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REGOLAMENTO CONSOB SUL CROWDFUNDING

34 minuti, 15/07/2013

Regolamento CONSOB sul crowdfunding

Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" e Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2013.

Forma Giuridica: Normativa - Regolamento
Numero 18592 del 26/06/2013
Fonte: Consob
Ascolta la versione audio dell'articolo
Per il testo aggiornato del regolamento vai al seguente link  Regolamento Consob crowdfunding 2018
Regolamento sulla raccolta di capitali  di rischio tramite portali on-line Adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013
Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016
In allegato il testo completo
 
Delibera n. 18592
 
Adozione del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni
 
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
 
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
 
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e successive modifiche;
 
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
 
VISTO, in particolare, l'articolo 50-quinquies, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale prevede che la Consob determini "i principi e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità; b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro; alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità; d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali";
 
VISTO, in particolare, l'articolo 100-ter, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale stabilisce che la Consob determini "la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta";
 
CONSIDERATE le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;
 
D EL I B E R A:
 
Art. 1
(Adozione del Regolamento)
 
1. È adottato il "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni" (Allegato 1).
 
Art. 2
(Entrata in vigore)
 
1. La presente delibera e il Regolamento di cui all'articolo 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1) e nel Bollettino della CONSOB.
 
Milano, 26 giugno 2013
 
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
 
______________________
 
ALLEGATO 1
 
Regolamento in materia di "Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line"
 
INDICE
 
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Fonti normative
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob
 
PARTE II - REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI
 
Titolo I - Istituzione del registro
Art. 4 - Formazione del registro
Art. 5 - Contenuto del registro
Art. 6 - Pubblicità del registro
 
Titolo II – Iscrizione nel registro
Art. 7 - Procedimento di iscrizione
Art. 8 - Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo
Art. 9 - Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
Art. 10 - Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità
Art. 11 - Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
Art. 12 - Cancellazione dal registro
 
Titolo III - Regole di condotta
Art. 13 - Obblighi del gestore
Art. 14 - Informazioni relative alla gestione del portale
Art. 15 - Informazioni relative all'investimento in start-up innovative
Art. 16 - Informazioni relative alle singole offerte
Art. 17 - Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori
Art. 18 - Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi
Art. 19 - Obblighi di riservatezza
Art. 20 - Obblighi di conservazione della documentazione
Art. 21 - Comunicazioni alla Consob
 
Titolo IV - Provvedimenti sanzionatori e cautelari
Art. 22 - Provvedimenti cautelari
Art. 23 - Sanzioni
 
PARTE III - DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI
 
Art. 24 - Condizioni relative alle offerte sul portale
Art. 25 - Costituzione della provvista e diritto di revoca
 
Allegato 1 - Istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori e per la comunicazione ai fine dell'annotazione nella sezione speciale
 
Allegato 2 - Relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa
 
Allegato 3 - Informazioni sulla singola offerta
 
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 1
(Fonti normative)
 
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 
Art. 2
(Definizioni)
 
1. Nel presente regolamento si intendono per:
 
a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 
b) «decreto»: il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
 
c) «emittente»: la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto;
 
d) «portale»: la piattaforma on line che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative;
 
e) «gestore»: il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per le start-up innovative ed è iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Consob;
 
f) «controllo»: l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 
g) «offerta»: l'offerta al pubblico condotta esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali di rischio, avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da start-up innovative per un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del regolamento Consob in materia di emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
 
h) «strumenti finanziari»: le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale previste dal decreto, emesse dalle start-up innovative, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali;
 
i) «registro»: il registro tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 50-quinquies del Testo Unico;
 
j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3, punto I, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 3
(Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob)
 
1. Le domande, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [email protected].
 
PARTE II
REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI
 
Titolo I
Istituzione del registro
 
Art. 4
(Formazione del registro)
 
1. È istituito il registro dei gestori previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 2, del Testo Unico.
 
2. Al registro è annessa una sezione speciale ove sono annotate le imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale secondo quanto previsto dall'Allegato 1.
 
