Le principali novità fiscali della settimana che si chiude il 4 novembre 2011: mutualità prevalente per società cooperative - anagrafe tributaria e accesso delle forze di polizia - rinuncia all'agevolazione prima casa - iva indicata separatamente dal prezzo per gli immobili - nuovo modello per la domiciliazione fiscale degli atti - ripresi adempimenti fiscali terremotati d'abruzzo - pronto software per domanda di chiusura liti fiscali pendenti - documenti per detrazione 36 per cento
Costituzione srl senza intervento del notaio, obbligo del collegio sindacale solo per le società con capitale superiore a 10 milioni di euro e riduzione a un solo sindaco per le altre società, niente piu’ contabilità per semplificati e professionisti ma solo esibizione dell’estratto conto con tutti i movimenti tracciabili
La Manovra di Ferragosto 2011 limita le agevolazioni fiscali spettanti alle cooperative, attraverso l’innalzamento del 10% della tassazione degli utili netti annuali, per le cooperative a mutualità prevalente, e la tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria, per tutte le cooperative.
Il caso in cui il sindaco-revisore non concordi con le conclusioni degli altri membri e voglia rendere esplicito il proprio dissenso
“Revisione legale dei conti: verso nuovi principi” il tema del convegno tenutosi a Cagliari il 16 e 17 settembre 2011
Le perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP sono quelle che nascono da crediti certi, successivamente scontati o ridotti mentre non possono considerarsi tali i minori introiti derivanti da un semplice accordo. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11215 del 20 Maggio 2011
Nel caso in commento il soggetto, indagato per associazione a delinquere risultava egli stesso amministratore del trust, in pratica fiduciario di se stesso. Ciò indubitabilmente configurava la nullità del trust , costituito in realtà ai fini di frode fiscale e quindi la validità del sequestro dei suoi beni. Questo quanto stabilito dalla V sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15276 del 30 Marzo 2011
La Corte di Cassazione torna sul tema della bancarotta e chiarisce che la circostanza di essere un semplice amministratore di fatto non esime dalla responsabilità per bancarotta. Il codice civile infatti non esclude la possibilità che l’esercizio delle funzioni di amministratore di fatto si verifichi contemporaneamente all’esplicazione dell’attività stessa da parte di altri soggetti di diritto. Si chiarisce così i motivo per cui è possibile infliggere una condanna per bancarotta documentale all'amministratore dell'azienda fallita che non detenga in modo corretto le scritture contabili, anche non obbligatorie. Questa la sentenza n. 15065 del 13 Aprile 2011.
Le società cooperative che non presentano la dichiarazione dei redditi non godono delle agevolazioni fiscali. Infatti l’omissione della dichiarazione annuale e l’irregolare tenuta delle scritture contabili sono situazioni gravi che impediscono la vigilanza dell’Amministrazione finanziaria sui requisiti di mutualità delle cooperative, requisiti indispensabili per ottenere le agevolazioni fiscali.