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RICERCATORI E DOCENTI RESIDENTI ALL'ESTERO: AGEVOLAZIONE ANCHE SE IN ASPETTATIVA

1 minuto, Redazione , 18/07/2017

Ricercatori e docenti residenti all'estero: agevolazione anche se in aspettativa

Possono usufruire delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia, anche i ricercatori e docenti in aspettativa senza assegni presso un'università italiana (art. 44 DL 78/2010)

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Gli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl 78/2010, sono riconosciuti anche ai docenti e i ricercatori iscritti all’Aire, in aspettativa senza assegni presso un'università italiana, nel momento in cui rientrano e riprendono la residenza nel nostro Paese, lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 14 luglio n. 92/E.

Ricordiamo che l’articolo 44, commi 1 e 3, DL n. 78/2010 prevede un incentivo per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, ovvero la non concorrenza a formare il reddito del 90% dell’imponibile fiscale dei compensi percepiti da docenti/ricercatori che:

  • in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero;
  • abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e che al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del DL n. 78/2010) ed entro i 7 anni solari successivi rientrano in Italia per svolgere la propria attività, ivi acquisendo la residenza fiscale.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 149 della Legge di bilancio per il 2017 viene eliminata la condizione secondo la quale per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2017

L'Agenzia con la risoluzione in oggetto fa presente che l’istituto dell’aspettativa, richiesta dal lavoratore e concessa dal datore di lavoro, è causa di sospensione del rapporto di lavoro dipendente per uno o più periodi, se goduta in modo frazionato, già determinati dall’inizio della sospensione stessa. Nel periodo o periodi di sospensione si interrompe il nesso di corrispettività delle prestazioni, cioè il sinallagma del contratto di lavoro, anche se il dipendente conserva il diritto al posto di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, assicura il professore istante in posizione di aspettativa senza assegni presso un ateneo italiano, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ha svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrato in Italia acquisendovi la residenza fiscale secondo quanto precisato nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte I, potrà avvalersi delle agevolazioni di cui all’articolo 44, del D.L. n. 78 del 2010, sussistendo le altre condizioni richieste.

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Per approfondire l'argomento sul regime speciale, leggi anche l'articolo del blog Speciale regime fiscale per lavoratori impatriati.

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Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 14.07.2017 n. 92/E

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