Art. 5
(Contenuto del registro)
 
1. Nel registro, per ciascun gestore iscritto, sono indicati:
 
a) il numero d'ordine di iscrizione;
 
b) la denominazione sociale;
 
c) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
 
d) la sede legale e la sede amministrativa;
 
e) la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, per i soggetti comunitari;
 
f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.
 
2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati:
 
a) la denominazione sociale;
 
b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
 
c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.
 
Art. 6
(Pubblicità del registro)
 
1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob.
 
Titolo II
Iscrizione nel registro
 
Art. 7
(Procedimento di iscrizione)
 
1. La domanda di iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2.
 
2. La Consob, entro sette giorni dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica alla società richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è inoltrata alla Consob entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
 
3. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
 
a) alla società richiedente;
 
b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;
 
c) a coloro che detengono il controllo della società richiedente.
 
In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi.
 
4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l'iscrizione nel registro che intervenga nel corso dell'istruttoria è portata senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, la società richiedente trasmette alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.
 
5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni. L'iscrizione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 50-quinquies del Testo Unico e dagli articoli 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione prevista all'Allegato 2 non risulti garantita la capacità della società richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale.
 
Art. 8
(Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo)
 
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che detengono il controllo della società richiedente dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1, di:
 
a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 
c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 
d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
 
2. Ove il controllo sia detenuto tramite una o più persone giuridiche, i requisiti di onorabilità indicati nel comma 1 devono ricorrere per gli amministratori e il direttore generale ovvero per i soggetti che ricoprono cariche equivalenti, nonché per le persone fisiche che controllano tali persone giuridiche.
 
Art. 9
(Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)
 
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società richiedente, devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 8, comma 1.
 
2. I soggetti indicati al comma 1 sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:
 
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 
b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;
 
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
 
3. Possono far parte dell'organo che svolge funzioni di amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnico-scientifico, a elevato contenuto innovativo, o di insegnamento o ricerca nei medesimi settori, purché la maggioranza dei componenti possieda i requisiti previsti dal comma 2.
 
4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro non possono assumere o esercitare analoghe cariche presso altre società che svolgono la stessa attività, a meno che tali società non appartengano al medesimo gruppo.
 
Art. 10
(Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità)
 
1. I soggetti che detengono il controllo e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di un gestore comunicano senza indugio agli organi che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo la perdita dei requisiti di onorabilità.
 
2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti indicati al comma 1 comporta la cancellazione del gestore dal registro, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi.
 
3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese a far data dalla comunicazione prevista al comma 1 e decadono alla scadenza del termine massimo di due mesi, ove non siano ricostituiti i requisiti prescritti.
 
Art. 11
(Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)
 
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro sono sospesi dalla carica nel caso di:
 
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
 
b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c), con sentenza non definitiva;
 
c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dagli articoli 67 e 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 
d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
 
2. L'organo che svolge funzioni di amministrazione dichiara la sospensione con apposita delibera entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di uno degli eventi previsti al comma 1 e iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al comma 1. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione dalla funzione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure contemplate.
 
Art. 12
(Cancellazione dal registro)
 
1. La cancellazione dal registro è disposta:
 
a) su richiesta del gestore;
 
b) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione;
 
c) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura determinata annualmente dalla Consob;
 
d) per effetto dell'adozione del provvedimento di radiazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b).
 
2. I gestori cancellati dal registro ai sensi del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:
 
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti indicati agli articoli 8 e 9, ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto;
 
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi tre anni dalla data della notifica del provvedimento di radiazione.
 
Titolo III
Regole di condotta
 
Art. 13
(Obblighi del gestore)
 
1. Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli emittenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni.
 
2. Il gestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'emittente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
 
3. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali sull'opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime.
 
4. Il gestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta.
 
5. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.
 
