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TRASFORMAZIONE ECCEDENZE ACE IN CREDITO IRAP

Trasformazione eccedenze ACE in credito IRAP

Le eccedenze ACE possono essere trasformate in credito IRAP, ma con differenze tra soggetti IRES e soggetti IRPEF. Il punto al 2018

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L’art. 1, comma 1, del DL 91/2014 (cd. Decreto Monti) ha introdotto la possibilità di trasformare le eccedenze ACE non utilizzate per incapienza del reddito in crediti d’imposta a riduzione dell’IRAP a debito.

Il credito d’imposta così ottenuto è utilizzabile in diminuzione dell’IRAP in cinque quote annuali di pari ammontare a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, nel limite dell’IRAP dovuta in ogni esercizio. La scelta può essere esercitata, sia dai soggetti Ires, sia dai soggetti Irpef.

Un riepilogo al 2018

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1) Le eccedenze ACE: riporto dell'eccedenza o trasformazione in credito IRAP?

Abbiamo detto che l’articolo 1, comma 4 del Decreto Monti (D.L 91/2014) ha introdotto una nuova opzione per il contribuente, prevedendo che “la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d’imposta (…) utilizzato in diminuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (…)”.

Dal 2014, il contribuente quindi può scegliere alternativamente tra:

  • Riportare le eccedenze di capitale nozionale nei periodi di imposta successivi ai fini IRES o IRPEF senza alcuna limitazione temporale;
  • Convertire le eccedenze ACE, in tutto o in parte, in credito di imposta IRAP in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito IRAP ottenuto dalla trasformazione delle eccedenze di ACE è utilizzabile in compensazione nel modello F24 nell’anno in cui viene presentata la dichiarazione IRAP.

Si ricorda che il processo di trasformazione in IRAP è irreversibile nel senso che una volta trasformata l’eccedenza Ace in credito Irap il contribuente non può più riconvertire in eccedenza IRES la parte trasformata e non utilizzata.

Qualora la quota annuale teoricamente utilizzabile sia superiore all'imposta dovuta nel periodo, l’Agenzia delle entrate (circolare 21/E del 2015) ha ritenuto che la parte non utilizzata possa essere riportata in avanti nelle dichiarazioni IRAP dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale. L’eccedenza di credito d’imposta IRAP potrà essere utilizzata in compensazione dei debiti IRAP al termine del quinquennio di rateazione.

È da evidenziare che il credito di imposta da trasformazione eccedenza ACE non può essere chiesto a rimborso e non può essere ceduto e può essere utilizzato solo in compensazione verticale con i debiti IRAP.

Da ultimo, è da evidenziare che la stessa disciplina è applicabile anche ai soggetti IRPEF in virtù del richiamo all’art. 3, comma 3, del DM 3 agosto 2017 ad opera dell’art. 8, comma 7,dello stesso decreto.

2) Il credito d’imposta: modalità di utilizzo

Sulle modalità di utilizzo del credito d’imposta Irap ottenuto dalla trasformazione dell'eccedenza ACE, la circolare 21/E del 2015 fa due importanti precisazioni.

La prima è che il credito d'imposta IRAP è utilizzabile in 5 periodi d’imposta, nel limite di un quinto della quota di eccedenza Ace trasformata per ogni esercizio. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla “ripartizione in cinque quote annuali di pari importo”, deve intendersi in concreto riferito ai cinque periodi di imposta di utilizzo del credito.

La seconda è che il credito d'imposta IRAP è utilizzabile in compensazione interna con alcune facilitazioni:

  • non opera il limite generale di compensabilità di 700.000 euro annui;
  • non opera il limite che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessorie di importo superiore a 1.500 euro;
  • non opera l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità.

3) Il credito per i soggetti IRPEF e IRES

I soggetti IRES di cui all’articolo 2 del decreto ACE applicano l’aliquota ordinaria al 27.5% (art. 77 TUIR) alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d’imposta.
Tali soggetti sono:

Di seguito si propone un esempio numerico riprendendo la Circolare 21/E del 2015:

  importi IRES
Reddito complessivo netto 100.000
Deduzione ace 120.000
Eccedenza ACE IRES trasformabile 20.000
   
Eccedenza convertita in credito d'imposta IRAP 10.000
Credito d'imposta IRAP (27,5%) 2.750
Eccedenza riportabile IRES 10.000


I soggetti IRPEF di cui all’articolo 8 del decreto ACE, applicano alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d’imposta le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall’articolo 11 del TUIR, calcolando il credito con le stesse modalità con le quali si determina l’IRPEF.

Di seguito si propone un esempio numerico riprendendo la Circolare 21/E del 2015 :

  Importi IRPEF
Reddito complessivo netto 80.000
Deduzione ACE 120.000
Eccedenza ACE IRPEF trasformabile 40.000

Come prima si è scelto di riportare 10.000 euro e di convertire in credito IRAP 30.000 euro.
Applicando gli scaglioni previsti dall'art. 11 del TUIR il calcolo è il seguente:

23% fino a 15.000 3.450
27% da 15.000 a 28.000 3.510
38% da 28.000 a 55.000 760
41 % da 55.000 a 75.000 0
43% oltre 75.000 0

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4) La contabilizzazione del credito d’imposta

Con la Circolare 6/E del 2015, l’Agenzia delle Entrate ha definito la corretta contabilizzazione del credito d’imposta ottenuto dalle eccedenze ACE precisando che “il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d’imposta costituisce una sopravvenienza attiva, che concorre integralmente alla determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 88 del TUIR. Diversamente, il credito d’imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 e 54 del TUIR”.

Dal punto di vista contabile quindi il credito d’imposta va iscritto in bilancio nella voce C.II.4-bis) dello Stato Patrimoniale, avendo come contropartita un provento a Conto Economico.

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