Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, vengono aggiornate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni ai fini fiscali, con efficacia dal 1° gennaio 2026.
Il provvedimento interviene in attuazione delle recenti modifiche normative introdotte dai decreti legislativi nn. 139/2024 e 192/2025, con l’obiettivo di garantire uniformità, stabilità e coerenza nella determinazione delle basi imponibili dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Il decreto riguarda in particolare:
- la determinazione del valore fiscale dell’usufrutto, uso e abitazione;
- il calcolo delle rendite e pensioni vitalizie;
- la definizione dei coefficienti da utilizzare per la determinazione della base imponibile.
Le nuove disposizioni si applicano:
- agli atti pubblici e alle scritture private (autenticate o meno) presentate per la registrazione;
- agli atti giudiziari;
- alle successioni aperte e alle donazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 .
Il punto centrale del decreto è il criterio di determinazione dei coefficienti, che resta ancorato al saggio legale di interesse, ma con un limite minimo inderogabile. Infatti, sebbene il saggio legale per il 2026 sia stato fissato all’1,60% (DM 10 dicembre 2025), il legislatore ha previsto che, ai fini fiscali, non possa essere utilizzato un valore inferiore al 2,5%.
Questo limite:
- è previsto dall’art. 46, comma 5-ter del TUR (imposta di registro);
- e dall’art. 17, comma 1-ter del TUS (successioni e donazioni);
In sintesi il Decreto MEF 24 dicembre 2025:
- conferma il 2,5% come tasso minimo di riferimento per i calcoli fiscali;
- fissa a 40 volte l’annualità il valore del multiplo per rendite e pensioni;
- mantiene validi i coefficienti già previsti nell’Allegato 1 del D.lgs. 139/2024;
- si applica a tutti gli atti e successioni dal 1° gennaio 2026.