Art. 14
(Informazioni relative alla gestione del portale)
 
1. Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative:
 
a) al gestore, ai soggetti che detengono il controllo, ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
 
b) alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o l'eventuale affidamento di tale attività a terzi;
 
c) alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, anche con riferimento alle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4;
 
d) agli eventuali costi a carico degli investitori;
 
e) alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;
 
f) alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche;
 
g) alle misure predisposte per gestire i conflitti di interessi;
 
h) alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l'indicazione dell'indirizzo cui trasmettere tali reclami;
 
i) ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie;
 
j) ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti;
 
k) alla normativa di riferimento, all'indicazione del collegamento ipertestuale al registro nonché alla sezione di investor education del sito internet della Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista all'articolo 25, comma 8, del decreto;
 
l) agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob;
 
m) alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli emittenti in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale; in caso di mancata predisposizione, l'indicazione che non sussistono tali iniziative.
 
Art. 15
(Informazioni relative all'investimento in start-up innovative)
 
1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari di start-up innovative, riguardanti almeno:
 
a) il rischio di perdita dell'intero capitale investito;
 
b) il rischio di illiquidità;
 
c) il divieto di distribuzione di utili ai sensi dell'articolo 25 del decreto;
 
d) il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi);
 
e) le deroghe al diritto societario previste dall'articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall'articolo 31 del decreto;
 
f) i contenuti tipici di un business plan;
 
g) il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 e le relative modalità di esercizio.
 
2. Il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano:
 
a) preso visione delle informazioni di investor education previste dall'articolo 14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1;
 
b) risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessi all'investimento in start-up innovative per il tramite di portali;
 
c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.
 
Art. 16
(Informazioni relative alle singole offerte)
 
1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:
 
a) le informazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall'emittente, anche in caso di significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta;
 
b) gli elementi identificativi delle banche o delle imprese di investimento che curano il perfezionamento degli ordini nonché gli estremi identificativi del conto previsto dall'articolo 17, comma 6;
 
c) le informazioni le modalità di esercizio del diritto di revoca previsto dall'articolo 25, comma 2;
 
d) la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo stato delle adesioni, l'ammontare sottoscritto e il numero di aderenti.
 
2. Le informazioni indicate al comma 1 possono essere altresì fornite mediante l'utilizzo di tecniche multimediali. Il gestore consente l'acquisizione delle informazioni elencate al comma 1, lettera a), su supporto durevole.
 
Art. 17
(Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori)
 
1. Il gestore adotta misure volte ad assicurare che gli ordini di adesione alle offerte ricevuti dagli investitori siano:
 
a) trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente;
 
b) registrati in modo pronto e accurato;
 
c) trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo la sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti.
 
2. Le banche e le imprese di investimento curano il perfezionamento degli ordini che ricevono per il tramite di un gestore e tengono informato quest'ultimo sui relativi esiti, assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 6.
 
3. Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione.
 
4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni:
 
a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali;
 
b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali.
 
5. Il gestore acquisisce dall'investitore, con modalità che ne consentano la conservazione, un'attestazione con la quale lo stesso dichiara di non aver superato, nell'anno solare di riferimento, le soglie previste al comma 4. A tal fine rilevano gli importi degli investimenti effettivamente perfezionati per il tramite del portale al quale sono trasmessi gli ordini nonché di altri portali.
 
6. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta, la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile intestato all'emittente acceso presso le banche e le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini, previsto dall'articolo 25.
 
Art. 18
(Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi)
 
1. Il gestore assicura l'integrità delle informazioni ricevute e pubblicate dotandosi di sistemi operativi affidabili e sicuri.
 
2. Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 il gestore:
 
a) individua le fonti di rischio operativo e le gestisce predisponendo procedure e controlli adeguati, anche al fine di evitare discontinuità operative;
 
b) predispone appositi dispositivi di backup.
 
Art. 19
(Obblighi di riservatezza)
 
1. Il gestore assicura la riservatezza delle informazioni acquisite dagli investitori in ragione della propria attività, salvo che nei confronti dell'emittente e per le finalità connesse con il perfezionamento dell'offerta, nonché in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.
 
