Quali azioni deve intraprendere il contribuente nel caso di errori di compilazione ed eventuali richieste di annullamento del modello F24 Accise utilizzato con codice RUOL?
La legge di stabilità 2013 ha introdotto una specifica procedura che, al ricorrere di certe condizioni, può condurre all’annullamento automatico delle cartelle e dei crediti “affidati” all’Agente della Riscossione.
Dal 1° gennaio 2012 è in vigore un nuovo regime di tassazione dei redditi generati dalle rendite finanziarie, che prevede un’aliquota unica del 20% per la maggior parte degli strumenti di investimento, prima assoggettati a tassazione con l’aliquota del 12,50% o del 27%
I contribuenti che presenteranno la dichiarazione IVA 2013 entro il mese di febbraio potranno utilizzare in compensazione il credito IVA 2012, se superiore a 5.000 euro, già dal 16 marzo 2013 e saranno altresì esonerati dall’obbligo della comunicazione annuale dati IVA
Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle polizze estere basta l’accredito dell’importo corrispondente al riscatto della polizza, anche in assenza di un mandato per la riscossione
Manca meno di un mese ormai al tradizionale appuntamento del <b>30 novembre</b> per il pagamento del <b>secondo o unico acconto Irpef 2012</b>. Ai fini del calcolo bisogna tenere presente la riduzione dal 99% al 96% dell’acconto Irpef, stabilita con il Dpcm del 21.11.2011.
Responsabilità solidale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi, modificata dall'articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012 (“decreto crescita”): al committente basta anche una <b><a target="_blank" href="http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/16952-Autocertificazione-sulla-responsabilit%C3%A0-solidale-negli-appalti-di-opere-e-servizi.html">dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore (Fac-simile)</b></a> che attesti di aver regolarmente provveduto a versare l’Iva e le ritenute, con riferimento alle prestazioni eseguite nell’ambito di contratti di appalto / subappalto
Chiariti dall’Agenzia delle Entrate gli effetti della proroga da 5 a 10 anni dell’utilizzo edificatorio delle aree fabbricabili non ancora edificate per poter fruire della rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2006. Gli effetti dipendono dalla scelta di fruire o no della proroga.
Obbligo di verifica dei documenti fiscali solo per i contratti stipulati dal 12/08 ed autocertificazione