Speciale Pubblicato il 23/04/2024

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CCNL commercio rinnovo 2024: testo e tabelle aumenti

di Avv. Rocchina Staiano

Firmato il 22 marzo 2024 il rinnovo del contratto Terziario, commercio, servizi di Confcommercio. Tabella aumenti e una tantum. Il nuovo testo in PDF



Dopo anni di attesa è stato firmato  il 22 marzo 2024  il rinnovo del  CCNL " Commercio" per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi  Confcommercio  scaduto il 31/7/ 2019,  che interessa circa 3milioni di lavoratori;  vedi sotto i primi dettagli 

QUI IL TESTO in PDF del contratto 2024

A dicembre 2023 era  stato convocato uno sciopero per tutto il comparto del terziario e i sindacati annunciavano a gennaio  che le organizzazioni datoriali tra cui Confcommercio, avevano  chiesto di riprendere le trattative  entro il mese di febbraio 2024.
 Si ricorda che a dicembre 2022  in attesa del rinnovo era stato siglato un accordo ponte con anticipo degli  aumenti in busta paga e una tantum  2023 valido per tutti i contratti del settore.
Inoltre  per le aziende della grande distribuzione commerciale erastato siglato a dicembre 2018 da Federdistribuzione  un contratto separato    che riguarda le grandi imprese di commercio sia alimentare che non alimentare, organizzate in catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line. Vedi in merito l'articolo "Commercio nuovo CCNL per la grande distribuzione". Anche per la DMO è giunto il rinnovo il 23 aprile 2024 Leggi  per i dettagli CCNL DMO  Grande distribuzione ecco il rinnovo 

Di seguito un riepilogo degli aspetti principali, gli aumenti retributivi dal  2023 e il nuovo accordo Confcommercio.

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 Sulle retribuzioni e contratti part time vedi anche l'articolo "Retribuzione part time contratto commercio come si calcola?" 
 Per altri approfondimenti e aggiornamenti segui il Dossier gratuito CCNL ACCORDI e tabelle retributive 
 Per approfondire ti puo interessare il commento completo su tutti gli aspetti del contratto in " CCNL Commercio 2015-2017 " (libro di carta - 528 pagine- Maggioli editore ).
 E' disponibile anche il Commento al CCNL Distribuzione moderna organizzata 2018-2021 che ha sostituito il Contratto Commercio per le aziende della grande distribuzione.

Tabelle retributive 2024: aumenti e Una tantum

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabellari salariali non assorbibili:

Liv.

1.4.2023

1.4.2024

1.3.2025

1.11.2025

1.11.2026

1.2.2027

Totale

Quadro

52,09

121,54

52,09

60,77

60,77

69,44

416,67

I

46,92

109,48

46,92

54,74

54,74

62,55

375,34

II

40,59

94,70

40,59

47,35

47,35

54,11

324,67

III

34,69

80,94

34,69

40,47

40,47

46,25

277,50

IV

30,00

70,00

30,00

35,00

35,00

40,00

240,00

V

27,10

63,24

27,10

31,62

31,62

36,14

216,83

VI

24,33

56,78

24,33

28,39

28,39

32,45

194,66

VII

20,83

48,61

20,83

24,31

24,31

27,78

166,66

Operatori di vendita

I cat.

28,32

66,08

28,32

33,04

33,04

37,76

226,55

II cat.

23,78

55,48

23,78

27,74

27,74

31,70

190,20


Importo forfettario aggiuntivo "una tantum "

Ad integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario di settore del 12.12.2022, le Parti  prevedono  esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione delll'Accordo, la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo "una tantum" pari ad euro 350 sul IV livello lordi, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento.

Verrà erogato in due rate, 

la prima rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2024,

 la seconda rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2025.

Agli apprendisti in forza  sarà erogato a titolo di "una tantum" l’importo in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al C.C.N.L. 30.7.2019 con le medesime decorrenze 

L'importo forfettario aggiuntivo "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro

L'importo forfettario aggiuntivo "una tantum" sopra indicato non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il T.F.R.

gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati 

Liv.

1.7.2024

1.7.2025

Quadro

303,81

303,81

I

273,67

273,67

II

236,73

236,73

III

202,34

202,34

IV

175,00

175,00

V

158,11

158,11

VI

141,95

141,95

VII

121,53

121,53

Operatori di vendita

I categoria

165,20

165,20

Il categoria

138,69

138,69


Il contratto a termine sperimentale e contratti stagionali territoriali

 IL CCNL del 2015 aveva previsto  anche  una forma temporanea di contratto a termine  per alcune categorie di lavoratori e per le zone turistiche, cui non si applicano  le limitazioni quantitative del contratto a tempo determinato. Nello specifico si tratta di:
Per approfondire  questo aspetto vedi lo speciale "Contratto a termine nel CCNL Commercio.
Nel corso del 2019 sono stati stipulati due importanti accordi territoriali che regolamentano la attività stagionali, per le quali il Contratto  terziario Confcommercio all'art. 75 prevede la possibilità di deroga alla normativa sui contratti a tempo determinato (come da d.lgs 81 2015).
 Si tratta in particolare degli accordi per le attività stagionali delle aziende 
  1.  della provincia di  ROMA Capitale siglato il 2 settembre 2019
  2.  del Comune di MILANO, e zona fiera di Rho- Pero  (Milano "Citta turistica" siglato il 6 novembre 2019).
  1- ROMA
 I periodi nei quali  si riconosce il carattere della stagionalità dei contratti a termine  alle imprese associate a Confcommercio Roma , ubicate nei Comuni specificati sono :
 2 - MILANO
  I datori delle aziende specificate nell'accordo  potranno assumere lavoratori a tempo determinato nei picchi di stagionalità, ovvero:

