E Book

Nautica da diporto 2025 (eBook)

20,90€ + IVA

IN SCONTO 21,90

Approfondimento

IMU 2025 | eBook + Excel

49,90€ + IVA

IN SCONTO 62,16

Tools

Calcolo IMU 2025: acconto e saldo | Excel

39,90€ + IVA

IN SCONTO 46,90

E Book

IMU: tutte le novità 2025 | eBook

16,90€ + IVA

IN SCONTO 17,90
HOME

/

FISCO

/

CERTIFICAZIONE UNICA 2025

/

8,5,2 PER MILLE: LE REGOLE 2023 PER L'INVIO DELLE SCHEDE CON LE SCELTE

8,5,2 per mille: le regole 2023 per l'invio delle schede con le scelte

Le Entrate dettano le regole per l'invio, ad opera dei sostituiti di imposta, delle schede per la scelta dell'8, 5, 2 per mille nella dichiarazione dei redditi 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Provvedimento del 16 giugno le Entrate dettano le regole per i sostituti di imposta per l'invio delle schede per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille nelle dichiarazione dei redditi.

In particolare, Il provvedimento è emanato in base alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51. 

Tale norma ha previsto che anche per il periodo d’imposta 2022 i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF presentate dai propri dipendenti secondo le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

Ricordiamo che è stata prorogata al 2024 la dematerializzazione delle schede recentemente prevista. Per i dettagli leggi anche Dichiarazione 730/2023: novità per 8, 5, 2 x1000 per i sostituti.

Ciò premesso il provvedimento definisce le modalità e i termini di trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023.

Si ricorda che, l’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF è facoltativa.

I sostituti d’imposta trasmettono i dati contenuti nel modello 730-1 2023 all’Agenzia delle entrate per il tramite:

  • di un ufficio postale
  • o di un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (intermediario).

I sostituti d’imposta devono consegnare le schede:

  • contenute nell’apposita busta di cui all’Allegato 2 al provvedimento del 6 febbraio 2023 di approvazione del modello 730/2023 e delle relative istruzioni, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, 
  • ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel punto 10.5 del provvedimento del 6 febbraio 2023. 

In caso di consegna delle buste ad un intermediario, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al provvedimento di approvazione del modello 730/2023, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. 

Gli intermediari devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna di cui al punto 3.2, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1. 4.4 

In caso di consegna delle buste ad un ufficio postale, i sostituti d’imposta devono compilare la stessa bolla di consegna senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte  raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. 

Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta. 

Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A. e gli intermediari trasmettono tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti. 

Gli intermediari, inviano i dati:

  • entro il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023,
  • ed entro il 15 ottobre 2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2023.

Strumenti pratici per la Dichiarazione dei Redditi 2025: risparmia tempo, evita errori

Hai già tutto il necessario per compilare correttamente la tua dichiarazione dei redditi? Scegli i nostri tools in Excel, ideati per semplificare il tuo lavoro: 

acquistabili singolarmente o nel Pacchetto completo "Pacchetto Dichiarativi 2025 | Excel"

E per completare la tua dotazione…

Scopri anche i nostri strumenti e approfondimenti più richiesti:

Formazione utile e accreditata

Corso online – 11 giugno 2025 | "Come compilare il Quadro RW e il monitoraggio fiscale"
In fase di accreditamento presso l’ODCEC: un’occasione imperdibile per aggiornarti e acquisire crediti formativi.

Visita il nostro Focus sulle Dichiarazioni Fiscali, sempre aggiornato con: Libri, eBook, Fogli di calcolo, Formazione online.

Tutto quello che ti serve per affrontare al meglio la stagione dichiarativa.

Allegato

Provvedimento AdE 155303 del 16.05.2023 - Invio schede 8,5,2x1000

Tag: REDDITI PERSONE FISICHE 2025 REDDITI PERSONE FISICHE 2025 DICHIARAZIONE 730/2025: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2025: NOVITÀ CERTIFICAZIONE UNICA 2025 CERTIFICAZIONE UNICA 2025

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CERTIFICAZIONE UNICA 2025 · 16/05/2025 Certificazione Unica forfettari: addio dal 2025

Certificazione Unica 2025: importante chiarimento delle Entrate sui medici forfettari convenzionati con il SSN

Certificazione Unica forfettari: addio dal 2025

Certificazione Unica 2025: importante chiarimento delle Entrate sui medici forfettari convenzionati con il SSN

Medici forfettari in SSN: resta obbligo della CU

Nel 2025 i medici SSN in regime forfettario devono ricevere la CU: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con l’interpello 132/2025. Nessuna sanzione prevista per i ritardi

Certificazione unica autonomi: novità dal 2026

Decreto correttivo in ambito di adempimenti tributari e CPB con anche un cambiamento per il calendario della certificazione dei lavoratori autonomi. Il testo ora in Parlamento

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.