Risposte a quesiti relativi all’obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti passivi IVA con operatori economici black list
Pubblicate in Gazzetta le nuove Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI per il 2011, utilizzate per il calcolo del fringe benefit concesso ai dipendenti
Obbligo di invio delle comunicazioni da parte delle stabili organizzazioni che le imprese italiane istituiscono in Stati a fiscalità privilegiata (paesi Black list), al fine di intrattenere rapporti con operatori ivi localizzati, questi i chiarimenti dell’Agenzia con Risoluzione del 29/11/2010 n. 121
Pubblicato il D.L. n.187/10, decreto legge sulla sicurezza, contenente misure urgenti in materia di sicurezza, tra queste anche le disposizioni interpretative e attuative in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.
Gli eventuali errori commessi in sede di primo invio delle comunicazioni relative alle operazioni effettuate con soggetti black list, non sono sanzionabili, a condizione che le violazioni vengano sanate inviando una comunicazione integrativa entro il 31 gennaio 2011; questo il chiarimento dell'Agenzia con Circolare del 28/10/010 n. 54
Gli elenchi Black List da presentare entro il 2 novembre potranno essere regolarizzati entro il 31 gennaio 2011 senza applicazione di sanzioni. Lo comunica L'agenzia con la Circ. 54/E del 28 ottobre emanata a ridosso della scadenza.
Ulteriori chiarimenti in merito alla comunicazione da parte dei soggetti passivi Iva dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici dei paesi black list, forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 21/10/2010 n. 53
Disciplina relativa alle controlled foreign companies (CFC), dividendi provenienti e costi sostenuti con Stati o territori a fiscalità privilegiata, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con Circolare del 6/10/2010 n. 51
Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale prevista dall’articolo 32 del TUIR, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con Circolare dell'1/10/2010 n. 50