Accordo sull' Apprendistato Contratto Commercio Terziario 2016

 Il 19 ottobre 2016 è stato siglato anche l’accordo per regolamentare l’apprendistato di Primo e Secondo Livello, ovvero:
 Per i soli apprendisti , fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2015 per le ore  contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle del predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati  nelle misure seguenti:
– primo e secondo anno: 50%;
– terzo anno: 65%;
 – eventuale quarto anno: 70%.
 Al termine del periodo di apprendistato di primo e secondo livello, in caso di prosecuzione  a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendistato, per un periodo di 12 mesi.
 Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato professionalizzante dal CCNL Terziario 30 marzo 2015.
 Gli apprendisti vengono inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare:
 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Termini di preavviso del Contratto commercio terziario Confcommercio 2015

 I termini di preavviso  sono differenziati  sulla base della modalità di interruzione del rapporto, ossia :
  1. recesso del datore di lavoro o 
  2. dimissioni del lavoratore 
 e comunque decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

Di seguito il dettaglio dei giorni di preavviso previsti 

1 - Preavviso  in caso di licenziamento (art. 234 del ccnl 2008):

Livello                            

Fino a 5 anni di servizio compiuti     

Oltre 5 e fino a 10 anni compiuti             

Oltre i 10 anni

I super (quadri) e I 

60 gg  

90 gg

120 gg

II e III                                 

30 gg

45 gg

60 gg

 

IV e V                                 

20 gg

30  gg

45 gg

VI e VII                             

15 gg

20 gg

20 gg

Viaggiatori e piazzisti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni;
b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni;
c) oltre 10 anni di servizio compiuti: 60 giorni.

 In caso di mancato preavviso il lavoratore ha diritto ad una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto, corrispondente al periodo di cui sopra, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
2- Preavviso in caso di Dimissioni (art. 241 del ccnl 2011):
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese:

Livello

fino a 5 anni di servizio compiuti

Oltre 5 e fino a 10 anni compiuti             

Oltre i 10 anni

 Quadri e I Livello:  

45 gg

60 gg

90 gg

 II e III Livello:        

20 gg

30 gg

45 gg

 IV e V Livello:        

15 gg

20 gg

30 gg


Contratti commercio: gli aumenti 2023 e il rinnovo 2024

Il 25 novembre  2022 si è svolto un incontro  comune per il rinnovo dei quattro Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro TDS, DMO e Distribuzione cooperativa con le associazioni datoriali:  Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e Associazioni Cooperative. 

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto di  accelerare il percorso di rinnovo ma le controparti hanno invece manifestato la volontà di dilazionare ulteriormente i tempi . E' emersa però  la disponibilità per  un accordo  riguardante  le retribuzioni  per assicurare una prima  compensazione economica per i lavoratori.

L'accordo-ponte  è stato siglato il 12 dicembre e ha definito 

 Sono prevista in particolare : 

una indennità  una tantum  di 350 euro lordi  (al IV livello, da riparametrare per gli altri) per la vacanza contrattuale suddivisa in due tranches:

  1.  200 euro con la retribuzione di gennaio 2023 e 
  2. 150  euro nella busta paga  di marzo 2023  

Le retribuzioni  aumentano  poi a partire  da aprile 2023  di 30 euro  mensili nella paga base mensile come acconto sugli aumenti che saranno definiti nel rinnovo contrattuale 

Nel complesso quindi per la paga base del livello medio   sono garantiti entro  fine 2023 circa 710  euro in più.

Leggi tutti i dettagli nell'articolo Contratti commercio 700 euro in piu in busta paga nel 2023 

RINNOVO FIRMATO IL 22  MARZO 2024

L'accordo   per il nuovo contratto decorre dal primo aprile 2023 e scadrà il prossimo 31 marzo 2027

Da punto di vista economico si prevedono :

Previste inoltre:

Per Fabrizio Russo segretario generale della Filcams Cgil, l’accordo è «un risultato ottenuto grazie all’impegno e ai sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno sostenuto mobilitazioni e scioperi, nonostante si trovassero stretti tra salari poveri e costo della vita sempre più elevato». La priorità, aggiunge Russo, «è ora rinegoziare anche i restanti contratti del Terziario con Federdistribuzione e con la Distribuzione Cooperativa e i contratti del Turismo, in attesa di un rinnovo che manca da troppi anni». Paolo Andreani, segretario generale della Uiltucs, è ottimista: «Il 2024 è l’anno dei contratti nel terziario. Finalmente i 3milioni del commercio hanno il contratto: un contratto che segna un punto di svolta per la contrattazione salariale e migliora le condizioni normative del rapporto di lavoro. 7.000 euro nel quadriennio 24/27 e introdotta anche l’indennità di vacanza contrattuale in caso di ritardo nel rinnovo». 


2 FILE ALLEGATI:
Accordo apprendistato 19102016 CCNL commercio (Confcommercio) stesura 30 07 2019

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