HOME

/

DIRITTO

/

TERZO SETTORE E NON PROFIT

/

VARIAZIONE DEI DATI COMUNICATI ATTRAVERSO IL MODELLO EAS

Variazione dei dati comunicati attraverso il Modello EAS

C'è tempo fino al 31 marzo 2016 per comunicare variazioni dei dati comunicati attraverso il Modello EAS dalle Associazioni sportive dilettantistiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ai sensi dell'art. 30, D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, entro 60 giorni dalla costituzione l'asd è tenuta alla presentazione, secondo le modalità telematiche prescritte, del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali denominato "modello EAS".

Tale adempimento è richiesto al fine di godere del trattamento tributario di favore previsto dalla normativa vigente in materia di asd.

Le asd in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, che non svolgono attività commerciale, sono esonerate dall’onere della trasmissione del modello EAS (art. 30, co. 3-bis, D.L. 185/2008).
Si tratta delle associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionali e a fronte delle stesse incassano solo le quote o i contributi associativi, come disposto dall'art. 148, co. 1, TUIR.

Sono, invece, tenute all’invio del modello EAS le asd che, oltre alle attività istituzionali, svolgono anche attività commerciali, ivi comprese quelle "decommercializzate" effettuate nei confronti di soggetti qualificati e a fronte delle quali sono incassati dei corrispettivi specifici, ai sensi dell'art. 148, co. 3, TUIR e come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2009.

In questo caso il modello EAS può essere presentato con modalità semplificate (Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2009). Vale a dire che l'obbligo viene assolto compilando il riquadro dei dati relativi all'ente e al rappresentante legale e il riquadro delle dichiarazioni del rappresentante legale solo ai righi nn. 4), 5), 6), 20), 25) e 26).

L'articolo continua dopo la pubblicità

Segui gli aggiornamenti nel Dossier Gratuito dedicato a Terzo Settore e Non Profit

Per una panoramica completa delle novita del Terzo settore acquista il Pacchetto Codice Terzo Settore e Impresa Sociale  o i singoli ebook Novità del Terzo Settore  aggiornato il 14 agosto 2017 e  La Nuova Impresa Sociale

Trovi a questo link Software - ebook - utilità  per aiutarti a gestire la tua associazione no profit

1) Variazioni dei dati comunicati con Modello EAS

Successivamente alla trasmissione del modello EAS, possono verificarsi alcune variazioni nei dati comunicati.

  1. Come disposto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 125/E del 06.12.2010, la variazione dei dati relativi all'ente o al rappresentante legale dell'ente, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione e la presentazione (direttamente, anche tramite delegato, oppure mediante raccomandata o attraverso il servizio telematico), entro 30 gg dalla data della variazione, del modello AA5/6, se l'asd non è titolare di partita IVA, o del modello AA7/10, in caso contrario. In tali casi quindi non è obbligatoria la presentazione di un nuovo modello EAS, al fine di evitare inutili duplicazioni di dati e notizie già in possesso della Amministrazione Finanziaria, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di Statuto del contribuente.
  2. Non sussiste obbligo di ripresentare il modello neanche nel caso in cui le variazioni dei dati si riferiscano alle dichiarazioni di cui al rigo n. 20) (per il modello semplificato) e ai righi nn. 21), 23), 30), 31) e 33) (per il modello ordinario).
  3. In caso di variazione degli altri dati contenuti nella comunicazione originaria, l'asd è tenuta invece a presentare un nuovo modello EAS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le variazioni sono intervenute.
    Con riferimento alle variazioni intervenute nel corso del 2015 il termine per l'invio è quindi il 31 marzo 2016.

Come disposto dal D.L 16/2012 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento") e in particolare al co. 1 dell'art. 2 ("Comunicazioni e adempimenti formali"): "La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".

Quindi, ai sensi di tale disposizione, è possibile sanare l'omessa presentazione del modello EAS, a condizione che la trasmissione avvenga entro il termine stabilito per la prima dichiarazione utile e che sia contestualmente versato, tramite modello F24, l'importo della sanzione prevista pari a 258,00 euro.

E' altresì possibile sanare la tardiva presentazione del modello EAS versando solo la sanzione pari a euro 258,00 (di cui sopra).

Attraverso la circolare ministeriale n. 38/E del 28/09/2012 sono stati forniti chiarimenti in merito alle semplificazioni introdotte dal decreto sopra citato (convertito con modificazioni nella L. n. 44 del 26/04/2012).

In seguito a tali chiarimenti è stato meglio individuato il termine ultimo per quelle particolari forme di ravvedimento operoso definite come "remissione in bonis", tra cui il ravvedimento per omesso invio del modello EAS.

Secondo quanto disposto dalla circolare, gli enti non commerciali di tipo associativo, che non hanno trasmesso il modello EAS entro il termine originario previsto dalla relativa normativa in vigore, possono regolarizzare tale adempimento "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, intendendosi per tale la prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, non avendo rilievo il periodo di “tolleranza” di 90 giorni previsto dall’art. 2, comma 7 del DPR 322/98, entro cui la dichiarazione, sebbene tardiva, non è considerata omessa", versando contestualmente la sanzione pecuniaria pari a euro 258,00, attraverso le modalità previste dalla norma sopra richiamata. Tale termine coincide con l'attuale scadenza per la presentazione del modello Unico ovvero il 30 settembre.

Solo con riferimento al 2012 il termine è stato prorogato fino al 31.12 in quanto la circolare citata ha disposto in conclusione che "in sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l’adempimento omesso e in attuazione di principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, il termine per la regolarizzazione delle omissioni quali la mancata comunicazione del Modello EAS scade il 31 dicembre 2012".

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TERZO SETTORE E NON PROFIT · 28/03/2024 Riforma del Codice di Terzo settore. Novità in arrivo

Rivoluzione nel terzo settore: le nuove frontiere della riforma 2024

Riforma del Codice di Terzo settore. Novità in arrivo

Rivoluzione nel terzo settore: le nuove frontiere della riforma 2024

Comunicazioni direttori di gara e arbitri:  disponibile il RASD

Dal 21.3 è attivo il Rasd per le comunicazioni 2023 relative alle prestazioni di direttori e ufficiali di gara da parte di ASD e SSD . Scadenza 31 marzo

Superbonus per social housing: l'Agenzia chiarisce a chi spetta

Chiarimento ADE sull'applicabilità del superbonus ad una ONLUS che esercita attività di social housing

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.