Art. 20
(Obblighi di conservazione della documentazione)
 
1. Il gestore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, in formato elettronico ovvero cartaceo, copia della corrispondenza e della documentazione contrattuale connessa alla gestione del portale, ivi inclusa:
 
a) la ricezione degli ordini di adesione alle offerte svolte tramite il portale e l'esercizio dei diritti di recesso e di revoca;
 
b) la trasmissione degli ordini alle banche e alle imprese di investimento ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
 
c) la ricezione delle conferme dell'avvenuta sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
 
d) l'attestazione prevista dall'articolo 17, comma 5.
 
Art. 21
(Comunicazioni alla Consob)
 
1. Il gestore trasmette senza indugio alla Consob le informazioni relative alle:
 
a) variazioni dello statuto sociale;
 
b) variazioni relative ai soggetti che detengono il controllo, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8;
 
c) variazioni relative ai soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 9;
 
d) comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
 
e) delibere di sospensione e di revoca dalla carica adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
 
2. Il gestore comunica senza indugio alla Consob le date di inizio, interruzione e riavvio dell'attività.
 
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il gestore trasmette alla Consob:
 
a) la relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già comunicate. Qualora non siano intervenute variazioni la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza;
 
b) i dati sull'operatività del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell'anno precedente e ai relativi esiti nonché ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse;
 
c) i dati sui casi di discontinuità operativa e sulla relativa durata, unitamente alla descrizione degli interventi effettuati per ripristinare la corretta operatività del portale;
 
d) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.
 
Titolo IV
Provvedimenti sanzionatori e cautelari
 
Art. 22
(Provvedimenti cautelari)
 
1. La Consob, in caso necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione dell'attività del gestore per un periodo non superiore a novanta giorni qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob atte a dar luogo alla radiazione dal registro.
 
Art. 23
(Sanzioni)
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 7, primo periodo, del Testo Unico in materia di sanzioni pecuniarie, la Consob dispone:
 
a) la sospensione dell'attività del gestore in caso di violazione delle regole di condotta previste dal titolo III;
 
b) la radiazione dal registro in caso di:
 
1) svolgimento di attività di facilitazione della raccolta di capitale di rischio in assenza delle condizioni previste dall'articolo 24 ovvero per conto di società diverse dalle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4 del decreto;
 
2) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione informatica ovvero analogica;
 
3) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di denaro ovvero detenzione di strumenti finanziari di pertinenza di terzi;
 
4) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
 
5) trasmissione a banche e imprese di investimento di ordini riguardanti la sottoscrizione di strumenti finanziari non autorizzati dall'investitore;
 
6) mancata comunicazione a banche e imprese di investimento dell'avvenuto esercizio, da parte dell'investitore, del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, o di revoca, ai sensi dell'articolo 25;
 
7) reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo a un provvedimento di sospensione adottato ai sensi della lettera a);
 
8) ogni altra violazione di specifiche regole di condotta connotata da particolare gravità.
 
PARTE III
DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI
 
Art. 24
(Condizioni relative alle offerte sul portale)
 
1. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il gestore verifica che lo statuto o l'atto costitutivo dell'emittente preveda:
 
a) il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta;
 
b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet dell'emittente.
 
2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all'articolo 25, comma 5, del decreto.
 
Art. 25
(Costituzione della provvista e diritto di revoca)
 
1. La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte è costituita nel conto indisponibile intestato all'emittente acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini. La valuta di effettivo addebito non può essere anteriore alla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori.
 
2. Gli investitori diversi dagli investitori professionali che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.
 
3. Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi relativi alla provvista prevista al comma 1 tornano nella piena disponibilità degli investitori.
 
ALLEGATO 1
 
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI GESTORI E PER LA COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ANNOTAZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE
 
A. Domanda per l'iscrizione nel registro
 
1. La domanda di iscrizione nel registro, sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa della società, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica per i soggetti comunitari, il nominativo e i recapiti di un referente della società e l'elenco dei documenti allegati.
 
