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AGRICOLTURA NEL DUBBIO DEL SISTEMA FORFETARIO

Agricoltura nel dubbio del sistema forfetario

Regime forfettario per le "altre" attività esercitate dal produttore agricolo

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L’art. 1, comma 54, della l. 23.12.2014, n. 190, è il regime fiscale naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, artistica o professionale con ricavi o compensi ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000.

Il settore agricolo, quindi, in prima lettura, è escluso dalla norma anche in base a quanto è affermato dal successivo art. 57, lett. a), secondo cui “non possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito”.

In altri termini, la negazione è avvalorata dal fatto che il regime naturale di determinazione dell’IVA è rappresentato dalla determinazione della detrazione dell’imposta applicando le percentuali di compensazione forfetaria (art. 34 3 34-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633) e dalla determinazione del reddito mediante la tariffa di reddito agrario (art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917). L‘esclusione era stata confermata con la circolare 4.4.2016, n. 10/E, secondo cui “l’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta a un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito di impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le attività anche se non soggette ad un regime speciale”.

Tuttavia la stessa affermava che “i produttori agricoli …. sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere (c.f.r. circolare 7/E del 28.1.2008, paragrafo 2.2.)”.

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1) Agricoltura nel dubbio del sistema forfetario

Nel settore rurale si rilevano le seguenti attività esercitate dall’imprenditore agricolo che, come regola generale, determinano il reddito in maniera forfetaria, che preclude l’adozione del regime forfetario di cui alla l. 23.12.2014, n. 190, ferma restando la possibilità di esercitare l’opzione per la determinazione del reddito mediante la differenza tra i ricavi  e i costi:

  • a) l’agriturismo (art. 5 della l. 30.12.1991, n. 413);
  • b) l’enoturismo (art. 1, comma 503, della l. 27.12.2017, n. 2025);
  • c) l’oleoturismo (art. 1, comma 513, della l. 27.12.2019, n. 160);
    d) l’allevamento di animali (art. 56, comma 5, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917);
  • e) le attività indicate all’art. 56-bis del d.p.r. 22.12.1986, n. 917:
    • la produzione di  vegetali (comma 1);
    • le attività connesse alla produzione di beni (comma 2);
    • le attività connesse alla prestazione di servizi (comma 3);
    • la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura (comma 3-bis);
    • la produzione e la cessione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici (comma 3-bis);
  • f) le attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, dai giovani imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti, che nei tre anni precedenti non abbia esercitato altra attività di impresa agricola, che abbiano adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge e che l’agevolazione non abbia per oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesitenti ai giovani imprenditori agricoli o alle imprese giovanili agricole di cui all’art. 2 della l. 15.3.204, n. 36 (art. 4 della l. 15.3.2024, n. 36).

L’opzione va esercitata compilando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA secondo quanto è previsto dal d.p.r. 10.11.1997, n. 442.

La scelta tra il regime forfetario e quello ordinario va valutata attentamente considerando che se l’attività agricola è esercitata:

  • entro il limiti dell’art. 32:
    • in regime speciale IVA è possibile avvalersi del regime forfetario per altre attività;
    • in regime ordinario IVA: è possibile avvalersi del regime forfetario per altre attività;
  • oltre i limiti dell’art. 32:
    • in regime speciale IVA, non è possibile avvalersi del regime forfetario per altra attività poiché il reddito è determinato mediante la tariffa di reddito agrario (circolare 4.4.2016, n. 10/E) o per l’applicazione degli artt. 56, comma 5, e 56-bis;
    • in regime ordinario IVA ma con reddito d’impresa ai sensi degli artt. 56, comma 5, e 56-bis, non è possibile avvalersi del sistema forfetario;
    • in regime ordinario IVA con reddito d’impresa per la parte eccedente determinato secondo le regole ordinarie, è possibile applicare il regime forfetario per le altre attività svolte, applicando la regola di unicità delle stesse.

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