Entro mercoledì 25 ottobre 2017, il contribuente che, dopo aver presentato regolarmente il modello 730/2017, si accorge che i dati in esso esposti sono errati o incompleti, può provvedere alla loro correzione o integrazione presentando un modello 730/2017 Integrativo ad un CAF o ad un professionista abilitato. E’ possibile che con la correzione/integrazione del modello 730/2017 originario si realizzi:
- un maggior credito, un minor debito (correzione/integrazione a favore del contribuente) o un’imposta invariata;
- la modifica/integrazione dei soli dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
- sia un maggior credito o un minor debito o un’imposta invariata sia la modifica/integrazione dei dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.
Non è possibile presentare il modello 730/2017 Integrativo per effettuare una correzione/integrazione del modello 730/2017 originario che comporti il sorgere di un minor credito o di un maggior debito (correzione/integrazione a favore del Fisco), in tal caso sarà necessario presentare il modello Redditi PF integrativo.
L’articolo 5 del D.L. n. 193/2016 ha uniformato il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative. Ciò significa che mentre prima la dichiarazione integrativa a favore poteva essere effettuata solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ora potrà invece essere presentata entro il termine di accertamento, ossia entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
Pertanto, con riferimento al modello 730/2017 (redditi 2016), il contribuente che intende presentare una dichiarazione integrativa, potrà adottare uno dei seguenti comportamenti:
- presentare un Mod. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2017;
- presentare un Mod. REDDITI 2017 PF correttivo entro il 31.10.2017;
- presentare un Mod. REDDITI 2017 PF integrativo entro il 30.09.2018;
- presentare un Mod. REDDITI 2017 PF integrativo entro il 31 dicembre 2022.
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L'articolo è tratto dalla Circolare del Giorno "730/2017 integrativo entro il 25 ottobre" disponibile anche in Abbonamento annuale.
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1) La compilazione della Dichiarazione integrativa a favore
Se l’integrazione o la correzione comporta un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, perché nel mod. 730 originario non sono stati indicati alcuni oneri detraibili o deducibili) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio, per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), entro il 25.10.2017 il contribuente può presentare ad un Caf o ad un professionista abilitato il modello 730/2017 Integrativo, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Nel caso in cui dal modello integrativo scaturisca un minor debito o un maggior credito, deve essere compilata anche la sezione VII del quadro F.
Se il modello integrativo viene presentato:
- allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui è stato presentato il modello originario, è necessario esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata;
- ad un Caf o a un professionista abilitato diverso da quello a cui è stato presentato il modello originario, o nel caso in cui il 730 originario fosse stato presentato al sostituto d’imposta, è necessario esibire tutta la documentazione.
In alternativa il contribuente può presentare il modello Redditi Persone fisiche 2017, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello Redditi PF 2017 potrà essere presentato:
- entro il 31.10.2017 correttivo nei termini;
- entro il 30.09.2018 integrativo a favore;
- entro il 31.12.2022 integrativa art. 2 comma 8 DPR 322/1998. In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
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2) La presentazione al Caf o professionista abilitato
Il CAF o il professionista abilitato che riceve il modello 730/2017 integrativo rilascia al contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione, ovvero il modello 730-2 Integrativo.
Entro il 10.11.2017, poi:
- verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa;
- effettua il nuovo calcolo delle imposte;
- elabora un prospetto di liquidazione, il modello 730-3 Integrativo, che rilascia al contribuente insieme ad una copia della dichiarazione integrativa;
- trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati del modello 730/2017 Integrativo ed il relativo modello 730-4 Integrativo.
I modelli 730-4 Integrativi vengono poi messi a disposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria ai sostituti d’imposta che dovranno effettuare i conguagli dovuti.
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3) Impossibilità di presentare il 730 integrativo
- entro il 31.10.2017 correttivo nei termini;
- entro il 30.09.2018 integrativa;
- entro il 31.12.2022 integrativa art. 2 comma 8 DPR 322/1998.
Se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare l'importo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, e la sanzione in misura ridotta applicando il ravvedimento operoso.
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Errori/omissioni commessi dal contribuente la cui correzione/integrazione comporta un
MAGGIOR DEBITO o un MINOR CREDITO
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31.10.2017
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Modello REDDITI 2017 PF – CORRETTIVO NEI TERMINI |
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30.09.2018
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Modello REDDITI 2017 PF – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA | |
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31.12.2022
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Modello REDDITI 2017 PF – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (+ sanzioni applicate dall’Amministrazione finanziaria) |
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