2. La domanda di iscrizione nel registro è corredata dei seguenti documenti:
 
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;
 
b) elenco dei soggetti che detengono il controllo con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali con indicazione del soggetto per il tramite il quale si detiene la partecipazione per le partecipazioni indirette;
 
c) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo della società:
 
i) per le persone fisiche:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento;
 
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione del registro delle imprese recante la dicitura antimafia.
 
ii) per le persone giuridiche:
 
- verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante
 
d) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione direzione e controllo;
 
e) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati;
 
f) una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.
 
B. Comunicazione per l'annotazione nella sezione speciale del registro
 
1. Le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento comunicano, prima dell'avvio dell'attività, lo svolgimento del servizio di gestione di portale indicando la denominazione sociale, l'indirizzo del sito internet del portale, il corrispondente collegamento ipertestuale nonché il nominativo e i recapiti di un referente della società. La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante della società.
 
ALLEGATO 2
 
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' D'IMPRESA E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
 
A. Attività d'impresa
 
Il gestore descrive in maniera dettagliata le attività che intende svolgere. In particolare, il gestore indica:
 
1. le modalità per la selezione delle offerte da presentare sul portale;
 
2. l'attività di consulenza eventualmente prestata in favore delle start up innovative in materia di analisi strategiche e valutazioni finanziarie, di strategia industriale e di questioni connesse;
 
3. se intende pubblicare informazioni periodiche sui traguardi intermedi raggiunti dalle start-up innovative i cui strumenti finanziari sono offerti sul portale e/ o report periodici sull'andamento delle medesime società;
 
4. se intende predisporre eventuali meccanismi di valorizzazione periodica degli strumenti finanziari acquistati tramite il portale ovvero di rilevazione dei prezzi delle eventuali transazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari;
 
5. se intende predisporre eventuali meccanismi atti a facilitare i flussi informativi tra la start-up innovativa e gli investitori o tra gli investitori;
 
6. altre eventuali attività.
 
B. Struttura organizzativa
 
Il gestore del portale fornisce in maniera dettagliata almeno le seguenti informazioni:
 
1. una descrizione della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma ecc.) con l'indicazione dell'articolazione delle deleghe in essere all'interno dell'organizzazione aziendale e dei meccanismi di controllo predisposti nonché di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative del gestore;
 
2. l'eventuale piano di assunzione del personale e il relativo stato di attuazione, ovvero l'indicazione del personale in carico da impiegare per lo svolgimento dell'attività. In tale sede, andrà altresì specificata l'eventuale presenza di dipendenti o collaboratori che abbiano svolto attività professionali o attività accademiche o di ricerca certificata presso Università e/o istituti di ricerca, pubblici o privati, in Italia o all'estero, in materie attinenti ai settori della finanza aziendale e/o dell'economia aziendale e/o del diritto societario e/o marketing e/o nuove tecnologie e/o in materie tecnico-scientifiche, con indicazione dei relativi ruoli e funzioni svolti all'interno dell'organizzazione aziendale;
 
3. le modalità, anche informatiche, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento;
 
4. i sistemi per gestire gli ordini raccolti dagli investitori ed in particolare per assicurare il rispetto delle condizioni previsti all'articolo 17, comma 2, del presente regolamento;
 
5. le modalità per la trasmissione a banche e imprese di investimento degli ordini raccolti dagli investitori;
 
6. una descrizione della infrastruttura informatica predisposta per la ricezione e trasmissione degli ordini degli investitori (affidabilità del sistema, security, integrity, privacy ecc.);
 
7. il luogo e le modalità di conservazione della documentazione;
 
8. la politica di identificazione e di gestione dei conflitti di interesse;
 
9. la politica per la prevenzione delle frodi e per la tutela della privacy;
 
10. l'eventuale affidamento a terzi:
 
a. della strategia di selezione delle offerte da presentare sul portale, specificando l'ampiezza e il contenuto dell'incarico;
 
b. di altre attività o servizi.
 
