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CU ESENTI O ESCLUSE DALLA PRECOMPILATA: SCADENZA 31 OTTOBRE

CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre

Regole per la Certificazione Unica 2025 con l'ultimo adempimento in scadenza a fine ottobre

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Il 31 ottobre scade l'invio della certificazione unica contenenti i redditi dei lavoratori autonomi. 

Le Entrate a tal proposito hanno pubblicato nel mese di febbraio scorso il modello e le istruzioni per provvedere: scarica qui modello e istruzioni della Cu 2025.

Ricordiamo che quest'anno ci sono state le novità sul calendario differenziato che di seguito verranno ricordate.

1) CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre

Tra le novità di quest'anno ve ne sono appunto per i lavoratori autonomi.

In particolare, il calendario per la Certificazione Unica prevede il nuovo termine di trasmissione in relazione ai lavoratori autonomi.

Lo scadenzario per la CU 2025 è cosi articolato:

  • 16.03.2025, termine differito a lunedì 17.03 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le CU di dipendenti e pensionati;
  • 31.03.2025 termine per le CU contenenti redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e professionale;
  • 31.10.2025, termine per inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Occorre evidenziare però che la consegna del modello di Certificazione Unica 2025 ai percipienti doveva essere effettuata entro il 17.03.2025. 

L'altra novità di rilievo è il fatto che da quest'anno viene meno l’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano:

  • il regime forfetario (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014) 
  • il regime di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011),

a causa dell'estensione a tali soggetti dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.

Attenzione al fatto che per ciascuna CU omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta; tuttavia c’è una importante novità a beneficio dei sostituti d’imposta. 

Nella circolare n. 12/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è consentito ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, stante l’assenza di un’espressa previsione normativa di segno contrario. 

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