HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: APPLICABILITÀ DEL CRITERIO DEL PREZZO-VALORE

1 minuto, 21/05/2014

Compravendita immobiliare: applicabilità del criterio del prezzo-valore

Chiarimenti in merito alla possibilità di applicare le regole del "prezzo-valore" per la determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare, per il quale i contraenti convengono che una parte del prezzo dell’immobile venga corrisposto in data successiva alla stipula dell’atto; Risoluzione del 20.05.2014 n. 53

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 53 del 20/05/2014
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, con Risoluzione del 20 maggio 2014 n. 53/E, sull’applicabilità del sistema del “prezzo-valore” (articolo 1, comma 497, legge 266/2005), applicabile, in via opzionale, per la determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nel caso di atto di compravendita immobiliare per il quale i contraenti convengono che una parte del prezzo dell’immobile venga corrisposto in data successiva alla stipula dell’atto.
 
Come noto, le parti hanno l'obbligo di rendere, all'atto della cessione dell'immobile, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
L'obbligo dell'indicazione analitica delle modalità di pagamento del prezzo, rispondendo a precise finalità antievasive e di prevenzione del riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite sussiste, in linea generale, per tutti i pagamenti afferenti ad atti di compravendita immobiliare.
 
Tuttavia in relazione ai pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione di diritti immobiliari, l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo può essere assolto fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo. Del resto, è nella piena facoltà dell'Amministrazione Finanziaria, nell'ambito dei poteri di controllo di competenza, di procedere comunque a verificare la coerenza tra le corrispondenti movimentazioni finanziarie, una volta manifestatesi, e i patti conclusi tra acquirente e venditore.
 
In tali casi, l'indicazione nell'atto degli elementi relativi ai pagamenti futuri esclude che possa essere irrogata la sanzione amministrativa e la correlata sanzione impropria, ossia l'assoggettamento dell'atto alla procedura di accertamento di maggior valore ex articolo 52, primo comma, del TUR, con sostanziale disapplicazione del regime del 'prezzo-valore'.

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALI IPOTECARIA E CATASTALI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

Allegato

Risoluzione del 20/05/2014 n. 53/E
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 14/04/2024 Semplificazioni dichiarazioni dei redditi e nuove scadenze: le istruzioni dell'Agenzia

Semplificazione adempimenti tributari per persone fisiche titolari di P.Iva e non, per i sostituti e nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni nella Circolare dell'Agenzia

Semplificazioni dichiarazioni dei redditi e nuove scadenze: le istruzioni dell'Agenzia

Semplificazione adempimenti tributari per persone fisiche titolari di P.Iva e non, per i sostituti e nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni nella Circolare dell'Agenzia

Ritenuta d'acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024

Ritenuta obbligatoria sulle provvigioni di agenti e mediatori di assicurazione a decorrere dal 1° aprile 2024; i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Welfare aziendale: le nuove misure illustrate dall'Agenzia delle Entrate

Novità fiscali riguardanti il welfare aziendale: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali 2024, tra benefici aziendali e sostegno al settore turistico

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.