L’Amministrazione Finanziaria ha esplicitamente riconosciuto per la prima volta al trust un’autonoma soggettività tributaria, estendendo ad esso l’imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali con l’articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Vediamo gli aspetti tributari connessi alla disciplina del trust, avendo sempre come riferimento precipuo l’oggetto del volume e cioè i trust per finalità sociali e quelli a favore di soggetti svantaggiati.
L’istituto giuridico del trust può essere uno strumento molto versatile per diverse problematiche, non escluso l’impiego importante nel settore non-profit delle finalità sociali dirette oppure a favore di soggetti svantaggiati e quindi con finalità sociali indirette.
Resta aperta la questione incostituzionalità del contributo, mentre sembra ormai confermata la sua deducibilità per cassa.
L’art. 167, primo comma, del codice civile stabilisce che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia
I rischi di sospetta elusione richiedono attenzione sulle ragioni giuridiche, e non solo economiche, della trasformazione in trust