratto? inoltre devo inserire tutti questi dati sulla fattura?

Sergio Massa - 05/11/2012

Secondo me si. In assenza di contratto scritto tutti i dati essenziali vanno riportati e sul DDT e sulla fattura. Quindi su ambedue.

dawnraptor - 31/10/2012

Infatti, non pochi problemi crea, a apartire dal fatto che sarebbe già entrata in vigore, ma il decreto attuativo non è ancora pubblicato (da gennaio! e dovevano provvedere entro giugno). Software da implementare, abitudini da cambiare, incertezze normative e procedurali di ogni specie, sanzioni assurde (molto peggio ritardare i pagamenti che imporre contratti capestro!) e scadenze dei pagamenti capestro, obbligatorie e che calpestano il diritto delle parti di accordarsi in maniera diversa. Senza contare che c'è chi non ce la fa proprio, a pagare in quei termini. Proprio una bella mano all'economia, complimenti davvero. Possiamo scommettere che lo stato (minuscolo, sissignori) continuerà a pagare quando gli vien comodo, ma le sanzioni le vorrà sull'unghia e le difenderà coi denti. Povera Italia (maiuscola).

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