La Legge di Bilancio 2026 (legge 199 2025) appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale introduce un pacchetto articolato di misure che incidono in modo diretto e indiretto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, sulla tassazione del reddito da lavoro e sulle scelte previdenziali, con l’obiettivo dichiarato di sostenere il potere d’acquisto, incentivare la contrattazione collettiva e favorire le forme di previdenza complementare.
Le novità non si limitano agli aumenti salariali o ai premi di risultato, ma coinvolgono anche l’IRPEF, le detrazioni e il TFR, con effetti concreti sulle buste paga a partire dal 1° gennaio 2026 (e, per alcuni profili, dal 1° luglio 2026).
Vediamo in sintesi le novità nei paragrafi seguenti.
Leggi per un riepilogo generale: Legge di bilancio 2026 le principali misure
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1) Riduzione aliquota IRPEF intermedia e rimodulazione detrazioni
Uno degli interventi di maggiore impatto per i lavoratori dipendenti riguarda la riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia, che passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. La nuova struttura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risulta quindi articolata su tre scaglioni:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro
- 33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro
La misura produce un alleggerimento del carico fiscale soprattutto per i lavoratori dipendenti collocati nella fascia di reddito medio, con un beneficio che si riflette direttamente sul netto in busta paga.
Accanto alla riduzione delle aliquote, la manovra interviene anche sulle detrazioni fiscali. Con la modifica dell’art. 16-ter del TUIR viene introdotto il nuovo comma 5-bis, che prevede, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, una riduzione forfettaria di 440 euro delle detrazioni spettanti per:
- oneri detraibili al 19%, con esclusione delle spese sanitarie;
- erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
- premi assicurativi contro eventi calamitosi.
Il “taglio” non riguarda quindi le spese mediche, ma riduce il beneficio fiscale per i redditi più elevati, rafforzando il principio di progressività dell’imposta.
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2) Tassazione agevolata aumenti, premi, straordinari e indennità
Il cuore delle misure sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è contenuto nei commi da 7 a 13, che introducono regimi fiscali di favore per diverse componenti della retribuzione a partire dal 1 gennaio 2026.
In particolare, gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali stipulati nel periodo 2024-2026 e corrisposti nel 2026 ai lavoratori del settore privato sono assoggettati, salvo rinuncia del dipendente, a una imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali).
ATTENZIONE però: il beneficio è riservato ai lavoratori con reddito non superiore a 33.000 euro.
Ancora più favorevole è il regime previsto per i premi di risultato e di partecipazione agli utili, per i quali:
- l’imposta sostitutiva scende all’1%;
- il limite annuo di importo agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro per il biennio 2026-2027.
La manovra interviene anche sulle indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni: entro il limite di 1.500 euro annui, tali somme sono soggette a imposta sostitutiva del 15%. Per i settori turismo e terme resta invece confermata la disciplina speciale già vigente.
tra le misure che incidono indirettamente sulla retribuzione rientra l’innalzamento del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro per ciascun buono. L’intervento rafforza il ruolo dei fringe benefit come strumento di welfare aziendale, consentendo ai datori di lavoro di riconoscere un vantaggio economico ai dipendenti senza aggravio fiscale e contributivo.
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3) Lavoro straordinario e settore turistico: confermato il trattamento integrativo
Nel caso particolare dei lavoratori dipendenti delle strutture turistico-alberghiere, la Legge di Bilancio 2026 proroga il trattamento integrativo speciale già sperimentato negli anni precedenti.
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, le prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi o in orario notturno danno diritto a un importo pari al 15% della retribuzione lorda, che non concorre alla formazione del reddito.
Il beneficio spetta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, previa richiesta scritta al datore di lavoro e attestazione del reddito percepito nell’anno precedente.
NOVITA': E' disponibile il tool di simulazione delle nuove detassazioni previste per il 2026 con aggiornamenti gratuiti fino alla approvazione definitiva della nuova legge di bilancio
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4) Incentivo permanenza a lavoro, deducibilità contributi fondi pensione
Un’ulteriore misura che puo incidere sulla retribuzione riguarda in particolare i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata ma scelgono di continuare a lavorare. Anche per il 2026 è confermato l’incentivo che consente al lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo a INPS della quota IVS a proprio carico, ricevendo in cambio l’importo corrispondente direttamente in busta paga, con esclusione dall’imponibile fiscale.
Sul fronte previdenziale, il comma 201 introduce un intervento significativo per i lavoratori dipendenti che aderiscono a forme di previdenza complementare:
A decorrere dal 1° luglio 2026, la quota di contributi deducibili dall’imposta sui redditi aumenta da 5.164,57 a 5.300 euro annui.
La norma non si limita ad ampliare la deducibilità, ma modifica anche la disciplina delle prestazioni, ampliando le possibilità di:
- liquidazione in forma di capitale;
- accesso a tipologie di rendita alternative alla rendita vitalizia, con un trattamento fiscale specifico per le forme a contribuzione definita.
L’intervento rafforza il ruolo della previdenza complementare come strumento integrativo del reddito futuro, con effetti indiretti anche sulla pianificazione retributiva e sul TFR.
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5) Destinazione TFR: le novità da luglio 2026
Sempre in merito al TFR , ovvero la retribuzione differita a fine rapporto, si segnala che per i nuovi assunti a partire dal 1 luglio 2026 sarà previsto un tempo di silenzio-assenso di 60 giorni cioè in assenza di comunicazione del lavoratore, gli importi saranno automaticamente versati al fondo di previdenza complementare previsto dal contratto collettivo.
La stessa regola varrà per i lavoratori già assunti che avessero già aderito ai fondi pensione.
Il datore di lavoro al momento dell'assunzione dovra informare il lavoratore su queste novità e verificare la sua posizione previdenziale.