Con l’ordinanza n. 2558 del 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro si occupa della decadenza dalle agevolazioni contributive nel contratto di apprendistato in caso di inadempimento dell’obbligo formativo. La decisione riveste particolare interesse per datori di lavoro e consulenti del lavoro, chiamati a gestire correttamente il percorso formativo degli apprendisti al fine di evitare il recupero contributivo da parte dell’INPS.
La controversia trae origine da un verbale ispettivo con cui l’Istituto previdenziale aveva contestato la fruizione delle agevolazioni contributive per alcuni rapporti di apprendistato, ritenendo non assolto l’obbligo di formazione esterna. In particolare la Corte territoriale aveva confermato la decadenza per due apprendisti, ritenendo decisiva la mancata partecipazione ai corsi di formazione esterna organizzati dalla Provincia per l’anno oggetto di accertamento.
La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che disciplina il regime delle agevolazioni contributive e la loro eventuale perdita in caso di inadempimento degli obblighi formativi. La Suprema Corte è stata chiamata a chiarire se ogni omissione relativa alla formazione esterna comporti automaticamente la decadenza per l’intero rapporto oppure se sia necessario verificare in concreto la gravità dell’inadempimento e la sua incidenza sull’obiettivo formativo.
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1) Il caso esaminato: assenza da corsi di formazione esterna
Nel caso esaminato, il datore di lavoro aveva instaurato più rapporti di apprendistato per lo svolgimento di attività tecniche specialistiche.
A seguito di accertamento ispettivo, l’INPS aveva contestato la mancata partecipazione di alcuni apprendisti ai corsi di formazione esterna previsti per l’anno 2007, ritenendo integrata la causa di decadenza dalle agevolazioni contributive per l’intero periodo contrattuale.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello aveva confermato la perdita delle agevolazioni per due posizioni, evidenziando che gli apprendisti non avevano partecipato alle iniziative formative esterne organizzate dall’ente territoriale. Secondo i giudici di merito, non assumeva rilievo la circostanza che il datore di lavoro si fosse attivato per il recupero della formazione negli anni successivi, né la partecipazione a un corso in materia di sicurezza sul lavoro, considerato “trasversale” rispetto al percorso professionalizzante.
Per un terzo apprendista, invece, la Corte territoriale aveva escluso la decadenza, valorizzando la frequenza a un corso di formazione esterna in un’annualità precedente e la regolare erogazione della formazione interna. Tale differente esito evidenziava come, almeno in parte, fosse stata effettuata una valutazione concreta del percorso formativo.
Il datore di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte in un precedente intervento. In particolare, è stato contestato che il giudice di rinvio si fosse limitato a ribadire la mera mancata partecipazione ai corsi esterni del 2007, senza verificare se tale omissione avesse effettivamente compromesso l’obiettivo formativo complessivo del contratto di apprendistato.
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2) La decisione della Cassazione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando nuovamente alla Corte d’Appello in diversa composizione . Nella motivazione, la Suprema Corte ribadisce che la decadenza dalle agevolazioni contributive non può essere applicata secondo una logica automatica e meramente oggettiva fondata su una inosservanza formale dell’obbligo di formazione esterna.
Secondo i giudici di legittimità, la previsione della decadenza può ritenersi integrata, per l’intera durata del contratto, soltanto quando l’inadempimento si concretizzi in una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto formativo e trasfusi nel contratto.
La Corte censura l’approccio seguito nel giudizio di rinvio, che si era infatti soffermato esclusivamente sulla mancata partecipazione ai corsi esterni nell’anno 2007, senza procedere a una valutazione complessiva della “concreta vicenda” e senza verificare se tale omissione avesse realmente compromesso l’obiettivo formativo del contratto.
Particolare rilievo viene attribuito alla necessità di considerare unitariamente l’intero percorso formativo. In tale prospettiva, devono essere ponderati sia la formazione interna effettivamente erogata sia eventuali corsi frequentati in altre annualità, anche se anteriori o successivi all’accertamento ispettivo.
La pronuncia riafferma così un principio di equilibrio tra tutela dell’interesse pubblico alla corretta formazione dell’apprendista e salvaguardia dell’affidamento del datore di lavoro che abbia comunque assicurato un percorso formativo sostanzialmente idoneo.
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