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REGIME FORFETTARIO ETS: SOGLIA A 85.000 EURO PER APS E ODV

Regime forfettario ETS: soglia a 85.000 euro per APS e ODV

Le ODV e le APS con ricavi sotto 85.000 euro dal 2026 possono accedere al regime forfettario agevolato previsto dal Codice del Terzo Settore

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Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore il nuovo regime forfettario per le attività commerciali svolte da organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), previsto dal Codice del Terzo Settore e modificato dal d.lgs. 186/2025.

La misura più rilevante è l’abbassamento della soglia di ricavi da 130.000 a 85.000 euro, in linea con quanto previsto per imprese e professionisti ai sensi della Legge 190/2014.

Un cambiamento che restringe la platea degli enti che potranno accedere a questo regime agevolato, ma che allo stesso tempo ne rafforza la coerenza con la normativa europea, recepita in Italia dalla Legge 53/2021.

Il regime fiscale forfettario per APS e ODV si fonda sull’art. 86 del d.lgs. 117/2017, entrato pienamente in vigore dal 1° gennaio 2026 grazie all’approvazione del Titolo X da parte della Commissione Europea.

Il recente d.lgs. 186/2025 ha inciso direttamente sull’articolo 86, comma 1, riducendo la soglia di ricavi da 130.000 a 85.000 euro, recependo l’art. 284 della direttiva UE 2020/285, che armonizza i regimi IVA semplificati a livello europeo.

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1) Regime forfettario ODV e APS: REQUISITI

Per capire se un ente può accedere al regime forfettario, è fondamentale distinguere tra attività commerciali e attività decommercializzate, a tal fine rilevano soprattutto gli articoli 79, 84 e 85 del CTS.

Per le ODV, non sono considerate commerciali:

  • le attività di interesse generale ex art. 5 CTS, se svolte gratuitamente o dietro corrispettivo non superiore ai costi effettivi.
  • le attività di ricerca scientifica con reinvestimento integrale degli utili.
  • la vendita di beni donati, prodotti da volontari o alimenti in eventi occasionali, se svolti senza mezzi professionali e senza scopo di lucro.

Per le APS, sono decommercializzate:

  • le attività rivolte ai propri soci o familiari, se coerenti con lo statuto.
  • le pubblicazioni vendute prevalentemente ai soci.
  • le vendite per sovvenzione curate direttamente e senza fini concorrenziali.

Sono invece sempre considerate commerciali alcune attività come somministrazione di pasti, pubblicità, organizzazione di viaggi o gestione di spacci e mense (art. 85, comma 3 CTS).

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2) Regime forfettario per APS e ODV: applicabilità

Dal 2026, il regime forfettario può essere applicato solo se i ricavi commerciali percepiti nel periodo d’imposta precedente non superano 85.000 euro e ai fini della sua applicazione:

  • si comunica in fase di inizio attività, se l’ente apre partita IVA;
  • oppure tramite dichiarazione annuale.

Il reddito imponibile si determina applicando specifici coefficienti di redditività:

Tipologia di ente% di RedditivitàReddito Imponibile
ODV1%sarà dato quindi dall'1% dei ricavi
APS3%sarà dato quindi dal 3% dei ricavi

Questi valori ridotti rappresentano un vantaggio fiscale considerevole, soprattutto per le ODV, incentivando la trasparenza e regolarità contabile delle attività commerciali marginali.

Le ODV e le APS che applicano il regime sono obbligate a:

  • conservare documenti e fatture (art. 22 DPR 600/1973);
  • presentare la dichiarazione dei redditi;
  • indicare il codice fiscale dei percettori di redditi per i quali non è stata operata la ritenuta.

Sono esonerate da:

  • obbligo di tenuta delle scritture contabili;
  • applicazione e versamento delle ritenute d’acconto;
  • obblighi IVA, salvo numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali (art. 86, comma 8 CTS).

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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