Gli atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso sono esenti dalle imposte indirette
Per le popolazioni dell’Abruzzo colpite dal sisma del 2009 resta valida l'esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto di un immobile sostitutivo di quello distrutto
Chiarimenti in merito alla possibilità di applicare le regole del "prezzo-valore" per la determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare, per il quale i contraenti convengono che una parte del prezzo dell’immobile venga corrisposto in data successiva alla stipula dell’atto; Risoluzione del 20.05.2014 n. 53
L'agevolazione prevista in tema di imposta di registro non si estende anche alle imposte ipocatastali
Forniti dalle Entrate i chiarimenti sulle novità fiscali relative al settore immobiliare, a seguito della riforma dell’imposizione indiretta in vigore dal 1° gennaio di quest'anno
Con la circolare n. 2/E del 21.02.2014 l’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche alla tassazione applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari.
Con la risoluzione 20/E del 14.02.2014 l'Agenzia inverte l'orientamento finora assunto in materia di tassazione dell'atto risolutivo di donazione
Resta applicabile l’agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina, che prevede le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e l'imposta catastale pari all'1%
Le agevolazioni in materia di imposte di bollo, di registro e ipotecaria valgono anche nel caso in cui il terreno sia stato acquisito per usucapione