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MATERNITÀ ANTICIPATA NEL CCNL COMMERCIO: SPETTA L’INTEGRAZIONE AL 100%? ECCO COSA SAPERE

Maternità anticipata nel CCNL Commercio: spetta l’integrazione al 100%? Ecco cosa sapere

Cosa prevede il contratto Commercio Confcommercio riguardo all'integrazione dell’indennità di maternità da parte del datore di lavoro.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'interdizione anticipata dal lavoro, spesso chiamata anche “maternità anticipata” o “astensione anticipata”, è disciplinata dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 151/2001 ed opera prima dell’ordinario congedo di maternità. Il suo scopo è garantire la tutela della salute della lavoratrice, imponendo l'allontanamento dal posto di lavoro in situazioni che potrebbero essere pregiudizievoli.

Può essere disposta in due circostanze, a seconda della natura del rischio:

  1. -    Gravidanza a rischio (ragioni patologiche): questa astensione è determinata da ragioni di salute della lavoratrice, come la presenza di gravi complicanze della gestazione o di malattie preesistenti che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza. In questo caso, l'ente competente a emettere il provvedimento è l'ASL. Il provvedimento, una volta emesso, vale per tutti i rapporti di lavoro in corso della dipendente. L'interdizione viene stabilita per la durata ritenuta necessaria dal medico;
  2. -    Mansioni/ambiente di lavoro incompatibili (ragioni di lavoro): questa misura si rende necessaria quando le mansioni o le condizioni ambientali di lavoro (come lavorazioni pericolose o insalubri) sono ritenute pregiudizievoli per la salute della lavoratrice.

 L'interdizione scatta soltanto quando non esistono alternative: il datore di lavoro deve infatti verificare l'impossibilità di adibire la dipendente ad altre mansioni compatibili con il suo stato (anche inferiori, mantenendo però la stessa retribuzione e qualifica). 

L'autorizzazione è di competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), una volta disposta, l'astensione copre l'intero periodo necessario fino all'inizio del congedo obbligatorio.

Vedi qui testo e tabelle retributive del CCNL Commercio confcommercio in vigore

1) L'indennità di maternità a carico dell'INPS

L’interdizione anticipata dal lavoro è equiparata al congedo di maternità obbligatorio. Durante tale periodo, la lavoratrice ha diritto a un’indennità giornaliera di maternità posta a carico dell'INPS.

La misura di questa indennità è fissata all’80% della retribuzione media globale giornaliera. Generalmente, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata a suo credito con i contributi dovuti all'INPS.

Per determinare la base di calcolo dell'indennità (l'80% di cui l'INPS si fa carico), si fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera percepita dalla lavoratrice nel periodo di paga immediatamente precedente a quello in cui ha avuto inizio l'astensione.


2) CCNL Commercio: nessuna integrazione al 100% per l'interdizione anticipata

Non esiste una norma di legge che imponga l'integrazione al 100% da parte del datore di lavoro per l'interdizione anticipata; questa dipende esclusivamente dalla contrattazione collettiva applicata.

 Il CCNL Terziario Commercio  servizi di Confcommercio non prevede quest'obbligo, poiché l'articolo 197 del contratto limita esplicitamente l'integrazione datoriale ai soli periodi di congedo di maternità obbligatorio. Pertanto, durante la maternità anticipata, il datore di lavoro non deve coprire la differenza del restante 20% per raggiungere il 100% della retribuzione.

L'azienda si limita a erogare l'indennità per conto dell’INPS.

3) Eccezioni: le condizioni di miglior favore

Sebbene, durante l’astensione anticipata, il CCNL nazionale non preveda l'integrazione, esistono delle situazioni in cui questa può essere riconosciuta.

Questo avviene solo se si applicano condizioni di miglior favore stabilite da:

    Contratti collettivi di secondo livello (accordi aziendali o territoriali);

    Accordi individuali stipulati direttamente con il datore di lavoro.

In questi casi, il principio del favor prestatoris (per cui si applica sempre la condizione più vantaggiosa per il lavoratore) fa sì che l'accordo integrativo prevalga sul CCNL nazionale. In assenza di tali accordi, si applica la regola dell'80%.

4) Cosa succede dopo l'interdizione anticipata

Il CCNL Terziario, all’articolo 197, conferma che i cinque mesi di congedo obbligatorio possono essere gestiti dalla lavoratrice con diverse opzioni di flessibilità, a seconda delle sue esigenze e previa autorizzazione medica. Per tutte queste modalità, spetta l'integrazione del 20% da parte del datore fino al raggiungimento del 100% dello stipendio. Le opzioni sono:

  • Congedo ordinario: I classici 5 mesi a cavallo del parto, suddivisi in 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo.
  • Congedo flessibile (posticipo): È possibile posticipare parte del congedo pre-parto, continuando a lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza. In questo caso, il congedo sarà di 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo.
  • Congedo post-partum: La lavoratrice può scegliere di usufruire di tutti i 5 mesi di congedo obbligatorio interamente dopo il parto.

In sintesi, durante il periodo di interdizione anticipata, alla lavoratrice spetta l'indennità INPS pari all'80% della retribuzione. Il diritto all'integrazione a carico del datore di lavoro, che porta la retribuzione al 100%, matura solo con l'inizio del congedo di maternità obbligatorio.


Fonte immagine: Foto di r P da Pixabay
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