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REGIME FORFETTARIO 2026

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REGIME FORFETTARIO 2026: TUTTE LE REGOLE

Regime forfettario 2026: tutte le regole

Il regime Forfettario è un regime sostitutivo della tassazione IRPEF con vantaggi e limiti fiscali per i titolari di partita IVA. Come funziona e a cosa prestare attenzione

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Il Regime forfetario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:    

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
  •  sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

In tale casistica l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare     
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Potrebbe interessarti anche: Regime forfettario ETS: soglia a 85.000 euro per APS e ODV             

1) Regime Forfettario 2026: accesso, permanenza o uscita dal regime

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; se però si va oltre i 100.000 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui quella soglia viene superata e, in tale circostanza, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.

Vediamo una tabella ripeilogativa dei requisiti per accedere al regime forfettario nel 2026 tenendo quindi d'occhio i ricavi del 2025.

Nel periodo d’imposta 2025 si sono potute verificare tre diverse situazioni rispetto alla verifica del limite dei ricavi:

 Ricavi conseguiti nel 2025 Regime Forfettario
Ricavi compresi tra 0 e 85.000 eurocontribuente ammesso o permane nel regime
Ricavi  < di 85.000 euro ma < di 100.000contribuente esce dal regime dal 2026
Ricavi < di 100.000 eurocontribuente esce dal regime nel 2025


2) Regime forfettario 2026: cause di esclusione

Non possono invece accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  •  le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  •  coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (per gli anni 2025 e 2026 il limite è elevato a 35.000 euro), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

            

3) Regime forfettario 2025: come è tassato

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 alla legge n. 145/2018).

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).

Ipotesi 1: 
I ricavi e compensi relativi ad un’attività di ristorazione corrispondono ad euro 55.000,00.
Il coefficiente di redditività del settore di appartenenza è del 40%
Reddito imponibile: 55.000 x 40%= 22.200
Contributi previdenziali obbligatori: 5.800,00 euro da dedurre dal reddito lordo.
Il reddito imponibile - contributi previdenziali: 23.200 - 5.800 = 17.400,00
Reddito netto Tassazione sostitutiva al 15 per cento: 2.610,00 euro
Quindi su 58.000,00 euro di ricavi e compensi il contribuente dovrà versare 5.800,00 euro di contributi e 2.610,00 euro di imposta sostitutiva.


4) Regime forfettario 2026: come si accede

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

Invece i contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12). 

Trattandosi di un regime naturale, questa comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. Pertanto, l’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

5) Regime forfettario: tutte le semplificazioni IVA e Irpef

I contribuenti che applicano il regime forfetario    

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti
  • sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale
  • non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti
  • non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica. Tuttavia, a favore dei contribuenti che, pur essendo in regime forfetario, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, è previsto un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, ossia a quattro anni anziché gli ordinari cinque.

Restano invece soggetti agli obblighi di

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
  • certificazione dei corrispettivi
  • integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari
  • emettere e ricevere fatture elettroniche per le operazioni nazionali ed effettuare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) in caso effettuino tali ultime operazioni.

Inoltre, i contribuenti in regime forfetario:        

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie
  •  sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
  • non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi
  •  non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.
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