In particolare, andranno specificate le attività affidate, i soggetti incaricati, il contenuto degli incarichi conferiti e le misure per assicurare il controllo sulle attività affidate e per mitigarne i rischi connessi;
 
11. l'eventuale presenza di incarichi di selezione delle offerte ricevuti da altri gestori, indicando l'ampiezza e il contenuto degli stessi;
 
12. la struttura delle commissioni per i servizi offerti dal gestore.
 
L'allegato correda le disposizioni volte all'attuazione dell'articolo 50-quinquies, comma 5, lett. a) del Testo Unico e risponde anche alla finalità di costituire quel patrimonio informativo (che si aggiornerà periodicamente) a disposizione della Consob in grado di orientare e programmare l'azione di vigilanza.
 
ALLEGATO 3
 
INFORMAZIONI SULLA SINGOLA OFFERTA
 
1. Avvertenza
 
Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: "Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'emittente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento in strumenti finanziari emessi da start-up innovative è illiquido e connotato da un rischio molto alto.".
 
2. Informazioni sui rischi
 
Descrizione dei rischi specifici dell'emittente e dell'offerta.
 
3. Informazioni sull'emittente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta
 
a) descrizione dell'emittente, del progetto industriale con indicazione del settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo business plan e indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'emittente ove reperire le informazioni richieste dall'articolo 25, commi 11 e 12, del decreto;
 
b) descrizione degli organi sociali e del curriculum vitae degli amministratori;
 
c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, dei diritti ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio;
 
d) descrizione delle clausole predisposte dall'emittente con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la way out dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di lock up e put option a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24.
 
4. Informazioni sull'offerta
 
a) condizioni generali dell'offerta, ivi inclusa l'indicazione dei destinatari, di eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni;
 
b) informazioni sulla quota eventualmente già sottoscritta da parte degli investitori professionali o delle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, con indicazione della relativa identità di questi ultimi;
 
c) indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell'investitore, ivi incluse le eventuali spese per la successiva trasmissione degli ordini a banche e imprese di investimento;
 
d) descrizione delle modalità di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o alle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, nonché delle modalità e della tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato delle adesioni all'offerta;
 
e) indicazione delle banche e delle imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e descrizione delle modalità e della tempistica per l'esecuzione dei medesimi, nonché della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a tali banche e imprese di investimento;
 
f) informazioni in merito al conto indisponibile acceso ai sensi dell'articolo 17, comma 6, alla data di effettivo addebito dei fondi sui conti dei sottoscrittori;
 
g) informazioni in merito alle modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta;
 
h) termini e condizioni per il pagamento e l'assegnazione/consegna degli strumenti finanziari sottoscritti;
 
i) informazioni sui conflitti di interesse connessi all'offerta, ivi inclusi quelli derivanti dai rapporti intercorrenti tra l'emittente e il gestore del portale, coloro che ne detengono il controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonché gli investitori professionali o le altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, che hanno eventualmente già sottoscritto la quota degli strumenti finanziari ad essi riservata;
 
j) informazioni sullo svolgimento da parte dell'emittente di offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali;
 
k) la legge applicabile e il foro competente;
 
l) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative all'offerta.
 
5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale con riferimento all'offerta
 
Descrizione delle attività connesse all'offerta svolte dal gestore del portale.
 
* * *
 
[Sono inoltre definiti alcuni requisiti qualitativi della scheda dell'offerta]
Le informazioni sull'offerta sono facilmente comprensibili da un investitore ragionevole e sono fornite attraverso l'utilizzo di un linguaggio non tecnico o gergale, chiaro, conciso, ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di termini del linguaggio comune. Le informazioni sono altresì rappresentate in modo da consentire la comparabilità delle offerte svolte tramite il portale.
 
La presentazione e la struttura del documento devono agevolarne la lettura da parte degli investitori, anche attraverso la scrittura in caratteri di dimensione leggibile. Tale documento è di lunghezza non superiore a cinque pagine in formato A4. Qualora vengano usati colori o loghi caratteristici della società, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento contenente le informazioni relative all'offerta venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.
 
 

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